Art. 125 — Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri

[1]Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonche' per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto:

  • a)con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal ((Ministro dello sviluppo economico)), su proposta dell'((IVASS)), ovvero b)

[2]quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione:

  • a)e' assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilita' civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
  • b)si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
  • c)si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni internazionali. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'((IVASS)), dal ((Ministro dello sviluppo economico)).

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 125, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21362/2025

    25 luglio 2025

    Nel caso di sinistro stradale mortale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, la lex loci damni di cui all'art. 4, par. 1, del Regolamento CE n. 864 del 2007 va individuata non in funzione del luogo di verificazione del "danno diretto" a carico della vittima primaria, bensì di quello in cui si è realizzata la lesione patita dai congiunti quale "conseguenza indiretta"; tuttavia, ove il responsabile e i congiunti della vittima primaria risiedano abitualmente nello stesso paese, nel momento in cui il "danno diretto" si verifica, si applica la legge di tale paese di residenza comune in base all'art. 4, par. 2, dello stesso regolamento, fermi i limiti previsti dagli artt. 16 e 26, in tema di norme di applicazione necessaria e di ordine pubblico del foro.

    Art. 125 · Art. 17 Diritto internazionale privato · Art. 126 Codice delle assicurazioni private

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 212 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 2007 al 30 giugno 2015. 8 parole tolte, 8 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro tolto: delle attivita' produttive aggiunto: dello sviluppo economico, su proposta tolto: dell'ISVAP aggiunto: dell'IVASS, ovvero b)

… di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta tolto: dell'ISVAP aggiunto: dell'IVASS, dal Ministro tolto: delle attivita' produttive aggiunto: dello sviluppo economico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art125 · fonte del testo

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