Art. 155 c.c. — In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 luglio 1989, n. 454 (in G.U. 1a s.s. 2/8/1989, n. 31), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilita' ai terzi".

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 155 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4110/2026

    24 febbraio 2026

    In tema di provvedimenti riguardanti i minori, il trasferimento unilaterale della propria residenza e quella del figlio, a seguito della crisi familiare, adottata da uno dei genitori senza il consenso dell'altro, non implica di per sé - a carico del primo - un giudizio assoluto di inadeguatezza a svolgere il ruolo di affidatario o collocatario del minore, né impone un automatico rientro del medesimo nel luogo di residenza iniziale, occorrendo piuttosto valutarne le motivazioni, che devono fondarsi su ragioni serie e non su motivi futili dettati dalle esigenze egoistiche dell'adulto; pertanto, in mancanza di accordo dei genitori, la decisione sulla residenza del minore deve essere assunta dal giudice, evitando ogni automatismo valutativo, dando prevalenza all'interesse del minore, affinché siano garantite le sue migliori modalità di vita, in funzione delle sue esigenze, nella conservazione della relazione e nella salvaguardia della possibilità di esplicazione della responsabilità genitoriale di entrambi. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello che aveva revocato l'ordine di rientro del minore nella città di residenza del padre, che non aveva prestato il consenso all'allontanamento, privilegiando la collocazione del figlio presso la madre, stante la sua tenerissima età e l'allattamento materno ancora in corso).

    Art. 155 c.c. · Art. 337-ter c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 38 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27936/2025

    20 ottobre 2025

    In tema di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c. (oggi art. 473-bis.36, comma 1, c.p.c.), il fatto costitutivo della domanda ha contenuto negativo e consiste nell'insussistenza del pericolo di inadempimento dell'obbligato, da valutarsi in relazione alla condotta di quest'ultimo, sicché, trattandosi di diritto eterodeterminato, la prospettazione di circostanze diverse o sopravvenute rispetto a quelle dedotte in un precedente giudizio integra una diversa causa petendi, con conseguente esclusione della litispendenza.

    Art. 155 c.c. · Art. 473-bis c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 98 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24876/2025

    9 settembre 2025

    "super esclusivo" - Nozione - Accertamento del giudice dei presupposti applicativi - Contenuto. L'affidamento c.d. "super esclusivo", che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore, costituendo una determinazione fortemente limitativa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative e ablative definito dagli artt. 330 e 333 c.c., richiede per conseguenza, ai fini dell'accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore di ogni decisione riguardante il minore, un "quid pluris", costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini dell'integrazione del requisito di legge.

    Art. 155 c.c. · Art. 337-ter c.c. · Art. 337-quater c.c.

    Rassegna di settembre 2025, pp. 12, 13 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12249/2025

    9 maggio 2025

    In tema di assegnazione della casa familiare, qualora il giudice decida, nel migliore interesse dei figli, di assegnarne solo una porzione, il potere di imporre limiti al diritto dominicale deve essere esercitato sempre nell'ambito di quanto previsto dall'art. 337-sexies c.c., trattandosi di un provvedimento in favore del genitore convivente con i figli e nell'interesse di costoro, di talché, in siffatti casi, la restante porzione della casa familiare non assegnata resta regolata dal titolo di proprietà o da eventuali diritti reali o di godimento sulla stessa, e non dal provvedimento del giudice del divorzio, con l'ulteriore conseguenza che nessun provvedimento di assegnazione di porzioni di casa familiare, ovvero di altre unità immobiliari che non costituiscono l'ambiente di vita dei figli, può essere disposto in favore del genitore non convivente con la prole, restando a tali fini estranea ogni valutazione relativa alla ponderazione degli interessi di natura solo economica o abitativa dei genitori. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva assegnato una parte dell'immobile al genitore non convivente con la prole in considerazione delle sue esigenze abitative, riducendo in tale modo, senza alcun motivo collegato all'interesse diretto della prole, il relativo ambito domestico di quest'ultima.).

