Art. 87 c.c.i.i. — Contenuto del piano di concordato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. Leggi il testo vigente →

Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente:

  • a)l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attivita' e passivita' al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
  • b)una descrizione delle cause e dell'entita' dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento;
  • c)il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;
  • d)le modalita' di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
  • e)la descrizione analitica delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta nonche', in caso di concordato in continuita', il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
  • f)ove sia prevista la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in forma diretta, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalita' di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
  • g)gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;
  • h)le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonche' le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;
  • i)le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
  • l)le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;
  • m)le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;
  • n)le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;
  • o)le modalita' di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonche' gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalita' di svolgimento delle prestazioni;
  • p)l'indicazione del commissario giudiziale ove gia' nominato. Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria e' preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale. Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano e, in caso di continuita' aziendale, che il piano e' atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilita' economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

Testo in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 87 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22960/2026

    9 luglio 2026

    In tema di concordato preventivo, la Prima Sezione civile, in una fattispecie in cui veniva in rilievo un concordato in continuità indiretta, fondato sull’offerta di acquisto dell’azienda ad un prezzo superiore a quello di stima dello stesso compendio produttivo in uno scenario di liquidazione atomistica delle sue componenti, nel ribadire la non assoggettabilità a ricorso straordinario per cassazione del provvedimento che confermi la declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria, senza pronunciare l’apertura della liquidazione giudiziale, anche nel quadro normativo modificato a seguito dell’entrata in vigore del Codice della crisi, ha enunciato il seguente principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c.: “Nel concordato preventivo in continuità, la verifica di ammissibilità cui è chiamato il tribunale secondo un criterio di legalità sostanziale riguarda anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione, di cui all’art. 87, comma 1, lett. c) del CCII, la cui corretta individuazione assolve sia all'essenziale funzione informativa ai fini del consapevole esercizio del voto, che a parametro di legittimità della proposta nell’ipotesi in cui la stessa preveda un soddisfacimento dei creditori attraverso il meccanismo della relative priority rule (RPR). Ne consegue che, nel caso di continuità indiretta, fondata sull’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un terzo, risulta illegittimo e non in linea con detta modalità di determinazione escludere dal valore di liquidazione l’entità economica di tale offerta, assumendo quale parametro alternativo una stima inferiore, fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni aziendali, che proprio l’offerta, vieppiù ove validata dal già espletato procedimento competitivo, fa divenire incongruo valore di riferimento concreto”.

    Art. 87 c.c.i.i. · Art. 363 c.p.c.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5670/2026

    12 marzo 2026

    In tema di opposizione allo stato passivo, la prestazione del professionista incaricato della redazione di un business plan per la società in liquidazione giudiziale non si esaurisce nel corretto utilizzo dei dati aziendali ricevuti, ma comprende anche la verifica della loro attendibilità; sicché, ove il curatore sollevi eccezione di inadempimento deducendo l'inattendibilità dei dati contabili posti alla base del piano, è irrilevante che questo sia stato redatto secondo le regole dell'arte, poiché, essendo fondato su dati non attendibili, risulta in concreto inutile per il cliente.

    Art. 87 c.c.i.i. · Art. 2751-bis c.c. · Art. 39 c.c.i.i. · Art. 44 c.c.i.i.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 44 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022. 179 parole tolte, 422 parole aggiunte in 16 capoversi.

Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente tolto: la descrizione analitica delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano deve indicare:aggiunto: :

aggiunto: a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attivita' e passivita' al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;

aggiunto: b) una descrizione delle cause e dell'entita' dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento;

aggiunto: c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;

tolto: a) le cause della crisiaggiunto: d) le modalita' di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

tolto: b) la definizione delle strategie d'intervento eaggiunto: e) la descrizione analitica delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta nonche', in caso di concordato in continuita', tolto: i aggiunto: il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

tolto: caggiunto: f) ove sia prevista la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in forma diretta, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalita' di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;

aggiunto: g) gli apporti di finanza nuovatolto: , se previsti aggiunto: eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

tolto: daggiunto: h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibilitolto: , con indicazione di quelle aggiunto: nonche' le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e tolto: delle prospettive di recupero aggiunto: le prospettive di realizzo;

tolto: e) i tempi delle attivita' da compiersi, nonche'aggiunto: i) le iniziative da adottare tolto: nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti aggiunto: qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;

aggiunto: l) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;

tolto: f) in caso di continuita' aziendale, le ragioni per le quali questa e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditoriaggiunto: m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;

aggiunto: n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;

tolto: g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attivita', delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalita' di coperturaaggiunto: o) le modalita' di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonche' gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalita' di svolgimento delle prestazioni;

aggiunto: p) l'indicazione del commissario giudiziale ove gia' nominato. Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria e' preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale. Il debitore tolto: deve depositare aggiunto: deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano aggiunto: e, in caso di continuita' aziendale, che il piano e' atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilita' economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del pianotolto: . In caso di concordato in continuita' la relazione del professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione dell'attivita' d'impresa e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

tolto: -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art87 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari