Art. 395 c.c. — Rifiuto del consenso da parte del curatore

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 18 ottobre 2022. Leggi il testo vigente →

Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore puo' ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto, salva, se occorre, l'autorizzazione del tribunale.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 18 ottobre 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 395 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9774/2025

    14 aprile 2025

    Qualora pendano contemporaneamente, proposti dalla stessa parte, sia ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, impugnata anche per revocazione, sia ricorso avverso la sentenza che ha deciso, rigettandola, sulla revocazione, è sufficiente trattare i ricorsi nella stessa udienza o camera di consiglio. (Nella specie, la Corte ha dato priorità all'esame del ricorso avverso la sentenza di appello, sul rilievo che il suo accoglimento era suscettibile di riconoscere la giurisdizione italiana anche sulla domanda concernente l'entità del contributo, da parte del genitore, del mantenimento della figlia minore, giurisdizione invece esclusa dalla sentenza di appello, e di incidere, così, sulla sentenza resa in sede di impugnazione per revocazione, il cui ricorso sarebbe divenuto privo di oggetto).

    Art. 395 c.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 366 c.p.c. · Art. 397 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 32 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A proposito della revoca dell'emancipazione è sembrata superflua l'aggiunta, che era stata proposta, dell'inciso che la revoca non pregiudica i diritti dei terzi neppure per le operazioni in corso, perchè, o le operazioni in corso hanno dato luogo a veri e propri diritti e questi restano salvi, o hanno dato luogo a semplici aspettative e queste non possono ottenere protezione. Si stabilisce, a garanzia dell'emancipato, che il giudice tutelare, prima di revocare l'emancipazione, deve sentire il minore. Dei minori affidati alla pubblica o alla privata assistenza e dell'affiliazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 193

  • La necessità di contemplare nel nuovo codice il problema dell'assistenza all'infanzia moralmente o materialmente abbandonata, che finora era demandato alle leggi speciali, è stata avvertita dalla Commissione delle Assemblee legislative, che, con fine sensibilità politica e con profonda dottrina, ha formulato un complesso di disposizioni, atte a disciplinare la materia in modo altamente encomiabile. Tali norme sono state in gran parte accolte nel testo, nel titolo XI, con opportuni miglioramenti, ispirati soprattutto alla finalità di porre in particolare rilievo l'istituto che è stato denominato «affiliazione» e di dargli più precisa regolamentazione. L'originalità e l'importanza dell'istituto stesso hanno convinto poi dell'opportunità di farne espressa menzione nella denominazione del titolo, onde porre bene in chiaro la importanza che esso viene ad assumere nell'assistenza a favore dell'infanzia. Il titolo ha poi trovato collocazione immediatamente dopo il titolo X, concernente la tutela, per una considerazione di carattere sistematico posta in rilievo dalla Commissione, in quanto appariva conveniente avvicinare gli istituti che in varia guisa provvedono all'assistenza dei minori. Per la stessa ragione, non si è creduto opportuno distaccare dalla disciplina dell'affiliazione le norme che regolano gli altri aspetti dell'assistenza ai minori, in quanto anch'esse sono necessarie per una omogenea e organica regolamentazione giuridica del problema dell'infanzia abbandonata. Costituiscono, infatti, una logica premessa al nuovo istituto sia le disposizioni che fanno riferimento o riproducono le norme oggi contenute in leggi speciali, sia le disposizioni che attribuiscono speciali poteri tutelari agli istituti di assistenza.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 194

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art395 · fonte del testo

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