Codice di giustizia contabile

Art. 103 c.g.c. — Pubblicazione e comunicazione della sentenza

[1]1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)).

[2]2. La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.

[3]3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne da' notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 16 parole tolte, 10 parole aggiunte.

1. tolto: La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art103 · fonte del testo

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