Codice civile

Art. 599 c.c. — Persone interposte

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[1]Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.

[2]Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace. 22

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

22

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 28 dicembre 1970, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 30/12/1970, n. 329), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 599 del codice civile, nella parte in cui si riferisce agli articoli 592 e 593 del presente codice.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1970 al 30 dicembre 1979

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 153/1979

    Ha colpito questo articolo
    20 dicembre 1979

    L'esame della legislazione italiana del dopoguerra mostra come il legislatore, traverso una serie di abrogazioni di norme limitatrici della capacita` giuridica dei binubi, abbia progressivamente abbandonato quel disfavore verso le seconde nozze a cui, fin dalle lontane origini (rintracciabili nella legislazione del Basso Impero Romano), la normativa impugnata s'ispira. L'abrogazione, effettuata dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151, dell'art. 595 cod. civ., ha operato decisamente in questa direzione, adeguando il diritto di famiglia e di successione ai principi costituzionali, e giova anche essa a rivelare uno stato di illegittimita` esistente gia` prima della riforma del 1975. Invero, gia` a seguito dell'introduzione dell'istituto della quota disponibile e della riserva ereditaria nonche` della impugnabilita` delle disposizioni testamentarie affette da violenza, dolo od errore, veniva a cadere il presupposto della limitazione in parola (per cui le ordinarie disposizioni sulla captazione testamentaria non sarebbero valse ad evitare i raggiri, gli artiifizi e le violenze poste in essere dal coniuge per spogliare dei beni il binubo a danno dei figli di primo letto), presupposto che doveva essere alla base dell'orientamento emerso con la declaratoria (con sent. n. 189 del 1970) di non fondatezza di questione analoga: orientamento, quest'ultimo, che ora va modificato, anche alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale iniziatosi con sentenza n. 205 del 1970 e manifestatosi particolarmente con sentenza n. 91 del 1973. La differenza di trattamento dei binubi rispetto agli altri coniugati e in genere agli altri cittadini ne` si giustifica con i principi e i valori costituzionali ne` si concilia con la logica del sistema, irrazionalmente non trovando applicazione in situazioni ben piu` esposte al pericolo di circumvenzione, dolo o violenza a danno dei figli di matrimoni anteriori (com'e` il caso del convivente more uxorio o di chi sia unito in matrimonio religioso non trascritto o in matrimonio legittimo annullato prima della morte del binubo), ovvero ricollegandosi a situazioni del tutto accidentali e indipendenti dalla volonta` delle persone interessate nonche` all'esistenza di figli di precedenti matrimoni (con conseguente differenziazione di capacita` giuridica fra binubi con figli nati da precedenti matrimoni e binubi senza tali figli), non verificandosi infine incapacita` ne` in presenza di figli adottivi, ne` di naturali, ne` di legittimati per rescriptum principis. Altra irrazionalita` si verificava allorche` al figlio di precedente matrimonio meno favorito era lasciata la sola legittima e il coniuge non poteva ricevere nulla sulla disponibile, conseguendo la sola quota di riserva che, in caso di concorso con figli legittimi, spettava a lui solo in usufrutto, con la conseguenza che il testatore non gli poteva lasciare nulla in proprieta`. Affermata, con la declaratoria di illegittimita` dell'art. 781 cod. civ. (sent. n. 91 /1973), la liceita` delle donazioni fra coniugi, era risultata aggravata la diversita` di trattamento nel senso che, prima dell'abrogazione dell'art. 595, si sarebbe avuta una ulteriore limitazione della capacita` del binubo rispetto a quella degli altri cittadini, potendo questi fare donazioni al proprio coniuge e riducendosi invece quelle del binubo che concorressero a fare oltrepassare sulla disponibile quanto conseguiva il figlio meno preferito di precedenti matrimoni. La Costituzione (art. 29) non differenzia tra loro i matrimoni legittimi, ma li vuole ordinati sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi ne` consente di disciplinare in modo diverso il primo matrimonio e i successivi. Incompatibile con l'eguaglianza in parola e contrastante con la stessa realta` giuridica era la presunzione, alla base del divieto di cui all'art. 595, come di quello dell'art. 781 dichiarato costituzionalmente illegittimo (sent. n. 91/1973), per cui il matrimonio legittimo creasse fra i coniugi uno stato reciproco di ineguaglianza e d'inferiorita` non riscontrabile nelle altre forme di unioni coniugali non legittime, per cui ciascun coniuge potesse sempre essere circuito o dall'altro costretto a spogliarsi a suo favore dei beni. Pertanto sono illegittimi - per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. - gli artt. 595 (nel testo abrogato dall'art. 196, L. n. 151 del 1975) e 599 cod. civ. - nella parte in cui richiama il primo - in quanto le disposizioni impugnate (applicabili nel procedimento di merito perche` relativo a una successione apertasi anteriormente al 1975) asoggettavano ad un trattamento diverso il coniuge del testatore, a seconda che avesse contratto o meno un secondo matrimonio, e limitando la capacita` successoria dei binubi e dei loro coniugi in confronto a quella degli altri coniugati, ponevano i coniugi di successivi matrimoni in uno stato d'inferiorita` giuridica in confronto dei coniugi precedenti.

    Art. 595 c.c. · Art. 599 c.c. · Art. 196 Riforma del diritto di famiglia

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 189/1970

    Questione infondata
    16 dicembre 1970

    Pur dovendosi riconoscere che gli artt. 595 e 599 del codice civile pongono, nei confronti del coniuge del binubo ed in relazione alla possibilità giuridica che egli ha di ricevere per testamento dal binubo, una limitazione che non ricorre per il coniuge del non binubo, tuttavia tale differenza di trattamento non appare irrazionale solo che si tengano presenti le ragioni che hanno determinato la disciplina legislativa e gli interessi oggetto di tutela: tale disciplina è dettata per evitare che il coniuge del binubo in fatto possa influire su questo a danno di figli di precedenti matrimoni e per salvaguardare costoro sul terreno patrimoniale. Si tratta di criterio razionale, comunque non sindacabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale.

    Art. 595 c.c. · Art. 599 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 137 del progetto definitivo, sull'incapacità del coniuge del binubo, stabiliva che, per determinare la porzione del coniuge, dovessero calcolarsi le donazioni eventualmente da lui ricevute. Questa norma, che nel progetto era principalmente giustificata dall'introduzione del principio dell'ammissibilità delle donazioni tra coniugi, trova ancora oggi una giustificazione nel fatto che il coniuge può ricevere donazioni prima del matrimonio, rispetto alle quali, come la dottrina aveva già riconosciuto per il codice del 1865, deve operare l'incapacità parziale del coniuge del binubo. Per queste ragioni, pur essendo tornato al tradizionale divieto delle donazioni tra coniugi, ho lasciato immutata la norma, la quale si applica, come è ovvio, anche al caso in cui il coniuge, per rinunzia o per altra causa, non viene alla successione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 291

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 31 dicembre 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 28 dicembre 1970, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 30/12/1970, n. 329), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 599 del codice civile, nella parte in cui si riferisce agli articoli 592 e 593 del presente codice.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art599 · fonte del testo

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