Codice civile

Art. 297 c.c.

[1]Assenso del coniuge o dei genitori.

[2]Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori dello adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati.

[3]Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunziare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 134/2026

    Questione infondata
    21 luglio 2026

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Imperia, sezione civile, volontaria giurisdizione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026. F.to: Giova…

    Art. 297 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 53/1994

    Questione infondata
    23 febbraio 1994

    In tema di adozione ordinaria, non può dirsi ingiustificata la disparità di trattamento dell'aspirante adottante con discendenti legittimi o legittimati minorenni (al quale la vigente disciplina non consente l'adozione) rispetto all'adottante che abbia un figlio maggiorenne interdetto per infermità di mente (caso in cui l'adozione può essere pronunciata dal Tribunale). È infatti da escludersi che tali situazioni possano essere considerate omogenee e d'altra parte, la parificazione alla prima della seconda - anche se attuata, come richiesto nell'ordinanza di rimessione - attribuendo al saggio apprezzamento del giudice la valutazione comparativa degli interessi in campo nel caso specifico - priverebbe i figli minori della personalissima facoltà - una volta divenuti maggiorenni - di valutare e decidere sui delicati interessi in gioco, rimanendone snaturate le finalità dell'istituto. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 291 e 297 cod. civ.). - V. la seguente massima B. Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod.civ., nella parte in cui non consente l'adozione ordinaria a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni, se consenzienti, S. n. 55/1988; sul riconoscimento, con pronuncia interpretativa di rigetto, della facoltà di chiedere l'adozione ordinaria, attraverso l'applicazione dell'art. 297 cod.civ., anche per persone con figli maggiorenni interdetti per infermità di mente, S. n. 345/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 291 c.c. · Art. 297 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non è sembrata giustificata la proposta di far pronunziare l'adozione mediante sentenza anzichè mediante decreto. Il carattere pubblicistico rimane ben chiaro qualunque sia la forma che assume il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 161

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. 1 parola tolta, 8 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Assenso del coniuge o dei genitori.

… all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunziare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art297 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari