Codice civile

Art. 945 c.c. — Isole e unioni di terra

[1]Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.

[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37)).

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37)).

Testo vigente dal 3 febbraio 1994

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Circa le isole e le unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti, l'art. 945 non soltanto non distingue, a differenza del codice del 1865 (articoli 457 e 458), il caso in cui l'isola o l'unione di terra si sia formata nel letto dei fiumi o torrenti navigabili o atti al trasporto dal caso in cui si sia formata nel letto di fiumi o torrenti che non sono tali, ma, in entrambi i casi, attribuisce l'isola o l'unione di terra al demanio pubblico, mentre il codice del 1865 nel primo caso attribuiva l'isola o l'unione di terra al patrimonio dello Stato e nell'altro caso l'attribuiva ai proprietari rivieraschi secondo la linea mediana del fiume e torrente. A innovare la norma del codice anteriore sono stato indotto dalla considerazione che in entrambi i casi l'isola o l'unione di terra si presenta come uno sviluppo dell'alveo: il che importa, dato il carattere demaniale dell'alveo, che al demanio pubblico appartenga anche l'isola o l'unione di terra che in esso si forma. La disciplina del nuovo codice torna a coincidere con quella del codice del 1865 (articoli 459 e 460) nell'ipotesi che l'isola si sia formata per avulsione ovvero per il fatto che il fiume o torrente, nel formarsi un nuovo corso, abbia attraversato e circondato il fondo di un proprietario confinante. In questi due casi causa proprietatis non mutatur: il proprietario originario conserva il suo diritto. La diversità del regime giuridico stabilito per le isole che si formano nei due ultimi modi ora accennati ha la sua giustificazione nel rilievo che esse - a differenza delle isole che si formano per il fatto che il letto del fiume o torrente viene ad emergere o ad essiccarsi in un dato punto che rimane circondato dall'acqua - non si presentano come uno sviluppo o una trasformazione naturale dell'alveo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 440

Che cosa è cambiato dal 3 febbraio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 3 febbraio 1994. 51 parole tolte, 18 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Se l'isola si e' formata per avulsione, il proprietario del fondo, da cui e' avvenuto il distacco, ne conserva la proprieta'aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37.

tolto: La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un'isolaaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art945 · fonte del testo

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