Art. 6 c.c.i.i. — Prededucibilità dei crediti

Oltre ai crediti cosi' espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

  • a)i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese ((nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento));
  • b)i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
  • c)i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonche' del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;
  • d)i crediti legalmente sorti ((, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza,)) per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi ((o dal debitore per il buon esito dello strumento)). (( La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono piu' procedure. ))

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 16 parole tolte, 56 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese tolto: dall'organismo aggiunto: nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

d) i crediti legalmente sorti tolto: durante le procedure concorsualiaggiunto: , durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimitolto: . La prededucibilita' permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali aggiunto: o dal debitore per il buon esito dello strumento. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono piu' procedure.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art6 · fonte del testo

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