Art. 34 c.c.i.i. — Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto

L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto puo' essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 33. L'erede puo' chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e l'eredita' non sia gia' confusa con il suo patrimonio. L'erede che chiede l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non e' soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all'articolo 39, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata. Con l'apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art34 · fonte del testo

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