Art. 593 c.c. — Figli naturali non riconoscibili
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Non rilevabile è il contrasto tra l'art. 593, comma primo, del codice civile, che limita la capacità di ricevere per testamento dei figli naturali non riconoscibili, e l'articolo 30, comma terzo della Costituzione, che assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, poiché proprio con riferimento ai diritti ereditari dei figli nati fuori del matrimonio la Corte ha avuto occasione di osservare che la tutela assicurata dal citato precetto costituzionale riguarda, a tali fini, i figli naturali riconosciuti o dichiarati (Sent. n. 79 del 1969).
Art. 593 c.c. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 593 pone limitazioni alla capacità dei figli naturali non riconoscibili la cui filiazione risulta a norma dell'art. 279. Nella precedente formulazione l'articolo stabiliva che le stesse limitazioni si applicavano ai figli adulterini riconoscibili con decreto reale (art. 252), rendendo possibile il dubbio che l'incapacità ricorresse anche quando questi fossero stati riconosciuti. Ho pertanto modificato, in sede di coordinamento, la dizione dell'articolo in modo che ne risulti chiaro che il trattamento dei figli non riconoscibili non si estende agli adulterini, quando ne sia avvenuto il riconoscimento nelle forme ammesse dall'art. 252 quarto comma. Ho pure completato la disciplina dell'ipotesi prevista nel primo comma dell'articolo, introducendo un limite ulteriore alla capacità di ricevere dei figli non riconoscibili. Avendo infatti considerato che in presenza di un solo figlio legittimo, i figli non riconoscibili, se in numero superiore a due, avrebbero complessivamente assorbito tutta la disponibile, ossia metà del patrimonio, e quindi più di quanto avrebbero potuto ricevere se invece di un figlio legittimo vi fosse stato il coniuge, ho ritenuto necessario stabilire che in nessun caso il gruppo dei figli non riconoscibili possa ricevere più di un terzo dell'eredità; il che ho posto in maggior rilievo nel testo coordinato. Ho inoltre precisato che l'eventuale eccedenza delle disposizioni, verificatasi a favore di uno o di ciascuno dei figli non riconoscibili, deve essere proporzionalmente ripartita fra i figli legittimi e i non riconoscibili, in modo da mantenere il rapporto stabilito dallo stesso primo comma, e da escludere dal concorso su tale eccedenza i figli naturali riconosciuti, di fronte ai quali i non riconoscibili non sono, neppure parzialmente, incapaci. La stessa lacuna ho colmata nel secondo comma dell'articolo in oggetto, attribuendo l'eccedenza al coniuge ed escludendo così ascendenti e fratelli, i quali non devono beneficiare del limite alla capacità dei figli non riconoscibili, posto solo in relazione al coniuge. Ho respinto l'emendamento proposto in ordine alla facoltà dei discendenti legittimi di pagare la porzione spettante ai figli non riconoscibili in danaro o in beni immobili ereditari a giusta stima, per i motivi esposti a proposito dell'analoga disposizione in sede di successione ab intestato. Ho inoltre chiarito, invertendo l'ordine del terzo e del quarto comma del testo precedente, che la stessa facoltà spetta nei confronti dei figli naturali riconoscibili con decreto reale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 289
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1970 al 20 settembre 1975. 142 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulta nei modi stabiliti dall'art. 279, non possono singolarmente ricevere per testamento piu' della meta' di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi. L'eccedenza e' ripartita nelle stesse proporzioni tra i figli legittimi e i figli non riconoscibili. Questi non possono, in nessun caso, complessivamente ricevere piu' del terzo dell'eredita'.
tolto: Se al testatore sopravvive il coniuge, i figli non riconoscibili non possono ricevere piu' del terzo della eredita'. L'eccedenza e' attribuita al coniuge.
tolto: I discendenti legittimi hanno facolta' di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli non riconoscibili.
tolto: Le disposizioni precedenti si applicano anche ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli articoli 251 e 252, terzo comma.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art593 · fonte del testo
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