Art. 7 c.d.s. — Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

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Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

  • a)adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
  • b)limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
  • c)stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
  • d)riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all' art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonche' di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
  • e)stabilire aree nelle quali e' autorizzato il parcheggio dei veicoli;
  • f)stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e' subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformita' alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
  • g)prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
  • h)istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
  • i)riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilita' urbana. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche' dalle persone con limitata o impedita capacita' motoria, muniti del contrassegno speciale. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento ((nonche' a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e)) per migliorare la mobilita' urbana. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonche' per quelle definite " A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potra' essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facolta', nonche' le modalita' di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facolta' di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso. Per le citta' metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 84 a € 335. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 163 a € 658 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 114 Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 168. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80 a € 323. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 15 Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da € 25 a € 99 e la sanzione stessa e' applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 765 a € 3.076. Se nell'attivita' sono impiegati minori la somma e' raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 80 89 101 114
Gli interventi su questo articolo(9)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Decreto 22 dicembre 2010

101

con decorrenza dal 1 gennaio 2011

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Decreto 19 dicembre 2012

114

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2014 al 15 gennaio 2015

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 7 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16910/2026

    29 maggio 2026

    In tema di sanzioni amministrative, l'accesso non autorizzato di veicolo elettrico in zona a traffico limitato, ove avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 9-bis, c.d.s., integra violazione dell'art. 7, comma 14, c.d.s., non essendo retroattivamente applicabile la successiva disciplina che ha garantito ai veicoli elettrici o ibridi l'accesso libero alle predette aree.

    Art. 7 c.d.s.

    Rassegna di maggio 2026, p. 121 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14898/2026

    18 maggio 2026

    All'area privata destinata a parcheggio, con possibilità di accesso indiscriminato delle persone allo scopo di parcheggiare, è applicabile l'art. 7, comma 15 bis, del c.d.s., in quanto tale codice inerisce non solo alle aree pubbliche ma anche alle aree private ove si svolge la circolazione purché destinate all'uso pubblico, ossia all'utilizzo indiscriminato da parte di una molteplicità indefinita di utenti, sicché per l'esercizio dell'attività di parcheggiatore all'interno delle predette aree è richiesta l'autorizzazione previsa da tale disposizione.

    Art. 7 c.d.s.

    Rassegna di maggio 2026, p. 92 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 3273/2026

    13 febbraio 2026

    In tema di sanzioni amministrative connesse alla sosta dei veicoli, il parcheggio a pagamento su suolo pubblico che si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa non costituisce inadempimento contrattuale, bensì illecito amministrativo, sanzionato dall'art. 7, comma 15, del c.d.s. - trattandosi di evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della "sosta regolamentata", introdotte per incentivare la rotazione e la razionalizzazione dell'offerta delle aree -, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 901, della l. n. 208 del 2015; queste ultime, pur estendendo anche ai dispositivi di controllo di durata della sosta la disciplina relativa al pagamento anche mediante strumenti diversi dal contante, non hanno comportato né l'abrogazione della norma sanzionatoria, né l'inapplicabilità delle sanzioni nel caso di mancato adeguamento delle apparecchiature alle modalità di pagamento elettronico (rilevando tale mancato adeguamento esclusivamente nel senso della possibilità da parte del sanzionato di provare la mancanza di colpa in ordine all'inosservanza dell'obbligo).

    Art. 7 c.d.s.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 52 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 27175/2025

    10 ottobre 2025

    Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario, al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con cui il Tribunale ordinario, adito dall'opponente per la verifica della legittimità del provvedimento istitutivo della circolazione a traffico limitato ex art. 7 c.d.s., quale presupposto della sanzione, ha escluso il proprio sindacato, ritenendo necessaria l'impugnazione dinanzi al g.a.).

    Art. 7 c.d.s. · Art. 205 c.d.s. · Art. 22 Modifiche al sistema penale

    Rassegna di ottobre 2025, p. 53 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 111/2018

    Questione infondata
    30 maggio 2018

    È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Verona in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 7, comma 15, del d.lgs. n. 285 del 1992, che, in caso di protrazione della sosta limitata o regolamentata, prevede la sanzione che va da euro 25 ad euro 100, per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. La dedotta illegittimità costituzionale del rimettente - per il quale la nozione di "periodo" coinciderebbe con il limite di durata della sosta predeterminato dall'utente tramite il pagamento della tariffa o con l'esposizione del disco orario - può essere superata da un'interpretazione costituzionalmente orientata, ritenendo che il periodo di protrazione della violazione, che consente la reiterazione della sanzione, si riferisca alla protrazione della sosta oltre la sua fascia di vigenza giornaliera o infragiornaliera, limitata o regolamentata, come determinata dai regolamenti comunali. Le sanzioni per le violazioni così intese saranno certamente più gravose rispetto a quella relativa alla violazione del divieto di sosta permanente, ma sicuramente non sproporzionate; invero, mentre la sanzione per la protrazione del divieto di sosta permanente può essere reiterata ogni ventiquattro ore, quella relativa alla sosta limitata o regolamentata è irrogabile alla fine di ogni fascia oraria, verosimilmente due volte al giorno in caso di due fasce di regolamentazione giornaliere.

    Art. 7 c.d.s. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 66/2005

    Questione infondata
    29 gennaio 2005

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 13 giugno 1991, n. 190 – che prevede la facoltà dell'ente proprietario della strada di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al pagamento di una somma - e dell'art. 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - che rimette al Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) il compito di indicare le direttive cui devono attenersi le delibere delle giunte comunali che stabiliscono le aree destinate a parcheggio, fissando le condizioni e le tariffe -, per ritenuta violazione dell'art. 3 della Costituzione. Infatti la questione risulta sollevata in modo astratto e ipotetico, poiché manca, nella parte motiva dell’ordinanza di rimessione, ogni collegamento con la fattispecie del giudizio 'a quò.

    Art. 2 Delega al Governo per la revisione delle norme · Art. 7 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

31 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 25 aprile 2026 — oggiin vigoreper 6 mesi
  2. 14 dicembre 2024 — 25 aprile 2026per un anno
  3. 14 giugno 2023 — 14 dicembre 2024per un anno
  4. 6 agosto 2022 — 14 giugno 2023per 10 mesi
  5. 11 settembre 2021 — 6 agosto 2022per 11 mesi
  6. 15 gennaio 2021 — 11 settembre 2021per 8 mesi
  7. 15 settembre 2020 — 15 gennaio 2021per 4 mesi
  8. 13 gennaio 2019 — 15 settembre 2020per un anno
  9. 1 gennaio 2019 — 13 gennaio 2019per 12 giorni
  10. 4 dicembre 2018 — 1 gennaio 2019per 28 giorni
  11. 24 giugno 2017 — 4 dicembre 2018per un anno
  12. 22 aprile 2017 — 24 giugno 2017per 2 mesi
  13. 14 gennaio 2017 — 22 aprile 2017per 3 mesi
  14. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  15. 1 gennaio 2014 — 15 gennaio 2015per un anno
  16. 15 gennaio 2013 — 1 gennaio 2014per 12 mesi
  17. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  18. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  19. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  20. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  21. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  22. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  23. 30 giugno 2003 — 13 agosto 2003per un mese
  24. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  25. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  26. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  27. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  28. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  29. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  30. 13 febbraio 1993 — 1 ottobre 1993per 8 mesi
  31. 18 maggio 1992 — 13 febbraio 1993testo originarioper 9 mesi

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2013 al 1 gennaio 2014. 7 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento tolto: e le somme eventualmente eccedenti ad interventi aggiunto: nonche' a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilita' urbana. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art7 · fonte del testo

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