Corte costituzionale

Sentenza n. 153/1979

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/12/1979 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 595 e 599

del codice civile promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1977 dal

tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Barletta Nucci

Maria Addolorata e Fabiano Ignazia ed altra, iscritta al n. 47 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 94 del 5 aprile 1978.

Visto l'atto di costituzione di Barletta Nucci Maria Addolorata e

di Fabiano Ignazia.

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1979 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

uditi gli avvocati Sergio Panunzio per Barletta Nucci, Domenico

Giannuli e Nicolò Lipari per Fabiano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Barletta Maria

Addolorata e Fabiano Ignazia vedova Barletta ed altra, il tribunale di

Bari, con ordinanza del 5 luglio 1977, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 595 e 599 del codice civile,

nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia operata dalla

legge 19 maggio 1975, n. 151.

Le norme denunziate disciplinano la capacità a succedere del

coniuge del binubo e prescrivono che questi non possa ricevere per

testamento sulla disponibile più di quanto consegue sulla disponibile

stessa il meno favorito dei figli di precedenti matrimoni. Al giudice a

quo, tale normativa, assoggettando ad un trattamento diverso il coniuge

del testatore a seconda che quest'ultimo abbia o meno contratto un

precedente matrimonio, sembra vulnerare il principio di uguaglianza di

cui all'art. 3 della Costituzione, e, prevedendo limitazioni della

capacità a succedere per testamento del binubo, sembra incompatibile

con il principio costituzionale della dignità dell'unione

matrimoniale, indipendentemente dalla circostanza che questa unione si

sia realizzata in prime o ulteriori nozze.

Osserva ancora il tribunale che l'evoluzione giurisprudenziale

della Corte costituzionale, con particolare riferimento alle dichiarate

illegittimità costituzionali degli artt. 593, 592 e 781 cod.civ. e la

stessa evoluzione legislativa, che, con l'istituto del divorzio e la

riforma del diritto di famiglia ha reso ormai anacronistico il

disfavore per le seconde nozze che caratterizzava la passata

legislazione, giustificano il riesame della questione da parte della

Corte costituzionale, la quale, con una sentenza del 16 dicembre 1970,

n. 189, ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 595 e 599 cod.civ.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi alla Corte costituzionale si sono costituiti Fabiano

Ignazia rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Giannuli e

Nicolò Lipari, Barletta Maria Addolorata rappresentata e difesa dagli

avvocati Aldo Sandulli e Tommaso Siciliani.

3. - Nell'aderire alle argomentazioni contenute nell'ordinanza di

rimessione, la difesa della Fabiano insiste sulla illegittimità

costituzionale della normativa, osservando come l'evoluzione

giurisprudenziale della Corte costituzionale abbia condotto da un lato

alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 592 cod.civ. e

dall'altro a quella dell'art. 781 cod.civ., rispettivamente contenenti

il divieto di lasciare la disponibile in favore dei figli naturali non

riconoscibili e di donazione tra coniugi. Egualmente priva di

ragionevolezza per gli stessi motivi messi in risalto nelle decisioni

sopra citate appare oggi la normativa denunziata che del resto è stata

abrogata dal nuovo diritto di famiglia. Tale normativa in realtà

sarebbe ispirata allo sfavore delle nuove nozze e limiterebbe la

libertà di contrarle attraverso restrizioni di carattere patrimoniale

con violazione quindi dell'art. 29 della Costituzione.

4. - La difesa della Barletta Maria Addolorata rileva che la Corte

costituzionale ha già dichiarato l'infondatezza della questione della

successione del coniuge del binubo con la sentenza n. 189 del 1970.

Osserva che la ratio degli artt. 592, 593 e 781 cod.civ. è in realtà

ben diversa da quella degli artt. 595 e 599 cod.civ. Ed infatti nel

caso della successione del coniuge del binubo ragionevolmente il

legislatore ha tenuto conto della possibilità di influenzare in

costanza di matrimonio il coniuge in danno dei figli nati in precedenti

matrimoni. Nella sua discrezionalità il legislatore ha poi ritenuto

inopportuno mantenere in vita tali limitazioni. Ma si tratta appunto di

discrezionalità legislativa che non può condizionare la legittimità

costituzionale della normativa abrogata.

