Codice civile

Art. 537 c.c.

[1]Riserva a favore dei figli ((...)).

[2]Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, ((...)) a questi e' riservata la meta' del patrimonio.

[3]Se i figli sono piu', e' loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli ((...)).

[4]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)). 216

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 dicembre 2012, n. 219

216

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 335/2009

    Questione infondata
    18 dicembre 2009

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 537, comma terzo, cod. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost., in quanto attribuisce ai figli legittimi la facoltà di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non si oppongano, e al giudice il potere di decidere in caso di opposizione, valutate le circostanze personali e patrimoniali. La scelta del legislatore non contraddice l'aspirazione alla tendenziale parificazione della posizione dei figli naturali, giacché non irragionevolmente si pone ancor oggi (quale opzione costituzionalmente non obbligata né vietata) come termine di bilanciamento dei diritti del figlio naturale in rapporto con i figli membri della famiglia legittima. Infatti, l'art. 30, comma terzo, Cost., che impone al legislatore di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, pur esprimendo, dal lato dei rapporti tra genitori e figli, una regola di equiparazione dello status di figlio naturale allo status di figlio legittimo, dal lato dei rapporti tra il figlio naturale ed i membri della famiglia legittima, si pone come norma ispiratrice di una direttiva di sempre più adeguata tutela della condizione di diritto familiare della prole naturale. Nello specifico ambito dei rapporti tra figli naturali e figli legittimi il criterio di compatibilità rappresenta lo snodo del sistema costituzionale finalizzato alla composizione dei diritti coinvolti, che deve compiersi in un contesto (non già di discriminazione della posizione degli uni rispetto a quella degli altri, quanto piuttosto) di riconoscimento della diversità delle posizioni in esame. Quanto alla previsione della decisione giurisdizionale in caso di opposizione - considerato che l'espresso riferimento in Costituzione al criterio di compatibilità assume la funzione di autentica clausola generale, aperta al divenire della società e del costume - il legislatore ha coerentemente assegnato al giudice il ruolo di garante della parità di trattamento nella diversità, attraverso il continuo adeguamento dell'effettiva applicazione della norma ai principi costituzionali. Infatti, per colmare l'ampia latitudine del riferimento normativo alle circostanze personali e patrimoniali, il giudice, nella propria opzione ermeneutica, è tenuto a dare una valutazione costituzionalmente orientata, la quale appunto non può ignorare (ma deve necessariamente prendere in considerazione) l'evoluzione nel tempo della coscienza sociale e dei costumi. Pertanto, la naturale concretezza della soluzione giurisdizionale (che può ovviamente essere a favore del figlio naturale) permette di calibrare la singola decisione alle specifiche circostanze personali e patrimoniali, così da scongiurare eventuali esercizi arbitrari del diritto di commutazione o della facoltà di opposizione. Sull'ampiezza del significato normativo attribuito dalla giurisprudenza costituzionale all'art. 30, comma terzo, Cost., v. le citate sentenze n. 377/1994 e n. 184/1990. Per l'affermazione che dall'art. 30 Cost. non discende «in maniera costituzionalmente necessitata la parificazione di tutti i parenti naturali ai parenti legittimi», in quanto «un ampio concetto di "parentela naturale" non è stato recepito dal legislatore costituente, il quale si è limitato a prevedere la filiazione naturale ed a stabilirne l'equiparazione a quella legittima, peraltro con la clausola di compatibilità», v. la citata sentenza n. 532/2000. Nel senso che l'art. 30, commi primo e terzo, Cost., «come avviene nella stragrande maggioranza degli ordinamenti oggi vigenti», conosce «solo due categorie di figli: quelli nati entro e quelli nati fuori del matrimonio, senza ulteriore distinzione tra questi ultimi», v. la citata sentenza n. 494/2002. Sui limiti alla discrezionalità del legislatore in materia di diritto di famiglia, derivanti dal canone di una ragionevolezza commisurata alla dinamica evolutiva dei rapporti sociali e dalla compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima, v. la citata sentenza n. 168/1984.

    Art. 537 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Circa la determinazione delle quote di riserva nel concorso delle diverse categorie di legittimari, ha riscosso approvazione il sistema del progetto che, a differenza di quello del vecchio codice, garantisce in ogni caso una quota disponibile pari al terzo del patrimonio, ripartendo in vario modo, a seconda dei casi di concorso, la quota di riserva, il cui massimo è fissato nei due terzi del patrimonio medesimo. Non hanno suscitato osservazioni le quote attribuite ai figli legittimi, di metà del patrimonio, se vi sia un figlio solo, e di due terzi, se i figli siano più, e ai figli naturali, rispettivamente di un terzo e della metà. Quanto alla quota di riserva degli ascendenti legittimi, quando non concorrano con altri legittimari, è stata ritenuta insufficiente quella di un quarto, stabilita dal progetto, e si è proposto di elevarla a un terzo, quando l'ascendente sia uno solo, e a cinque dodicesimi, quando gli ascendenti siano più. Non ho avuto difficoltà ad aumentare la misura della quota, per la considerazione che si tratta di strettissimi congiunti del defunto e che già il vecchio codice fissava tale quota in un tetto. Non mi è sembrato però opportuno di elevarla ulteriormente nell'ipotesi che gli ascendenti siano più, poichè la successione necessaria di questi deve avere lo scopo precipuo di assicurare il loro sostentamento e a tal fine sarebbe senza dubbio eccessivo attribuire quasi metà del patrimonio.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 262

  • Il trattamento fatto al coniuge dal progetto definitivo, il quale ne migliora la condizione rispetto al codice del 1865, senza giungere all'eccessivo favore del progetto preliminare, che gli attribuiva metà del patrimonio in piena proprietà, non è tuttavia, sembrato a taluni pienamente soddisfacente. Si è, infatti, suggerito di riservare al coniuge superstite, oltre i diritti che gli riservava il progetto, metà della proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio con i redditi professionali di uno dei coniugi. Ho considerato che l'accoglimento di tale voto importerebbe una sostanziale modificazione del regime dei rapporti patrimoniali tra coniugi, quale è stabilito nel libro primo. Infatti si verrebbe ad affermare come regola assoluta il principio della comunione degli utili e degli acquisti, mentre il primo libro pone come regola il sistema della separazione dei patrimoni. D'altra parte, non sarebbe giustificata una diversità di disciplina tra i beni acquistati con i redditi professionali e quelli acquistati con i proventi dei beni in proprietà di ciascuno dei coniugi. E fuor di dubbio infine che una disposizione come quella proposta presenterebbe gravi difficoltà nella sua pratica attuazione e sarebbe fonte di frequenti e gravi liti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 263

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2013 al 7 febbraio 2014. 45 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

Riserva a favore dei figli tolto: legittimi e naturaliaggiunto: ....

Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, tolto: legittimo o naturale,aggiunto: ... a questi e' riservata la meta' del patrimonio.

Se i figli sono piu', e' loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figlitolto: , legittimi e naturaliaggiunto: ....

tolto: I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimonialiaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art537 · fonte del testo

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