Codice civile

Art. 940 c.c. — Specificazione

Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprieta' pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ho ricondotto a una disciplina uniforme, concentrata in un solo articolo (939), le due figure dell'unione e della mescolanza che il codice del 1805 regolava separatamente in due gruppi di articoli (464 - 467,

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 436

  • In tema di specificazione, l'art. 940, in armonia con i principi che informano il nuovo codice, modificando il criterio seguito dal codice 1865 (articoli 468-470), dà prevalenza al lavoro sulla materia, tranne nel caso in cui il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 437

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art940 · fonte del testo

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