Corte costituzionale

Sentenza n. 53/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 291 e 297 del

codice civile, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 22 aprile ed il

10 maggio 1993 dalla Corte d'appello di Genova sui ricorsi proposti

da Zarrillo Vincenzo e Ramella Riccardo ed altra, iscritte ai nn. 409

e 485 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 35 e 37, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanze emesse in data 22 aprile 1993 (r.o. n. 409 del

1993) e 10 maggio 1993 (r.o. n. 485 del 1993) nel corso di

procedimenti relativi alla dichiarazione di idoneità ai fini

dell'adozione di persona maggiorenne, la Corte d'appello di Genova ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 291 "e, per quanto vi si

connette", dell'art. 297 del codice civile, nella parte in cui non

viene consentita detta adozione alle persone che hanno discendenti

legittimi o legittimati minorenni.

Osserva il giudice rimettente che l'evoluzione della

giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 557 del 1988 e n. 345 del

1992) non consente di considerare attratto nell'ambito dell'art. 297

il caso di soggetti che hanno discendenti legittimi o legittimati

minorenni, relativamente alla cui ipotesi l'art. 291 deve ritenersi

tutt'ora preclusivo, con connessa rilevanza nel giudizio a quo della

questione di costituzionalità.

La non manifesta infondatezza della questione è motivata in

ragione della disparità di trattamento che sarebbe operata dalla

disposizione, agli effetti dell'applicabilità dell'istituto, fra

l'incapacità d'agire del minore e quella da infermità di mente

dell'interdetto. A parere del giudice a quo, i differenti aspetti

problematici connessi alla diversità sostanziale tra le due ipotesi

possono essere affrontati adeguatamente attribuendo al saggio

apprezzamento del giudice la valutazione comparativa degli interessi

in campo con gli elementi specifici del caso singolo.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Nel motivare tale richiesta, la difesa erariale sottolinea come la

richiamata sentenza n. 557 del 1988 di questa Corte non offre

all'interprete alcun argomento in favore della tesi, sostenuta dal

giudice a quo, circa la disparità di trattamento fra soggetti con

figli legittimi o legittimati maggiorenni e figli minorenni. E

neppure la successiva sentenza n. 345 del 1992 offre argomenti seri,

giacché in quel caso l'impedimento all'adozione ha carattere non

temporaneo (come per l'adozione in presenza di figli minori) ma

permanente (non potendo il figlio maggiorenne esprimere il proprio

assenso perché interdetto).

Proprio la temporaneità dell'impedimento offrirebbe un argomento

di rilevanza decisiva a favore della congruità del complessivo

sistema, giacché per gli effetti, sia familiare che patrimoniali,

dell'adozione, è opportuno limitare al minimo le ipotesi nelle quali

i membri della famiglia legittima vengono posti nell'impossibilità

di prestare il proprio consenso: nel caso di presenza di figli

minori, pertanto, non sembra irragionevole, secondo la difesa

erariale, attendere la loro maggiore età perché essi possano

consapevolmente esprimersi nei confronti dell'adozione. Considerato in diritto

1. - Con due ordinanze di analogo contenuto, la Corte d'appello di

Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 e "per quanto

vi si connette", dell'art. 297 del codice civile, nella parte in cui

non viene consentita l'adozione alle persone che hanno discendenti

legittimi o legittimati minorenni.

Se questo è il testuale dispositivo delle due ordinanze, va

precisato che, mentre entrambe prospettano - in tema di adozione

ordinaria - la disparità di trattamento tra la situazione

dell'aspirante adottante che abbia già un figlio minorenne (caso in

cui la vigente disciplina non consente l'adozione) rispetto a quella

dell'adottante che abbia un figlio maggiorenne interdetto per

infermità di mente (caso in cui il Tribunale può pronunciare

l'adozione), nella seconda ordinanza si accenna ad un'ulteriore

disparità di trattamento fra la situazione dell'adottante

"ordinario" e di quella dell'adottante "speciale", poiché soltanto

nella prima ipotesi l'esistenza di un figlio minore impedirebbe di

pronunciare l'adozione.

2. - Nonostante questa differenza, per motivi di evidente

connessione, i due giudizi vanno riuniti e definiti con unica

sentenza.

3. - La questione non è fondata sotto entrambi i profili.

In ordine alla prima prospettazione, comune alle due ordinanze, lo

stesso giudice a quo riconosce la "importante differenza sostanziale"

fra la "predeterminata transitorietà" della incapacità d'agire del

figlio minorenne rispetto alla incapacità del maggiorenne per

patologia mentale, "contrassegnata dall'abitualità .. legata ad

incertezza di prognosi, quando non a prognosi di irreversibilità". E

lo stesso giudice osserva che ammettere anche il caso del discendente

minorenne fra quelli dell'art. 297 del codice civile "porterebbe a

soluzioni irrevocabilmente privative, per il giovane soggetto

interessato, dell'esercizio, a termine magari abbastanza prossimo a

maturare, di quella facoltà personalissima di non assenso, con il di

lui assoggettamento ai relativi effetti" sia sul piano personale che

patrimoniale. Ed in proposito, la Corte d'appello rileva che "la già

esistente famiglia legittima dell'aspirante adottante, nei suoi

componenti più stretti, non può essere relegata in secondo piano".

Malgrado queste osservazioni, il giudice a quo conclude che i

"differenziali aspetti potrebbero, tuttavia, in altra ottica, essere

ritenuti affrontabili adeguatamente con il saggio apprezzamento del

giudice, il quale valutando comparativamentegli interessi in campo e

gli elementi specifici del caso singolo, potrebbe, ad esempio,

pervenire ad una decisione, allo stato, di non opportunità di far

luogo all'adozione".

