[1](Limitazioni alla circolazione. Condizioni e deroghe)

[2]1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, contenente le direttive ai prefetti, di cui all'articolo 6, comma 1, del codice, viene emanato entro il 30 ottobre e contiene le prescrizioni applicabili per l'anno o fino ad un triennio successivi. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla emanazione; eventuali rettifiche o modificazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate tempestivamente all'utenza a mezzo del CCISS di cui all'articolo 73 del presente regolamento. 2. Con il decreto di cui al comma 1, riguardante la circolazione sulle strade fuori dei centri abitati, sono indicati i giorni nei quali e' vietata, nel rispetto delle condizioni e delle deroghe indicate nei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, la circolazione dei veicoli per il trasporto di cose indicati dal comma 3; tra detti giorni sono compresi:

  • a)i giorni festivi;
  • b)altri particolari giorni, ((in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attivita' di autotrasporto nonche' sul sistema economico produttivo nel suo complesso.))
  • c)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)). 3. Il decreto di cui al comma 1 prescrive:
  • a)le fasce di orario, differenziate in relazione ai giorni indicati al comma 2, durante le quali vige il divieto di circolazione fuori dei centri abitati dei veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporto eccezionale nonche' dei veicoli che trasportano merci pericolose di cui all'articolo 168, commi 1 e 4 del codice;
  • b)il termine massimo di tolleranza, rispetto alle fasce orarie di cui alla lettera precedente, che consente di circolare ai veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, provenienti dall'estero e dalla Sardegna o diretti all'estero ed alla Sardegna, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio. 4. Con i provvedimenti previsti il Ministro dei lavori pubblici disciplina la facolta' di deroga esercitabile dai prefetti al divieto di cui al comma 3, al fine di garantire le fondamentali esigenze di vita delle comunita', sia nazionale che locali, nel rispetto delle migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale. 5. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i veicoli che trasportano cose o merci destinate a servizi pubblici essenziali o che soddisfano primarie esigenze della collettivita', ivi comprese quelle legate alle attivita' agricole, da escludere dal divieto di circolazione; sono altresi' escluse dal divieto i veicoli, appartenenti al servizio di polizia e della pubblica amministrazione circolanti per motivi di servizio.

Testo vigente dal 7 aprile 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1996 al 7 aprile 2012. 15 parole tolte, 57 parole aggiunte in 2 capoversi.

b) altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivitolto: ;aggiunto: , da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attivita' di autotrasporto nonche' sul sistema economico produttivo nel suo complesso.

c) tolto: l'eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a quelli indicati nelle lettere a) e b) aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35. 3. Il decreto di cui al comma 1 prescrive:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art7 · fonte del testo

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