Art. 595 c.c. — Coniuge del binubo
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 30 dicembre 1979
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 30 dicembre 1979
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 595 del codice civile nel testo abrogato dall'art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151 e dell'art. 599 del codice civile nella parte in cui richiama il predetto art. 595. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO…
Art. 595 c.c. · Art. 599 c.c. · Art. 196 Riforma del diritto di famiglia
Pur dovendosi riconoscere che gli artt. 595 e 599 del codice civile pongono, nei confronti del coniuge del binubo ed in relazione alla possibilità giuridica che egli ha di ricevere per testamento dal binubo, una limitazione che non ricorre per il coniuge del non binubo, tuttavia tale differenza di trattamento non appare irrazionale solo che si tengano presenti le ragioni che hanno determinato la disciplina legislativa e gli interessi oggetto di tutela: tale disciplina è dettata per evitare che il coniuge del binubo in fatto possa influire su questo a danno di figli di precedenti matrimoni e per salvaguardare costoro sul terreno patrimoniale. Si tratta di criterio razionale, comunque non sindacabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale.
Art. 595 c.c. · Art. 599 c.c.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 137 del progetto definitivo, sull'incapacità del coniuge del binubo, stabiliva che, per determinare la porzione del coniuge, dovessero calcolarsi le donazioni eventualmente da lui ricevute. Questa norma, che nel progetto era principalmente giustificata dall'introduzione del principio dell'ammissibilità delle donazioni tra coniugi, trova ancora oggi una giustificazione nel fatto che il coniuge può ricevere donazioni prima del matrimonio, rispetto alle quali, come la dottrina aveva già riconosciuto per il codice del 1865, deve operare l'incapacità parziale del coniuge del binubo. Per queste ragioni, pur essendo tornato al tradizionale divieto delle donazioni tra coniugi, ho lasciato immutata la norma, la quale si applica, come è ovvio, anche al caso in cui il coniuge, per rinunzia o per altra causa, non viene alla successione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 291
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 30 dicembre 1979.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza 18-20 dicembre 1979, n. 153 (in G.U. 1a s.s. 29/12/1979, n. 353) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 595 del codice civile nel testo abrogato dall'art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151 e dell'art. 599 del codice civile nella parte in cui richiama il predetto art. 595".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art595 · fonte del testo
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