Corte costituzionale

Ordinanza n. 527/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 581 del codice

civile, promossi con ordinanze emesse il 3 novembre 1980 e l'8 giugno

1983 dal Tribunale di Napoli nei procedimenti civili vertenti tra Di

Nuzzo Pasquale ed altre e Nuzzi Flora e tra Liguori Marco e Negri

Maria iscritte al n. 324 del registro ordinanze 1981 e al n. 1003 del

registro ordinanze 1983, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 262 dell'anno 1981 e n. 102 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione di Nuzzi Flora e Negri Maria,

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con due ordinanze emesse,

rispettivamente, il 3 novembre 1980 e l'8 giugno 1983, ha sollevato,

in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 581 del codice civile nella

parte in cui non attribuisce al coniuge, chiamato all'eredità in

concorso con altri eredi, i diritti di abitazione sulla casa

familiare e di uso sui mobili che la corredano di cui all'art. 540,

secondo comma, del codice civile;

che tali diritti sono viceversa riconosciuti al coniuge

putativo, secondo il rinvio operato dall'art. 584, primo comma, del

codice civile, che espressamente richiama l'art. 540, secondo comma,

del codice civile;

che a parere del giudice a quo si realizzerebbe un deteriore

trattamento per il coniuge legato al de cuius da un valido matrimonio

rispetto a colui il cui matrimonio sia stato successivamente

dichiarato nullo;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,

che ha concluso per l'infondatezza della questione;

che si sono costituite le parti private le quali, anche con

memoria presentata nell'imminenza della camera di consiglio, hanno

richiesto la declaratoria d'illegittimità nell'ipotesi che la norma

impugnata fosse da interpretare nel senso voluto dalle ordinanze di

rimessione.

Considerato che i giudizi vanno riuniti concernendo entrambi la

medesima questione;

che, contrariamente all'assunto del giudice a quo, nella

successione ab intestato il diritto di abitazione sulla casa adibita

a residenza familiare, nonché di uso sui mobili che la corredano (se

di proprietà del defunto o comuni) sono attribuiti al coniuge nella

sua qualità di legittimario;

che l'omesso richiamo dell'art. 540, secondo comma, del codice

civile, da parte della disposizione impugnata (come anche del

successivo art. 582 c.c.) vale unicamente ad escludere che i diritti

in argomento competano al coniuge autonomamente e cioè si cumulino

con la quota riconosciutagli dagli articoli medesimi;

che, per converso, il rinvio contenuto nell'art. 584 del codice

civile sta soltanto a significare che la legittima aggiuntiva

costituita dai due diritti di godimento spetta anche al coniuge

putativo;

che, pertanto, le suddette disposizioni già vivono

nell'ordinamento con l'identico contenuto e portata che si vorrebbe

raggiungere per via di reductio ad legitimitatem, onde la proposta

questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 581 del codice civile sollevata, in

relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal Tribunale di

Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:527 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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