Codice civile

Art. 946 c.c. — Alveo abbandonato

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Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, questo spetta ai proprietari confinanti con le due rive. Essi se lo dividono fino al mezzo del letto medesimo, secondo l'estensione della fronte del fondo di ciascuno.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 3 febbraio 1994

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  • Quanto all'alveo abbandonato, l'art. 946 riproduce, senza alcuna variazione, l'art. 461 del codice del 1865. L'alveo spetta ai proprietari confinanti alle due rive, i quali lo dividono tra loro promodo longitudinis et latitudinis.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 441

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art946 · fonte del testo

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