5. - Le parti costituite hanno presentato memorie ampiamente

ribadendo le argomentazioni a sostegno delle opposte tesi. Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo denunzia, in riferimento agli artt. 3 e 29

della Costituzione, gli artt. 595 e 599 del cod.civ., (il primo dei

quali espressamente abrogato dall'art. 196 della legge 19 maggio 1975,

n. 151), in quanto le disposizioni impugnate (applicabili nel

procedimento di merito perché relativo ad una successione apertasi

anteriormente al 1975), assoggettando ad un diverso trattamento il

coniuge del testatore a seconda che questo abbia o meno contratto un

secondo matrimonio, vulnererebbero il principio di uguaglianza e,

prevedendo limitazioni alla capacità successoria del coniuge del

binubo, sarebbero incompatibili con il principio costituzionale della

dignità dell'unione matrimoniale di cui all'art. 29, indipendentemente

dalla circostanza che tale unione si sia realizzata in prime o

ulteriori nozze.

2. - Sia l'ordinanza di rimessione che la difesa dell'attrice

richiamano la sentenza n. 189/1970 di questa Corte con cui analoga

questione venne dichiarata non fondata.

Il giudice a quo afferma che l'evoluzione della giurisprudenza

costituzionale e quella della legislazione dimostrano, oggi per allora,

come le norme impugnate fossero incompatibili con la Costituzione del

1948, mentre la parte privata, facendo leva sul precedente, sostiene

che il mutamento legislativo è frutto di un riesame dell'opportunità

di mantenere la limitazione alla capacità di succedere del coniuge del

binubo: resterebbe pertanto fermo che sotto il profilo della

legittimità costituzionale non sarebbero censurabili né la soluzione

adottata dal legislatore del 1942 né quella del 1975.

3. - La richiamata decisione n. 189 del 1970 si basava

essenzialmente sull'assunto, tratto dalla relazione al codice che la

disciplina impugnata fosse dettata per evitare che "ii coniuge del

binubo in fatto possa influire su questo a danno di figli di precedenti

matrimoni e per salvaguardare costoro sul terreno patrimoniale".

In base all'indirizzo giurisprudenziale iniziato con la sentenza n.

205 del 1970 e manifestatosi particolarmente con la sentenza n. 91 del

1973, la Corte ritiene oggi di dover approfondire l'indagine sugli

esposti motivi ispiratori della normativa, per controllarne l'esattezza

sotto il profilo storico e per verificarne l'intrinseca ed estrinseca

validità rispetto ai principi consacrati negli artt. 3 e 29 della

Costituzione.

4. - La disposizione dell'art. 595 del codice civile italiano del

1942, la quale ripeteva sostanzialmente quella dell'art. 770 del

preesistente codice del 1865, veniva, nel disegno di legge n. 2417

(comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 18 settembre

1967) con cui si proponeva l'abrogazione dell'articolo in parola,

qualificata "iniqua, irrazionale, incostituzionale e anche illogica".

Essa infatti appariva, già prima della sua abrogazione legislativa del

1975, un vero e proprio relitto storico.

