Codice civile

Art. 932 c.c. — Tesoro

[1]Tesoro e' qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno puo' provare d'essere proprietario.

[2]Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro e' trovato nel fondo altrui, purche' sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per meta' al proprietario del fondo e per meta' al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro e' scoperto in una cosa mobile altrui.

[3]Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La definizione e la disciplina che del tesoro da l'art. 932 non divergono da quelle del codice precedente (articolo 714). Ho solo creduto opportuno precisare che il tesoro può rinvenirsi anche in una cosa mobile. Si tratta, per altro, di un istituto d'importanza pratica assai ridotta per effetto delle leggi speciali sul ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, le quali rimangono naturalmente ferme (art. 932, terzo coniala). Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commistione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 433

  • Ho cercato di ricondurre queste materie a una disciplina più agile, semplificando molte norme frammentarie del codice del 1865 e informando tutto il sistema a pochi principi fondamentali. Soppressa la definizione, superflua e di discutibile esattezza, che del diritto di accessione dava l'art. 443 del codice precedente, ho disciplinato negli articoli

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 434

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art932 · fonte del testo

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