4. - A prescindere dagli aspetti di perplessità emergenti dalla

stessa ordinanza di rimessione, e dalla prospettazione di rimettere

alla discrezionale valutazione del giudice la decisione di far luogo

all'adozione nel caso di aspirante adottante che abbia già un figlio

minorenne solo quando questa situazione sia in concreto assimilabile

a quella del maggiorenne interdetto, deve escludersi che queste due

ipotesi possano essere considerate omogenee, sia pure attraverso il

prudente apprezzamento delle singole fattispecie.

È appena il caso di premettere un accenno alle profonde

differenze fra l'adozione c.d. ordinaria e quella speciale o

legittimante. La prima, com'è noto, di antichissima tradizione, è

stata conservata dalla vigente normativa allo scopo essenziale di

dare un figlio a chi non ha avuto discendenti legittimi o

legittimati. La seconda è, al contrario, finalizzata a dare una

famiglia adottiva a minori abbandonati dai loro genitori biologici.

Da tale intrinseca diversità discendono due discipline coerenti

alle rispettive rationes, e quindi fra loro differenti in ordine alle

condizioni richieste ed alle relative conseguenze.

5. - Questa Corte, con sentenza n. 557 del 1988, pur riaffermando

che rientra nella discrezionalità del legislatore contenere

l'istituto dell'adozione ordinaria "entro l'ambito ritenuto più

opportuno per salvaguardare i diritti dei membri della famiglia

legittima", ha tuttavia sottolineato che la "differente valutazione

legislativa dell'assenso di persone (rispettivamente coniuge e

figli), tutte facenti parte della famiglia legittima dell'adottante,

ed egualmente interessate, sia sotto l'aspetto morale che sotto

quello patrimoniale, anche in relazione al favor sempre dimostrato

dal legislatore verso l'istituto, appare chiaramente incongrua".

Una volta estesa, quindi, l'ammissibilità dell'adozione ordinaria

anche all'ipotesi di adottante con discendenti legittimi o

legittimati maggiorenni e consenzienti, è stata ritenuta coerente

(sentenza n. 345 del 1992) la conseguenziale applicabilità dell'art.

297 del codice civile anche all'ipotesi di adottanti con figli

maggiorenni per i quali sia impossibile ottenere l'assenso per

incapacità.

6. - Mentre nelle due pronunce ora richiamate l'equiparazione

della disciplina ha potuto operare sulla base del riconoscimento di

situazioni omogenee, diversa risulta la situazione della tutela dei

figli minorenni dell'adottante, cui si riferisce la questione ora

sottoposta all'esame di questa Corte. Appare, invero, evidente la

differente condizione di detti figli minori sia rispetto ai figli

maggiorenni e consenzienti, sia rispetto ai figli maggiorenni e

interdetti per infermità di mente. Gli aspetti differenziali fra

queste situazioni sono stati - come si è sopra riferito -

riconosciuti dallo stesso giudice a quo, il quale ha, da un lato,

ricordato che l'adozione ordinaria ha tra l'altro "le finalità della

perpetuazione del nome dell'adottante e della trasmissione del

relativo patrimonio"; e, dall'altro, ha rilevato che "la pur prudente

valutazione del giudice porterebbe a soluzioni irrevocabilmente

privative, per il giovane soggetto interessato, dell'esercizio di

quella facoltà personalissima di non assenso con il di lui

assoggettamento ai relativi effetti" tanto rilevanti sul piano morale

e patrimoniale.

E tuttavia, in modo irragionevole e contraddittorio, il giudice a

quo conclude ritenendo che tali differenziali aspetti problematici

potrebbero "in altra ottica" essere "affrontati con il saggio

apprezzamento del giudice".

Questa Corte ritiene, invece, che una tale conclusione non solo

porterebbe a parificare situazioni che sono tra loro differenti,

privando i figli minori della personalissima facoltà - una volta

divenuti maggiorenni - di valutare e decidere sui delicati interessi

in gioco, ma snaturerebbe eccessivamente le finalità dell'istituto

dell'adozione ordinaria, per la quale non sussistono peraltro né le

esigenze, né l'urgenza riscontrabili nell'adozione speciale.

7. - A quest'ultimo proposito, deve brevemente valutarsi la

prospettazione aggiuntiva contenuta nella seconda ordinanza di

rimessione, circa un ulteriore profilo di disparità di trattamento.

Si fa cioè notare che nell'adozione speciale "l'esigenza di tutela

del figlio minore degli adottanti sia identica, se non maggiore con

riferimento ai più pregnanti effetti, a quella del figlio minore

dell'aspirante all'adozione ordinaria".

A dimostrazione dell'infondatezza di questa tesi, basata

sull'asserita identità di situazioni, è sufficiente osservare che,

mentre con l'adozione speciale l'ordinamento giuridico intende inserire in una idonea e stabile famiglia (preferibilmente già con figli)

un minore moralmente e materialmente abbandonato - e per questo

interesse prevalente ritiene secondaria l'eventuale soddisfazione

ridotta degli interessi personali e patrimoniali dei figli legittimi

(anche se minorenni) degli adottanti -, nel caso invece dell'adozione

ordinaria il legislatore non ha riscontrato analogo interesse

prevalente, in quanto l'adottando non solo è maggiorenne e continua

ad essere legato ai propri genitori, ma, entrando anche in una

seconda famiglia, assorbe una parte degli interessi morali e

patrimoniali del figlio minore, legato soltanto alla famiglia

dell'adottante.

La scelta del legislatore di valutare diversamente le due

fattispecie è frutto pertanto di un bilanciamento di interessi che

conduce nei due casi a soluzioni differenti: tale bilanciamento non

appare irragionevole e pertanto, anche sotto questo aspetto, non

risulta violato il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 291 e 297 del codice civile,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte

d'appello di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari