1. Un minore puo' essere adottato solo allorche' l'adottante ha raggiunto l'eta' minima prescritta a tale scopo, eta' che non dovra' essere inferiore ai 21 anni, ne' superiore ai 35. 2. Tuttavia, la legge puo' prevedere la possibilita' di derogare al requisito dell'eta' minima:

  • a)se l'adottante e' il padre o la madre del minore, o
  • b)per il verificarsi di circostanze eccezionali.

Testo vigente dal 21 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357~art7 · fonte del testo

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