Codice civile

Art. 946 c.c. — Alveo abbandonato

((Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico)).

Testo vigente dal 3 febbraio 1994

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Quanto all'alveo abbandonato, l'art. 946 riproduce, senza alcuna variazione, l'art. 461 del codice del 1865. L'alveo spetta ai proprietari confinanti alle due rive, i quali lo dividono tra loro promodo longitudinis et latitudinis.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 441

Che cosa è cambiato dal 3 febbraio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 3 febbraio 1994. 27 parole tolte, 12 parole aggiunte.

Se un fiume o aggiunto: un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, tolto: questo spetta ai proprietari confinanti con le due rive. Essi se lo dividono fino al mezzo del letto medesimo, secondo l'estensione della fronte del fondo di ciascuno aggiunto: il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art946 · fonte del testo

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