Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1970 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 595 e 599

del codice civile, promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1968 dal

tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Vargiu Marta

e D'Atri Mario ed altri, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 1969

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26

marzo 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1970 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un giudizio civile pendente davanti al tribunale di

Cagliari tra Marta Vargiu, coniuge superstite di Silverio D'Atri, (e

Simonetta Staico) da una parte, e Mario D'Atri, figlio di precedente

matrimonio del de cuius, (nonché i germani Rosina, Filomena e Antonio

D'Atri) dall'altra, avendo il convenuto dedotto che la domanda

dell'attrice era basata sopra una disposizione testamentaria nulla

perché in contrasto con le norme di cui agli artt. 595 e 599 del

codice civile, l'attrice eccepiva che le richiamate norme fossero

illegittime costituzionalmente per violazione degli artt. 3 e 29 della

Costituzione.

Le parti, successivamente, svolgevano le loro ragioni. Per la

Vargiu e la Staico, anzitutto, le dette norme darebbero vita ad una

disuguaglianza di fronte alla legge tra le prime nozze e le ulteriori e

sotto lo specifico profilo dei rapporti tra il coniuge del binubo, in

quanto destinatario di una limitazione, ed il binubo medesimo; ancora,

la libertà negoziale sarebbe limitata e condizionata da

discriminazioni fondate su una condizione personale; ed infine, l'art.

595 creerebbe una disparità di trattamento di fronte alla libertà

testamentaria a seconda che il testatore sia legato da prime o da

ulteriori nozze, là dove la Costituzione assicura eguale dignità

sociale e giuridica all'unione matrimoniale senza distinzione tra le

prime nozze e le ulteriori.

I D'Atri, in contrario, osservavano che le anzidette norme,

operanti da oltre un secolo senza critiche e rilievi, mirano ad

assicurare una eguaglianza di trattamento tra i componenti della

famiglia legittima del de cuius, che abbia contratto più di un

matrimonio, facendo in modo che il secondo coniuge non privi

direttamente o indirettamente i figli del defunto di quanto ad essi

sarebbe stato lasciato dal loro genitore; e non producono quindi alcuna

menomazione della dignità dell'unione matrimoniale.

2. - Il tribunale di Cagliari, con ordinanza dell'11 ottobre 1968,

riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione così

prospettata.

Sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, che impone di trattare

in modo eguale fattispecie eguali, senza discriminazioni ingiustificate

basate sul sesso, la razza, la lingua, le opinioni politiche e le

condizioni personali e sociali dei cittadini, perché gli artt. 595 e

599 assoggettano ad un trattamento diverso il coniuge del testatore a

seconda che quest'ultimo abbia o meno contratto un precedente

matrimonio creando in tal modo una situazione di inferiorità per il

coniuge del binubo fondata su una condizione meramente personale.

Secondo il tribunale, del pari sarebbe violato l'art. 29 della

Costituzione, perché le limitazioni in discorso mal si conciliano con

il principio costituzionale della dignità dell'unione matrimoniale

senza distinzione tra le prime nozze e le ulteriori e perché è

inspiegabile la posizione di inferiorità attribuita dalla legge al

coniuge del binubo nei confronti della generalità dei terzi - anche

estranei alla famiglia - ai quali il testatore è libero di lasciare

l'intera disponibile.

3. - Regolarmente comunicata, notificata e pubblicata (nella

Gazzetta Ufficiale n. 78 del 26 marzo 1969) l'ordinanza, davanti a

questa Corte si costituiva Mario D'Atri a mezzo degli avvocati prof.

Lino Salis, Giovanni Dore e Mario Morelli con comparsa depositata il 24

luglio 1969, e spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato con atto

d'intervento e deduzioni depositate il 15 aprile 1969.

Il D'Atri concludeva per la fondatezza della sollevata questione.

Preliminarmente dichiarava che a causa delle agitazioni sindacali nel

settore postale non erano arrivati a Cagliari molti numeri della

Gazzetta Ufficiale e su quelli pervenuti non figurava la pubblicazione

richiesta dall'art. 3 delle disposizioni integrative del 1956;

constatato poi che l'ordinanza era stata pubblicata circa quattro mesi

prima, per il caso in cui la Corte non avesse ritenuto di dover

considerare gli scioperi nel servizio postale come causa di forza

maggiore idonea a sanare ogni possibile decadenza, deduceva che non

fosse perentorio il termine di cui al citato art. 3, che la

costituzione dovesse essere considerata rituale fino alla scadenza del

termine fissato dall'art. 10 delle stesse Norme integrative e comunque

che gli dovesse essere consentito di svolgere le sue ragioni entro

quest'ultimo termine e di svilupparle ulteriormente all'udienza.

L'Avvocatura generale dello Stato si pronunciava per la non

fondatezza dela questione. Dichiarava di non condividere i dubbi del

giudice a quo sulla legittimità costituzionale delle norme in

questione, a) perché la ratio della disposizione contenuta nell'art.

