Codice civile

Art. 536 c.c.

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[1]Le persone, a favore delle quali la legge riserva una quota di eredita' o altri diritti nella successione, sono i figli legittimi, gli ascendenti legittimi, i figli naturali e il coniuge.

[2]Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 536 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15889/2026

    23 maggio 2026

    La ricognizione di debito fatta con testamento, in quanto negozio unilaterale recettizio, può essere simulata in caso di accordo tra il testatore-dichiarante e il destinatario della ricognizione e, rispetto ad essa, i legittimari pretermessi che promuovono l'azione di simulazione, sono terzi e non aventi causa dal testatore, poiché la quota di riserva è un loro diritto personale riconosciuto dalla legge, cosicché, ai sensi dell'art. 1417 c.c., essi possono provare la simulazione senza limiti, anche mediante presunzioni, senza che nei loro riguardi valga la dispensa dall'onere probatorio prevista ex art. 1988 c.c. in favore del destinatario della ricognizione, a carico del quale grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esistenza del debito del testatore, al fine di poterlo opporre ai legittimari.

    Art. 536 c.c. · Art. 1988 c.c. · Art. 1414 c.c. · Art. 1417 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

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  • A differenza del precedente testo, nel quale gli effetti del possesso dei beni ereditarii erano fissati parte con una disposizione circa la restituzione dei frutti, che ripeteva analoga norma dettata in materia di possesso, e parte con un rinvio alle disposizioni sul possesso (artt. 80 e 81), mi sono limitato nel nuovo testo ad un rinvio generale alle disposizioni sul possesso, mantenendo qui soltanto la norma relativa alle ipotesi di alienazione ii buona fede di cose dell'eredità e quella che definisce il possessore in buona fede di beni ereditarii. Ho poi integrato la definizione in modo da coordinare la norma con l'art. 1147, aggiungendo una disposizione che esclude la buona fede se l'errore circa la qualità di erede dipende da colpa grave. Ho così sistemato la materia in un solo articolo (535). DEI LEGITTIMARI. Dei diritti riservati ai legittimari.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 260

  • Pur essendosi approvata - la collocazione di questo capo nella parte generale, in quanto le sue disposizioni si applicano anche nei casi di successione ab intestato, è stato proposto di considerare in ogni caso i diritti di legittima come quote di eredità. Non ho seguito il suggerimento, perchè sarebbe incongruente e contrario ai principii considerare successore universale il titolare di un diritto di usufrutto, qual'è il coniuge superstite. Ho anzi ritenuto opportuno modificare l'intestazione della sezione, non parlando più, come faceva il progetto, di «quota dovuta ai legittimari», espressione che serve a indicare propriamente il contenuto del diritto dell'erede, ma solo di «diritti riservati ai legittimari». Nel testo dell'art. 536 ho poi chiarito che la riserva può essere costituita o da una quota di eredità, quando naturalmente sia attribuita in piena proprietà, o da altri diritti successori. La norma corrisponde, del resto, a quella dell'art. 808 del codice del 1865, la quale stabiliva che la riserva dei figli, discendenti o ascendenti, è quota di eredità; ma è più precisa, in quanto distingue fra i legittimari che sono eredi, perchè viene loro riservala una quota in piena proprietà, e i legittimari che non sono eredi, perchè a loro è riservata solo una quota di usufrutto. La distinzione viene quindi correttamente impostata sul contenuto dei diritti riservati, a differenza del vecchio codice, che distingueva fra la riserva dei figli legittimi e degli ascendenti e quella dei figli naturali e del coniuge. Ho aggiunto un comma all'art. 536 per chiarire che i discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, hanno gli stessi diritti che la legge riserva ai figli legittimi e naturali. È vero che questa norma può sembrare superflua, in quanto il diritto di rappresentazione attribuisce ai rappresentanti la medesima posizione giuridica del rappresentato; tuttavia, poichè il secondo comma, dell'art. 467, a proposito della rappresentazione nella successione testamentaria, stabilisce che l'eventuale sostituzione disposta dal testatore - prevale sulla rappresentazione, ho preferito eliminare ogni dubbio, facendo risultare che - la sostituzione non può mai pregiudicare la legittima spettante ai discendenti. Nessuna innovazione è stata apportata per quanto riguarda le categorie dei legittimari, che rimangono quelle già stabilite dal codice del 1865. In vero è stata rappresentata l'opportunità di devolvere una quota di riserva, in mancanza di altri eredi necessari, all'Ente comunale di assistenza ovvero allo Stato perchè la destini a fini assistenziali, e ciò per affermare un principio di solidarietà civile; senonchè tale proposta è stata abbandonata, per la considerazione che lo Stato con l'imposta di successione incamera una parte notevole del patrimonio del defunto e con le entrate tributarie già provvede all'assistenza, che considera una sua funzione essenziale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 261

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art536 · fonte del testo

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