La disposizione traeva le sue lontanissime origini dalla

legislazione del Basso Impero Romano, decisamente contraria alle nozze

dei vedovi e dei divorziati, la quale, mentre da un lato procedeva alla

graduale abrogazione delle leggi di Augusto tendenti ad ostacolare il

celibato e a costringere uomini e donne ad unirsi in matrimonio e a

passare a seconde nozze, dall'altro lato, con numerose costituzioni di

Costantino, Valentiniano, Graziano, Teodosio II e di altri imperatori,

mirava con varie disposizioni limitanti i diritti patrimoniali e

successori dei binobi e i loro diritti nei confronti dei figli nonché

con una normativa severamente repressiva dell'adulterio, ad ostacolare

e ad impedire i secondi e i successivi matrimoni senza però giungere a

dichiararne la nullità. Nello stesso tempo cercava di proteggere i

diritti e le aspettative patrimoniali dei figli di primo letto ai quali

riservava particolare favore. Queste leggi risentono la diretta

influenza della Chiesa, la quale sin dall'origine, nella sua dottrina,

come dimostrano l'insegnamento rivolto a uomini e donne nelle Epistole

di S. Paolo, gli scritti dei Padri fra i quali Atenagora, Clemente di

Alessandria, Origene, Tertulliano, Sant'Ambrogio e tanti altri,

esaltava la castità e la continenza esortando al celibato e a

mantenere lo stato di vedovanza, quali condizioni moralmente superiori

a quella dei coniugati, sconsigliando decisamente di compiere

successivi matrimoni ed escludendo i binubi dagli ordini e dalle

funzioni sacerdotali e dal compimento di vari atti di culto. La

normativa espressa già in antichi decreti vescovili e in numerosi

concili, pur considerando giuridicamente valido il secondo matrimonio,

conferma, attraverso disposizioni che pongono in una condizione

d'inferiorità nel campo religioso e nella comunità dei fedeli, i

binubi e coloro che si uniscono in matrimonio con questi, l'ostilità

della Chiesa verso le seconde nozze, tendenza questa seguita e

condivisa dalle autorità civili del IV e dei secoli successivi.

La legislazione imperiale romana, ispirata al presupposto che il

coniuge del binubo possa circuire questo a proprio favore inducendolo a

spogliarsi dei suoi beni a danno dei figli nati da matrimoni anteriori

influisce profondamente sul diritto intermedio. Fra le tante

costituzioni imperiali emanate in questa materia viene data particolare

importanza ad una di esse, conservata nel Codice Giustinianeo C. 5, 9,

6 nel titolo de secundis naptiis, degli imperatori Leone ed Antemio del

472, denominata dagli scrittori medioevali e successivi con le due

parole iniziali Hac ediclali, la quale fra l'altro vietava che il

binubo lasciasse al nuovo coniuge per qualsiasi atto di liberalità sia

fra vivi sia mortis causa ed anche per interposte persone più di

quanto donava o lasciava al meno preferito dei figli del precedente

matrimonio. La legge stabiliva inoltre che l'eventuale eccedenza

dovesse essere divisa fra tali figli. Questa disposizione che

Giustiniano nelle sue Novelle giudicava ottima, è più tardi

ampiamente commentata da celebri giuristi. Applicata in Francia nei

paesi di diritto scritto ed in alcune Coutumes, viene estesa a tutto il

regno per effetto del celebre editto del luglio 1560 del re di Francia

Francesco II noto come edit des secondes noces, emanato per consiglio

del cancelliere Michel de L'Hopital in conseguenza di un fatto che

aveva suscitato molto clamore.

L'editto, il quale si riferiva solo alle vedove che contraevano

nuovo matrimonio, vietava ad esse di donare al loro successivo marito

anche per interposte persone più di quanto avesse il figlio meno

preferito del precedente matrimonio, ordinando la riduzione della

eccedenza. Il proomio dell'editto, nel quale sono esposti i motivi di

esso, mostra che l'intenzione del legislatore era, richiamandosi alle

costituzioni imperiali romane e invocando l'"infermità" del sesso, di

porre la binuba in una condizione di inferiorità giuridica limitandone

la capacità. La giurisprudenza estese il divieto (accolto in varie

Coutumes, fra cui quelle di Parigi, Orleans ed Amiens) anche ai lasciti

testamentari e ai vedovi binubi. Pochi anni dopo il re Enrico III con

l'Ordonnance de Blois del 1579 aggravava le pene contro le vedove che

si univano in matrimonio con uomini indegni della loro condizione,

confermando il disfavore verso le seconde nozze.