595 risiede nella necessità di salvaguardare gli interessi

patrimoniali dei figli del primo matrimonio del binubo dalla

possibilità di influenza negativa sull'animo del binubo stesso da

parte del secondo coniuge e nella necessità di tutelare il

preesistente nucleo familiare del binubo in modo tale che l'inserimento

in esso del secondo coniuge non si trasformi in fattore di dissenso o

di disgregazione del nucleo stesso; b) perché, conseguentemente, la

limitazione di cui all'art. 595 trae motivo non già da una volontà

discriminatrice conseguente alla condizione personale del secondo

coniuge, bensì dalla realtà oggettiva costituita dalla famiglia del

binubo, nella quale il secondo coniuge è chiamato ad inserirsi; c)

perché, conclusivamente, non sono configurabili due situazioni eguali

e comunque la pretesa differenziazione non è ingiustificata; d) e

perché non è ravvisabile il contrasto con l'art. 29, in quanto non vi

è alcuna degradazione delle seconde nozze rispetto alle prime, dato

che solo per quelle rileva la situazione oggettiva posta a base della

norma (preesistenza del nucleo familiare del binubo); ed in quanto

l'ipotizzata discriminazione tra il coniuge del binubo ed il terzo non

potrebbe avere carattere ingiustificatamente vessatorio o punitivo e la

limitazione invece trova la sua ragion d'essere in esigenze dirette

proprio a salvaguardare l'unità della famiglia nel pieno rispetto del

principio stabilito dall'art. 29 della Costituzione.

4. - All'udienza del 14 ottobre 1970, il prof. Avv. Lino Salis

insisteva perché la Corte volesse considerare tempestiva la

costituzione di Mario D'Atri o almeno ritualmente depositate le

deduzioni scritte e la memoria, e comunque perché lo volesse ammettere

alla discussione orale circa la rilevanza e la non manifesta

infondatezza della questione. Ma la Corte, con ordinanza emessa in

camera di consiglio, dichiarava tardiva la costituzione del D'Atri.

L'Avvocato dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del

Consiglio dei ministri, insisteva nelle deduzioni svolte con l'atto di

intervento.

La causa, infine, passava in decisione. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale degli articoli 595

e 599 del codice civile sollevata, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, dal tribunale di Cagliari in riferimento agli artt. 3 e 29

della Costituzione, non è fondata.

2. - Si ritiene da parte del giudice a quo che le norme denunciate

assoggettano "ad un trattamento diverso il coniuge del testatore a

seconda che quest'ultimo avesse o meno contratto un precedente

matrimonio, creando, in tal modo, una situazione di inferiorità per il

coniuge del binubo, la quale, per essere fondata su una condizione

meramente personale, non trova giustificazione e appare in contrasto

con il precetto" di cui all'art. 3 della Costituzione.

Nei confronti del coniuge del binubo ed in relazione alla

possibilità giuridica di ricevere per testamento dal binubo, invero,

è posta una limitazione che non ricorre per il coniuge del non binubo.

Senonché, ad avviso della Corte, tale differenza di trattamento

non appare irrazionale solo che si tengano presenti le ragioni che

hanno determinato la disciplina legislativa, relativamente alla quale

è stata sollevata la questione, e gli interessi oggetto della tutela.

Con i citati artt. 595 e 599, nell'ipotesi di sopravvivenza di

figli di precedenti matrimoni e del coniuge, e qualora il de cuius, con

donazioni o disposizioni testamentarie, direttamente o a mezzo di

persone interposte, abbia voluto assicurare sulla disponibile al

coniuge una posizione migliore di quella conseguibile dal meno favorito

di detti figli, il legislatore dispone che questi possono ottenere la

riduzione delle liberalità, inter vivos o mortis causa, fino a

realizzare in concreto la parità di trattamento tra il meno favorito

di essi figli ed il coniuge.

Ora tale disciplina legislativa è dettata per evitare che il

coniuge del binubo in fatto possa influire su questo a danno di figli

di precedenti matrimoni e per salvaguardare costoro sul terreno

patrimoniale. Tutto ciò basta ad escludere l'irrazionalità della

norma, ispirata per il resto a valutazioni del legislatore non

sindacabili in questa sede.

Del pari non ricorre il denunciato contrasto con l'art. 29 della

Costituzione.

Secondo l'ordinanza di rimessione il disfavore nei confronti del

coniuge del binubo porterebbe ad un trattamento differenziato, per cui

in relazione alla parte disponibile del patrimonio del de cuius si

avrebbero l'incapacità (ex artt. 595 e 599) a succedere per testamento

del coniuge del binubo e la piena capacità, invece, del coniuge del

non binubo e addirittura delle persone estranee alla famiglia; e tale

trattamento differenziato mal si concilierebbe "con il principio

costituzionale della dignità dell'unione matrimoniale, senza

distinzione tra le prime nozze e le ulteriori".

La Corte, invece, avverte che nelle due ipotesi lo status di

coniuge (marito o moglie) sostanzialmente è caratterizzato dalle

stesse situazioni giuridiche soggettive, per cui nel caso di seconde o

ulteriori nozze non si può parlare, almeno a proposto della normativa

in esame, di degradazione, neppure patrimoniale, di dette nozze

rispetto alle prime.

La differenza di trattamento rilevata nei confronti del coniuge del

binubo sussiste infatti solo sul terreno successorio ed in una

particolare ipotesi, ed entro quell'ambito, come si è visto, non è

irrazionale.

D'altra parte, data la sua limitata importanza ed incidenza, non

basta a qualificare in modo speciale il matrimonio ed i rapporti che ne

conseguono e comunque non è tale da integrare un'entità in contrasto

con il principio di parità morale e giuridica dei coniugi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt 595 e 599 del codice civile, sollevata, con ordinanza

indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 29 della

Costruzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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