Codice dell’ambiente

Art. 55 t.u.a. — attività conoscitiva

Nell'attivita' conoscitiva, svolta per le finalita' di cui all'articolo 53 e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di:

  • a)raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
  • b)accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
  • c)formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio;
  • d)valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente sezione;
  • e)attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 53. L'attivita' conoscitiva di cui al presente articolo e' svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 57, comma 1, secondo criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione, nonche' modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilita' di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome. E' fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell' ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))), secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2 del presente articolo. L'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) contribuisce allo svolgimento dell'attivita' conoscitiva di cui al presente articolo, in particolare ai fini dell'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera e), nonche' ai fini della diffusione dell'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e altresi' con riguardo a:
  • a)inquinamento dell'aria;
  • b)inquinamento delle acque, riqualificazione fluviale e ciclo idrico integrato;
  • c)inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
  • d)tutela del territorio;
  • e)sviluppo sostenibile;
  • f)ciclo integrato dei rifiuti;
  • g)energie da fonti energetiche rinnovabili;
  • h)parchi e aree protette. L'ANCI provvede all'esercizio delle attivita' di cui al comma 4 attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale in regime di convenzione con il ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)). Con decreto del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) sono definiti i criteri e le modalita' di esercizio delle suddette attivita'. Per lo svolgimento di queste ultime viene destinata, nei limiti delle previsioni di spesa di cui alla convenzione in essere, una somma non inferiore all'uno e cinquanta per cento dell'ammontare della massa spendibile annualmente delle spese d'investimento previste per il ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)). Per l'esercizio finanziario 2006, all'onere di cui sopra si provvede a valere sul fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela ambientale.

Testo vigente dal 26 agosto 2010

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 232/2009

    Illegittimità dichiarata
    23 luglio 2009

    Vedi titoletto.

    Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2010

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2006 al 26 agosto 2010. 16 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.

… costituzione e gestione, ad opera del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo tolto: dell'Agenzia aggiunto: dell'Istituto superiore per la protezione tolto: dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT aggiunto: e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di … alla regione territorialmente interessata ed al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo tolto: dell'Agenzia aggiunto: dell' Istituto superiore per la protezione tolto: dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT aggiunto: e la ricerca ambientale (ISPRA), secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2 del presente articolo. L'Associazione …

… nazionale in regime di convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio aggiunto: e del mare. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio aggiunto: e del mare sono definiti i criteri e le modalita' di esercizio delle suddette attivita'. Per … annualmente delle spese d'investimento previste per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio aggiunto: e del mare. Per l'esercizio finanziario 2006, all'onere di cui sopra si provvede a valere sul fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela ambientale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art55 · fonte del testo

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