Questa normativa, decisamente contraria ai binubi, si mantenne in

Francia sino alla Rivoluzione, quando la Convenzione ritenne di abolire

gli impedimenti ai successivi matrimoni. Con la legge 5 brumaio anno II

art. 1 e con la legge 17 nevoso, anno II art. 12 si dichiarava

illecita e pertanto non scritta la condizione apposta agli atti

gratuiti di non passare a nuove nozze e con la medesima legge del 17

nevoso agli artt. 13 e 14 si permetteva a ciascun coniuge di dare

all'altro i suoi beni in mancanza di figli e, in presenza di questi,

sia di primo matrimonio, sia di matrimoni successivi, la metà dei beni

in usufrutto.

I redattori del Codice Napoleonico, come può constatarsi dai

lavori preparatori, ritornarono invece alle disposizioni dell'antica

legge del 472 Hac edictali. La materia venne regolata nel titolo II del

libro III (delle disposizioni fra coniugi, per contratto di matrimonio,

o durante il matrimonio) nell'articolo 1098: "Il marito o la moglie

che, avendo figli d'altro matrimonio, ne contrarrà un secondo od

ulteriore, non potrà donare al nuovo sposo che una parte uguale alla

minore che perverrà ad uno dei figli legittimi, senza che in nessun

caso, queste donazioni possano eccedere il quarto dei beni".

Pertanto, il Codice Napoleonico, riproducendo la prima disposizione

dell'antico editto delle seconde nozze del 1560, limitava la capacità

giuridica dei binubi in confronto degli altri cittadini e stabiliva

norme patrimoniali diverse per i coniugi del primo e dei successivi

matrimoni.

5. - Come è noto, il Codice civile francese venne applicato per

vari anni in quasi tutta l'Italia e, negli anni successivi alla

Restaurazione, sostituito in vari Stati da nuovi codici. Mentre il

Codice generale austriaco del 1811 applicato al Regno Lombardo-Veneto

il 1 gennaio 1815, non contiene, come il Codice civile germanico e il

Codice svizzero, il divieto, in alcune nuove legislazioni italiane

viene mantenuta la norma dell'art. 1098. Così il Codice pel Regno

delle Due Sicilie promulgato nel 1819, il quale all'art. 1052 posto nel

capitolo IX del titolo II con la medesima intitolazione del titolo II

del libro III del Codice Napoleonico, riproduce pedissequamente

l'articolo 1098 di questo, meno l'ultima parte riguardante la

limitazione del quarto dei beni. Ugualmente il Codice per gli Stati di

Parma, Piacenza e Guastalla del 1820 nella Parte seconda al titolo I

capo III (Delle disposizioni permesse in testamento) all'art. 662. Nel

codice Albertino del 1837 il divieto è posto all'art. 149 nella

sezione V sotto il titolo V che porta la denominazione "delle seconde

nozze". Questa collocazione indicava ben chiaramente che lo scopo del

legislatore, ispirato al disfavore per i successivi matrimoni, era

precipuamente quello di limitare i diritti patrimoniali, e di

disposizione dei binubi. ("Non può il binubo lasciare al nuovo coniuge

per qualunque atto lucrativo o tra vivi, o d'ultima volontà, maggior

porzione di quella che abbia lasciato ad uno dei figli del primo

matrimonio, il meno favorito. I lucri dotali però né limiti portati

dalle leggi non s'imputeranno in detta porzione. L'eccesso del lascito

al secondo coniuge cade in favore di tutta indistintamente la prole del

primo matrimonio nella conformità dell'art. 147, non ostante

qualunque disposizione del binubo in contrario, e benché il secondo

coniuge avesse in favore d'altri rinunziato al lascito").

È interessante notare che di questo articolo, considerato come i

tre precedenti della medesima sezione, come aventi lo scopo di porre un

freno alle seconde nozze, la Magistratura del Regno di Sardegna nelle

sue osservazioni al progetto di revisione del Codice Albertino aveva

proposto la soppressione.

