Art. 600 c.c. — Enti non riconosciuti
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dalla l. 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla l. 22 giugno 2000, n. 192.
Abrogato dal 13 luglio 2000
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dalla l. 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla l. 22 giugno 2000, n. 192.
Abrogato dal 13 luglio 2000
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 600 del codice civile, nella parte in cui - secondo l'interpretazione giurisprudenziale cui aderisce il rimettente - fa decorrere il termine per la proposizione dell'istanza di riconoscimento della fondazione costituita con disposizione testamentaria, dall'apertura della successione anziché dal momento in cui chi sia tenuto a darvi esecuzione ne sia venuto a conoscenza, ritenendosi, perciò, violati i diritti della personalità del 'de cuius' e dell'ente da questi istituito nonché il principio di ragionevolezza e, quindi, gli artt. 2 e 3 della Costituzione. Diversamente da quanto opina il rimettente, la questione si fonda, infatti, su un orientamento giurisprudenziale non consolidato e su condizioni che non trovano supporto nel caso di specie, sicché la motivazione sulla rilevanza appare nel complesso contraddittoria e comunque insufficiente.
Art. 600 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 702 c.c.
Il giudice a quo deve motivare la rilevanza dell'incidente di costituzionalita` e non limitarsi ad affermarne la sussistenza, non rientrando nei compiti della Corte costituzionale procedere al relativo esame. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 30, 31, 32 e 38 Cost., e relativa all'art. 600 cod. civ., nella parte in cui non esclude l'inefficacia delle disposizioni testamentarie a favore di ente non riconosciuto in ipotesi di ritardo nella presentazione dell'istanza di riconoscimento dovuto ad errore scusabile).
Art. 2 cost. · Art. 4 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 137 del progetto definitivo, sull'incapacità del coniuge del binubo, stabiliva che, per determinare la porzione del coniuge, dovessero calcolarsi le donazioni eventualmente da lui ricevute. Questa norma, che nel progetto era principalmente giustificata dall'introduzione del principio dell'ammissibilità delle donazioni tra coniugi, trova ancora oggi una giustificazione nel fatto che il coniuge può ricevere donazioni prima del matrimonio, rispetto alle quali, come la dottrina aveva già riconosciuto per il codice del 1865, deve operare l'incapacità parziale del coniuge del binubo. Per queste ragioni, pur essendo tornato al tradizionale divieto delle donazioni tra coniugi, ho lasciato immutata la norma, la quale si applica, come è ovvio, anche al caso in cui il coniuge, per rinunzia o per altra causa, non viene alla successione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 291
Oggetto di rilievi è stata la norma che regola la capacità di succedere degli enti di fatto (art. 600). Nel progetto definitivo le disposizioni a favore di questi enti erano dichiarate efficaci a condizione che, entro un anno dal giorno in cui il testamento fosse diventato eseguibile, venisse fatta l'istanza per il riconoscimento e questo fosse concesso entro un anno dalla presentazione dell'istanza. È stato ritenuto troppo breve il primo termine e si è inoltre proposta la soppressione del secondo. Mentre ho accolto quest'ultima osservazione, in quanto il ritardo nella concessione del riconoscimento può dipendere dalla stessa autorità amministrativa, ho lasciato immutata la durata del termine per la presentazione dell'istanza, sembrandomi necessario nel pubblico interesse eliminare nel più breve tempo possibile lo stato di incertezza nei rapporti successori. E da notare che nella nuova formulazione l'articolo sulla capacità degli enti di fatto non contiene più il richiamo delle disposizioni del libro primo, che prevedono la costituzione della fondazione mediante testamento e lasciti a favore di enti da istituire. Tale richiamo era fatto nel progetto definitivo a scopo di coordinamento. Ma un siffatto coordinamento mi è sembrato inutile, poichè diverso è il campo d'applicazione dell'articolo in esame e delle disposizioni del libro primo. Infatti in queste ultime si prevede il negozio di fondazione della persona giuridica e in genere qualsiasi lascito a favore di un ente da istituire, mentre nell'art. 600 si prevede il lascito a favore di un ente che già esiste di fatto e elle manca soltanto della personalità giuridica. DELLA FORMA DEI TESTAMENTI. Dei testamenti ordinari.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 292
Com'è stato suggerito a proposito dei requisiti essenziali del testamento olografo, ho indicato prima la data e poi la sottoscrizione, convenendo peraltro nell'avviso di escludere che sussista una causa di nullità nel fatto che la data segua eventualmente la sottoscrizione. Ha riscosso approvazione l'art. 144 del progetto definitivo anche per quanto riguarda il tormentato problema della data nel testamento olografo. Ho creduto necessario tuttavia riesaminare tale problema e ho provveduto a eliminare la parte dell'articolo in cui si disponeva che la data indica il giorno della sua apposizione. Questa norma è stata da molti discussa e criticata in base alla considerazione che la data, quando è apposta a una dichiarazione negoziale, non rappresenta una dichiarazione a sè stante, ma indica il momento cronologico in cui il negozio viene compiuto. D'altro lato, la difficoltà pratica di determinare concretamente quando il testamento è stato fatto e se la data deve riferirsi al momento in cui il testamento fu sottoscritto o a uno dei momenti in cui il testamento fu scritto, o addirittura al momento in cui fu datato, non poteva essere risolta con una precisa norma di legge, che avesse riguardo a tutte le contingenze e tanto meno con una norma, che determinasse aprioristicamente uno di questi vari possibili momenti. Si tratta di un punto sul quale è bene che l'interprete abbia una certa libertà di movimenti che gli permetta di adattare la norma alle mutevoli esigenze concrete. Del resto, l'accennata difficoltà pratica è, nella normalità dei casi, irrilevante, in quanto che si è mantenuto il principio, sul quale concorda la più recente giurisprudenza, che la data fittizia (antidata e postdata) non importa nullità del testamento e che non si può dare la prova della non verità della data se non quando tale circostanza sia decisiva per risolvere una questione che debba decidersi appunto con la considerazione del tempo in cui è stato fatto il testamento. Tale principio, per ogni verso approvabile, impedisce facili impugnazioni del testamento; mentre la determinazione del momento che la data deve indicare si desumerà, quando eccezionalmente tale determinazione avrà rilievo pratico, dai principi generali relativi alla data nelle dichiarazioni di volontà.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 293
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 6 settembre 1991 al 13 luglio 2000. 46 parole tolte, 18 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento e' eseguibile non e' fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.
tolto: Fino a quando l'ente non e' costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127, COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 15 maggio 1997, n. 127 come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192
La L. 15 maggio 1997, n. 127 come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art600 · fonte del testo
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