Corte costituzionale

Sentenza n. 557/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/05/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1984 dal

Tribunale di Milano nella procedura di adozione tra Laini Annibale ed

altra e Li Mandri Giuseppe, iscritta al n. 120 del registro ordinanze

1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 143-bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - I coniugi Annibale Laini e Maria Li Mandri, con ricorso in

data 21 maggio 1984, chiedevano al Tribunale di Milano che venisse

disposta nei loro confronti l'adozione di Giuseppe Li Mandri (nato il

17 marzo 1964) e deducevano di avere una figlia legittima

maggiorenne, la quale aderiva al loro proposito.

Poiché, a norma dell'art. 291 cod. civ., l'esistenza di detta

figlia non consentiva di disporre la richiesta adozione, il giudice

adito con ordinanza in data 12 ottobre 1984 (R. O. n. 120/1985)

sollevava questione di legittimità costituzionale della norma ora

citata in relazione all'art. 3 Cost.

Ad avviso del giudice a quo, essendo stata ammessa la possibilità

per il coniuge dell'adottante di prestare il proprio assenso alla

adozione (art. 297, primo comma, cod. civ.), risulta incongruo che

analoga disciplina non sia stata prevista per i discendenti legittimi

o legittimati maggiorenni.

Del resto, anche la Corte costituzionale - prosegue il giudice a

quo - con sentenza n. 237 del 1974 è intervenuta in una fattispecie

analoga - precisamente quella della legittimazione dei figli naturali

per decreto del Presidente della Repubblica -, dichiarando

l'illegittimità costituzionale dell'art. 284, n. 2, cod. civ. (come

formulato precedentemente alla riforma del diritto di famiglia

attuata con l. 19 maggio 1975 n. 151) nella parte in cui tale norma

escludeva la possibilità per il genitore di chiedere la

legittimazione suddetta ove esistessero figli legittimi o legittimati

o loro discendenti che avessero prestato il proprio assenso.

Pertanto, anche dall'affinità di tale fattispecie con quella

dell'adozione il giudice a quo evince una disparità di trattamento

ingiustificata.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata

costituzione di parti private né è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - È stato denunciato a questa Corte, in riferimento all'art. 3

Cost., l'art. 291 cod. civ. in quanto "non consente che possa

procedersi all'adozione da parte di persone che abbiano figli

legittimi o legittimati, ancorché maggiorenni e consenzienti".

2. - Preliminarmente è da rilevare come indubbiamente il

legislatore in via di principio possa, nell'esercizio del suo potere

discrezionale, contenere l'istituto dell'adozione entro l'ambito

ritenuto più opportuno per salvaguardare i diritti dei membri della

famiglia legittima.

È tuttavia necessario che la normativa non comporti delle

limitazioni eccessive - e come tali irrazionali - rispetto allo scopo

perseguito, sì da violare l'art. 3 Cost.

3. - Nella fattispecie rileva la Corte che, mentre l'esistenza del

coniuge non osta all'adozione, sempre che questi presti il suo

assenso (art. 297, primo comma, c.c.), la circostanza che vi siano

figli legittimi o legittimati, benché maggiorenni e consenzienti,

impedisce che si possa procedere alla adozione medesima.

Tale differente valutazione legislativa dell'assenso di persone

(rispettivamente coniuge e figli), tutte facenti parte della famiglia

legittima dell'adottante, ed egualmente interessate, sia sotto

l'aspetto morale che sotto quello patrimoniale, anche in relazione al

favor sempre dimostrato del legislatore verso l'istituto, appare

chiaramente incongrua.

Non sussiste, infatti, un motivo razionale per ritenere

sufficientemente tutelata la posizione del coniuge attraverso la

previsione del suo assenso, e per non disporre analogamente, in una

situazione sostanzialmente identica, rispetto ai discendenti

legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

Deve concludersi che la norma impugnata viola, per la parte a cui

si riferisce l'ordinanza di rimessione, il principio di eguaglianza

(art. 3 Cost.) e deve quindi esserne dichiarata l'illegittimità

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ.,

nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano

discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:557 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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