Codice civile

Art. 939 c.c. — Unione e commistione

[1]Quando piu' cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprieta' della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprieta' ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.

[2]Quando pero' una delle cose si puo' riguardare come principale o e' di molto superiore per valore, ancorche' serva all'altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprieta' del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi e' unita o mescolata; ma se l'unione o la mescolanza e' avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non e' obbligato a corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.

[3]E' inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ho ricondotto a una disciplina uniforme, concentrata in un solo articolo (939), le due figure dell'unione e della mescolanza che il codice del 1805 regolava separatamente in due gruppi di articoli (464 - 467,

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 436

  • 475). Alla regolamentazione complicata e prolissa del codice anteriore è sostituita una regolamentazione semplice e unitaria. Se le cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno ritiene la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione; in caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno. Quando però una delle cose può essere considerata come principale o è di molto superiore per valore, ancorchè serva all'altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto, ma ha l'obbligo di pagare all'altro proprietario il valore della cosa che vi è unita o mescolata, se l'unione o la mescolanza avvenne con il suo consenso, ovvero soltanto la somma minore tra l'aumento di valore arrecato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria, se l'unione o la mescolanza fu operata senza il suo consenso. Il diritto al risarcimento dei danni è circoscritto ai casi di mala fede o di colpa grave.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 471

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art939 · fonte del testo

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