Art. 285 c.c.i.i. — Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci

Il piano o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attivita' di altre imprese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuita' quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attivita' con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo ((sono soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale)). Il piano o i piani concordatari possono altresi' prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purche' un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuita' aziendale per le imprese per le quali essa e' prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese, fermo quanto previsto dagli articoli 47 e 112. Se non ricorre l'ipotesi prevista dal comma 1, secondo periodo, gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola impresa, attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione. In caso di opposizione proposta ai sensi del comma 3, il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati e tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese del gruppo, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa. Nell'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, il tribunale omologa il concordato secondo quanto previsto dall'articolo 112, commi 2, 3 e 4. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditivita' e al valore della partecipazione sociale dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2, esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza del predetto pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese dal piano di gruppo.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 5 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Il pianotolto: ... o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese … complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti tolto: in misura aggiunto: anche in misura non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale tolto: diretta o indiretta.... Il piano o i piani concordatari possono altresi' prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art285 · fonte del testo

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