L'articolo in parola venne tenuto presente nella elaborazione del

codice civile del 1865 nella quale le disposizioni concernenti i binubi

furono oggetto di perplessità e di discussioni, ritenendosi che i

figli fossero tutelati dalle norme sulla porzione legittima. Avuto

riguardo ai vari dubbi di interpretazione dell'articolo 149 del Codice

Albertino, la norma limitatrice venne posta nella sezione II del capo

II ("della capacità di ricevere per testamento") nell'articolo 770 con

la seguente formulazione: "Il binubo non può lasciare al nuovo coniuge

una porzione maggiore di quella che abbia lasciato al meno favorito dei

figli del precedente matrimonio". Le incapacità stabilite per il

binubo, come espressamente dichiarato nella Relazione dell'allora

Guardasigilli Giuseppe Pisanelli "sono dirette ad impedire qualsiasi

violenza o seduzione che possa tornare a danno dei figli del precedente

matrimonio o dei congiunti chiamati dalla legge a succedere". Con ciò

si affermava ancora una volta il presupposto che ciascun coniuge per il

solo fatto di essere tale fosse esposto alla circumvenzione e alla

violenza dell'altro.

L'autorità della tradizione storica influenzò anche i redattori

del nuovo codice del 1942, i quali, malgrado i dubbi espressi dalla

dottrina e i pareri di abolizione avanzati da alcuni Sindacati fascisti

di avvocati e procuratori in sede di esame del progetto, mantennero il

divieto, formulando nel capo III del titolo III ("della capacità di

ricevere per testamento") nell'articolo 595, diversamente dai

precedenti codici sotto il profilo di un'incapacità di ricevere da

parte del coniuge del binubo: "Il coniuge del binubo non può ricevere

da questo per testamento, sulla disponibile, più di quanto consegue,

sulla disponibile stessa, il meno favorito dei figli di precedenti

matrimoni. Per determinare la porzione del coniuge devono calcolarsi le

donazioni da lui ricevute. L'eccedenza di cui è stato disposto a

favore del coniuge, anche per donazione, deve essere divisa in parti

eguali fra il coniuge medesimo e tutti i figli del testatore".

6. - La storia del divieto, risalendo, attraverso le legislazioni

che si sono succedute nel tempo all'origine della norma, mostra come

questa fosse soprattutto ispirata dall'ostilità verso le seconde nozze

considerate come atto moralmente e giuridicamente riprovevole e si

fondasse sul presupposto che il binubo fosse sempre esposto ai raggiri,

artifizi e violenza da parte del nuovo coniuge per spogliarlo dei suoi

averi, raggiri, artifizi e violenza ad evitare i quali non sarebbero

state, in un secondo o successivo matrimonio, suflicienti le ordinarie

disposizioni sulla captazione testamentaria. Scopo precipuo della norma

era infatti quello di ostacolare le nuove nozze e di scoraggiarle,

limitando la capacità giuridica dei binubi. L'ostilità del

legislatore, malgrado che sia il codice civile del 1865 (art. 850), sia

quello del 1942 (art. 636) dichiarassero illecita la condizione

impedente le prime nozze e le ulteriori, si appalesa anche in talune

norme del codice civile (tali ad esempio, quelle degli artt. 434, 149,

636, 328, sostituito dall'art. 151 della legge n. 151 del 1975, 340 e

31, abrogati dall'art. 159 della citata legge) nonché in disposizioni

in tema di pensione di riversibilità della vedova binuba, nelle quali

non appare estraneo, insieme ad altri presupposti, anche il disfavore

verso i successivi matrimoni (V. art. 81 del t.u. sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; art. 42 del t.u. sulle pensioni di

guerra approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915; V. anche art. 27

r.d. 17 agosto 1935, n. 1765).

7. - Il motivo invocato da taluni che il divieto di cui all'art.