    Art. 155 c.c. · Art. 337-sexies c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 65 ↗

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 454/1989

    Ha colpito questo articolo
    27 luglio 1989

    Poiché sia in caso di separazione personale dei coniugi e sia in caso di scioglimento del matrimonio l'assegnazione giudiziale dell'abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario dei figli è ispirata all'identica 'ratiò dell'esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole, la cui situazione è assolutamente identica in entrambi i casi, è del tutto privo di ragionevole giustificazione e non persegue, inoltre, i valori degli artt. 29 e 31 Cost. il diverso regime di detta assegnazione, che mentre è opponibile, previa trascrizione, al terzo acquirente nell'ipotesi di scioglimento del matrimonio, non lo è, invece, in quella della separazione dei coniugi. Pertanto, per violazione degli artt. 3, 29 e 31 Cost., è costituzionalmente illegittimo l'art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi

    Art. 155 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 57/2002

    Questione inammissibile
    15 marzo 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 35 della Costituzione, nella parte in cui limita la possibilità di trascrivere il provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare ai fini della opponibilità ai terzi, alle sole ipotesi di affidamento della prole. Infatti, il ricorso al giudizio di costituzionalità è consentito solo ove non sia possibile risolvere altrimenti la fattispecie dedotta nel procedimento e, nel caso di specie, il rimettente tralascia di considerare l'orientamento giurisprudenziale che sostiene l'opponibilità ai terzi dell'assegnazione della casa coniugale nei limiti del novennio, anche se non trascritta. - Si veda la sentenza n. 454/1989 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione dell'abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi.

    Art. 155 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 125/1999

    Questione infondata
    16 aprile 1999

    Manifesta infondatezza della questione già dichiarata non fondata con la sentenza n. 166 del 1998 - successiva alla emissione dell'ordinanza di rinvio -, nella quale si è, fra l'altro, rilevato che l'interpretazione sistematica delle norme in tema di filiazione, ed in particolare degli artt. 261, 147 e 148 cod. civ., consente di regolamentare le conseguenze, riguardo ai figli, della cessazione della convivenza di fatto senza ricorrere all'analogia ne' ad una declaratoria di incostituzionalità.

    Art. 155 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 261 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A proposito della separazione per condanna è stato proposto di omettere la menzione della pena dell'ergastolo e di far menzione di una «pena non inferiore ai cinque anni di recinsione». Senonchè si è ritenuto che l'accenno all'ergastolo fosse necessario per maggior completezza e precisione, in quanto la reclusione, essendo pena temporanea, non comprende l'ergastolo, che è pena perpetua. Quanto all'altra proposta, non è sembrato opportuno adottare un indirizzo più rigoroso di quello del progetto, coincidente con quello del vecchio codice per realizzare questa coincidenza, si è fatto riferimento alle condanne, che nell'abrogato codice penale avevano carattere di pene criminali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 105

  • Nel disciplinare il provvedimento che deve prevedere il tribunale, quando pronunci la separazione, nei riguardi dei figli (art. 155), è sembrato necessario porre una norma, che mancava nel progetto, per garantire l'educazione dei figli stessi nel caso in cui uno dei genitori non sia di razza ariana. Si è stabilito cioè che i minori, considerati di razza ariana, salvo gravi motivi, debbono essere affidati al genitore di razza ariana. Nell'ultimo comma dell'art. 155 era stato suggerito che fosse esplicitamente rilevato che il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la educazione dei figli, anche quando questi sono collocati in un istituto di educazione. Ma la disposizione, in conformità al codice del 1865, prevede espressamente soltanto l'ipotesi dell'affidamento a una terza persona, perchè, nel caso di un istituto di educazione, la possibilità di vigilanza da parte di entrambi i genitori è garantita normalmente dall'ordinato svolgimento del servizio dell'istituto

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 106

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 16 marzo 2006 al 7 febbraio 2014. 377 parole tolte in 11 capoversi.

tolto: Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

tolto: Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilita' che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalita' della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresi' la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

tolto: La potesta' genitoriale e' esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice puo' stabilire che i genitori esercitino la potesta' separatamente.

tolto: Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalita', da determinare considerando:

tolto: 1) le attuali esigenze del figlio;

tolto: 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

tolto: 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

tolto: 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

tolto: L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

tolto: Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art155 · fonte del testo

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