Art. 3 c.g.c. (Allegato 3 Norme transitorie e abrogazioni) — Disposizioni particolari per giudizi pensionistici

[1]1. Le disposizioni di cui alla Parte IV del codice, che disciplinano il giudizio pensionistico, si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso depositato a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

[2]2. Le disposizioni di cui all'articolo 170 del codice, sull'appello in materia pensionistica, si applicano ai giudizi instaurati con atto di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

[3]3. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le quali stia decorrendo il termine per l'impugnazione alla data di entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 170, comma 4, 193 e 194 del medesimo codice.

[4]4. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti, in primo grado ed in appello, alla data di entrata in vigore del codice, le parti, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla stessa data, presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non e' stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso e' dichiarato perento con decreto del presidente. Il decreto e' depositato in segreteria, che ne da' formale comunicazione alle parti costituite.

[5]5. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite puo' proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilita' di compensazione anche parziale. L'ordinanza e' depositata in segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione puo' essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla meta' tutti i termini processuali.

[6]6. Se, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al comma 4, la parte deposita un atto, sottoscritto personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto e dispone ai sensi degli articoli 155, comma 4, e 181 del codice.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~allegato-3-norme-transitorie-e-abrogazioni-art3 · fonte del testo

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