595 fosse esclusivamente diretto a tutelare gli interessi dei figli di

primo letto, se poteva avere un'apparenza di veridicità per le più

antiche legislazioni, appariva in gran parte inconsistente e ormai

superato una volta introdotto l'istituto della quota disponibile e

della riserva ereditaria e data la possibilità di impugnare le

disposizioni testamentarie affette di violenza, dolo od errore (art.

624 codice civile).

La norma denunziata, stabilendo che la condizione di colui che

aveva contratto successivamente più matrimoni, costituisce un elemento

discriminante rispetto alla capacità di qualunque altro cittadino

celibe o coniugato una sola volta di disporre della quota disponibile

dei suoi beni nei confronti del proprio coniuge e, correlativamente,

rispetto alla capacità di questo coniuge di ricevere sulla quota

disponibile, violava il principio costituzionale di uguaglianza di cui

all'art. 3.

La differenza di trattamento fatto ai binubi, in confronto degli

altri coniugati e in genere degli altri cittadini, non solo non trovava

alcuna ragionevole giustificazione in motivi che comunque potessero

identificarsi con i principi e i valori della Costituzione, soprattutto

dell'art. 29, ma appariva rispondere a concetti del tutto superati e

addirittura contrastanti con la logica del sistema creando una serie di

situazioni palesemente assurda.

Infatti, mentre qualunque cittadino poteva disporre liberamente dei

propri beni nei limiti della propria quota disponibile e poteva

liberamente ricevere entro la quota disponibile di altri liberalità a

proprio favore, ciò era vietato ai binubi e ai coniugi di questi per

il solo fatto che esisteva fra loro un rapporto giuridico di matrimonio

legittimo. I vedovi e i divorziati, come tutti gli altri cittadini,

potevano invece disporre della loro quota disponibile a favore di

qualsivoglia altra persona anche se con loro convivente more uxorio, o

unita da vincolo di matrimonio religioso non trascritto, o unita da

matrimonio legittimo successivamente annullato prima della morte del

binubo, situazioni queste nelle quali i pericoli a danno dei figli di

matrimoni anteriori di circumvenzione, di dolo o di violenza che si

affermava volere impedire potevano esistere con assai maggiore

incidenza e frequenza e con conseguenze assai più gravi.

L'assurdità risulta anche per situazioni nelle quali

l'applicabilità del divieto dipendeva da situazioni del tutto

accidentali e indipendenti dalla volontà delle persone.

Tale ad esempio quella del binubo il cui precedente o i precedenti

matrimoni fossero dichiarati nulli, nel qual caso l'incapacità del

testatore e del suo coniuge non esisteva, e così anche, secondo

un'autorevole dottrina, quando la persona a favore della quale

l'istituzione era stata fatta, aveva acquistato la qualità di coniuge

legittimo dopo la confezione del testamento.

Del resto l'incapacità del binubo e del di lui coniuge si aveva

solo in presenza, al momento dell'apertura della successione, di figli

legittimi o legittimati per susseguente matrimonio che non fossero

premorti o dichiarati indegni o avessero rinunziato all'eredità. Ciò

creava una differenziazione rispetto alla capacità giuridica fra

binubi con figli nati da precedenti matrimoni e binubi senza tali

figli. L'incapacità, invece, non si verificava in presenza di figli

legittimati per decreto del Capo dello Stato (ora con la riforma del

1975 con provvedimento del giudice: nuovo art. 284 del codice civile),

di adottivi e di naturali in quanto non erano nati da precedenti

matrimoni del binubo.

Altra situazione irrazionale, nella quale la capacità del binubo e

del di lui coniuge risultava ancora limitata in confronto a quella

degli altri cittadini, vi era quando al figlio meno favorito di

precedenti matrimoni era lasciata la sola legittima. In tal caso il

nuovo coniuge non poteva ricevere nulla sulla disponibile, ma

conseguiva la sola riserva. Per di più, concorrendo con figli

legittimi, la quota di riserva gli spettava soltanto in usufrutto con

la conseguenza che il testatore non gli poteva lasciare nulla in

proprietà.

