Art. 42 t.u.a. — progetti sottoposti a via in sede regionale o provinciale
Articolo abrogato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n.4.
Abrogato dal 13 febbraio 2008
Articolo abrogato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n.4.
Abrogato dal 13 febbraio 2008
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a ), 35 e 42, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurati, in riferimento agli artt. 5, 76, 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Puglia, in quanto hanno stabilito che siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, in sede statale, anche i progetti localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni. Le ricorrenti, con memoria successiva alla proposizione del ricorso, hanno dichiarato di non avere più interesse all'impugnazione.
Art. 23 t.u.a. · Art. 117 cost. · Art. 11 cost. · Art. 76 cost.
V. titoletto.
Art. 6 t.u.a. · Art. 7 t.u.a. · Art. 17 t.u.a. · Art. 15 t.u.a.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008. 266 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede regionale o provinciale i progetti di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui all'articolo 23, salvo si tratti di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione statale o aventi impatto ambientale interregionale o internazionale ai sensi dell'articolo 35. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'Allegato IV alla parte seconda del presente decreto, un incremento delle soglie di cui all'elenco B dell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto fino alla misura del venti per cento. Qualora dall'istruttoria esperita in sede regionale o provinciale emerga che l'opera o intervento progettato puo' avere impatti rilevanti anche sul territorio di altre regioni o province autonome o di altri Stati membri dell'Unione europea, l'autorita' competente con proprio provvedimento motivato si dichiara incompetente e rimette gli atti alla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 6 per il loro eventuale utilizzo nel procedimento riaperto in sede statale. In tale ipotesi e' facolta' del committente o proponente chiedere, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, la definizione in via preliminare delle modalita' per il rinnovo parziale o totale della fase di apertura del procedimento. Qualora si accerti che il progetto definitivo differisce da quello preliminare quanto alle aree interessate oppure alle risorse ambientali coinvolte, o comunque che risulta da esso sensibilmente diverso, l'autorita' competente adotta i provvedimenti relativi all'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e dispone la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art42 · fonte del testo
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