Art. 290 c.c. — Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice
Articolo abrogato dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219.
Abrogato dal 1 gennaio 2013
Articolo abrogato dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219.
Abrogato dal 1 gennaio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Circa la decorrenza degli effetti della legittimazione per decreto reale è stato considerato inopportuno il criterio del progetto definitivo (art. 297), il quale, nel caso di legittimazione richiesta in base alla procura a contrarre matrimonio, non più seguito per la morte del mandante, riconosceva efficacia alla legittimazione dalla data della morte del mandante, purchè la legittimazione fosse richiesta entro un anno da tale data, e sono stati fatti voti per la soppressione di questo termine, onde riconoscere, senza limitazione, efficacia retroattiva al decreto. È sembrato grave prescindere dall'osservanza di un congruo termine nella presentazione della domanda, poichè una legittimazione domandata e concessa a notevole distanza dalla morte del genitore potrebbe portare notevoli turbamenti nelle posizioni acquisite dai terzi. È stato pertanto mantenuto il criterio di massima del progetto definitivo. Tuttavia, è stata estesa l'efficacia retroattiva della legittimazione a tutti i casi in cui il decreto intervenga dopo la morte del genitore (art. 290 capoverso). Dell'adozione. DELL'ADOZIONE E DEI SUOI EFFETTI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 156
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013. 65 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione e' stata concessa.
tolto: Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purche' la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art290 · fonte del testo
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