Altra limitazione si era verificata dopo la dichiarazione di

incostituzionalità dell'art. 781 del codice civile (sentenza 14 giugno

1973, n. 91). Affermata la liceità delle donazioni fra coniugi, ne

derivava che nel determinare la porzione del nuovo coniuge, si

sarebbero dovute calcolare anche le donazioni fatte dal binubo al

proprio coniuge durante il matrimonio. In tal modo, prima

dell'abrogazione dell'art. 595, si sarebbe avuta un'ulteriore

limitazione della capacità del binubo rispetto a quella degli altri

cittadini, potendo questi fare donazioni al proprio coniuge e

riducendosi invece quelle del binubo che concorressero a fare

oltrepassare sulla disponibile quanto conseguiva il figlio meno

preferito di precedenti matrimoni.

8. - La norma dell'art. 595 contrastava pertanto anche con l'art.

29 della Costituzione in quanto, limitando la capacità dei binubi e

dei loro coniugi in confronto a quella degli altri coniugati, operava

una distinzione giuridica fra il precedente matrimonio legittimo e i

successivi, ponendo i coniugi di successivi matrimoni in uno stato di

inferiorità giuridica in confronto dei coniugi precedenti. Questa

distinzione non si conciliava con l'art. 29 della Costituzione, il

quale non differenzia fra loro i matrimoni legittimi, ma vuole questi

ordinati sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e tanto meno

consente di disciplinare in modo diverso il primo matrimonio da quelli

successivi.

A base del divieto di cui all'art. 595, così come a base di quello

dell'art. 781 dichiarato costituzionalmente illegittimo, vi era la

presunzione, denunziata dalla Corte nella sua citata sentenza n. 91 del

1973, che il matrimonio legittimo creasse fra i coniugi uno stato

reciproco di ineguaglianza e di inferiorità, non riscontrabile nelle

altre forme di unioni coniugali non legittime, per cui ciascun coniuge

potesse essere sempre circuito o costretto dall'altro a spogliarsi a

favore di questo dei suoi beni, presunzione questa incompatibile con

l'uguaglianza civile e morale dei coniugi. Come nella citata sentenza

n. 91 del 1973, riguardo alla statuizione di incostituzionalità

dell'art. 781, la Corte, anche rispetto all'art. 595, osserva che

questa presunzione contrasta con la stessa realtà giuridica in quanto

la persona unita all'altra da vincolo coniugale legittimo è meno

esposta a soggiacere a seduzioni e pressioni affettive da parte

dell'altro coniuge dirette ad ottenere liberalità, che non invece la

persona non unita ad altra con siffatto vincolo, la quale più

facilmente può essere indotta a cedere a ricatti affettivi e a

compiere liberalità sotto la minaccia di non legittimare l'unione

illegittima o di farla cessare.

9. - L'esame della legislazione italiana dopo la II guerra mondiale

mostra, attraverso una serie di abrogazioni di norme limitatrici della

capacità giuridica dei binubi, il progressivo abbandono da parte del

legislatore del disfavore verso le seconde nozze. L'abrogazione

effettuata dal legislatore con la legge 19 maggio 1975, n. 151

dell'art. 595 del codice civile ha operato decisamente in questa

direzione adeguando il diritto di famiglia e di successione ai principi

espressi nella Costituzione e giova anche essa a rivelare uno stato di

illegittimità costituzionale esistente prima della riforma del 1975.

Devesi pertanto dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 595 nel

testo abrogato dall'art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151 e di

conseguenza anche l'incostituzionalità dell'art. 599 del codice civile

nella parte in cui richiamava l'art. 595 del medesimo codice.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 595 del codice

civile nel testo abrogato dall'art. 196 della legge 19 maggio 1975, n.

151 e dell'art. 599 del codice civile nella parte in cui richiama il

predetto art. 595.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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