Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1993 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice

civile promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991 dalla Corte

di appello di Roma sul reclamo proposto da Carlo Lolli avverso il

provvedimento negativo di adozione del Tribunale, ordinanza iscritta

al n. 173 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'appello di Roma - investita del reclamo proposto

dal signor Carlo Lolli avverso il decreto del Tribunale che aveva

rigettato, mancando la differenza di età di almeno diciotto anni tra

adottante ed adottato, la domanda che egli aveva proposto per

l'adozione ordinaria della figlia maggiorenne che la moglie aveva

avuto dal primo matrimonio, da tempo sciolto - ha sollevato, con

ordinanza emessa il 10 dicembre 1991, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui,

limitatamente al caso del coniuge che chiede di adottare il figlio,

anche adottivo, dell'altro coniuge, non consente al giudice di

ridurre, quando l'adottando sia di fatto stabilmente inserito nel

contesto familiare e sussistano validi motivi per la realizzazione

dell'unità familiare, l'intervallo di età di diciotto anni che la

stessa disposizione prevede debba intercorrere tra adottante e

adottando.

Il giudice rimettente premette che è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, quinto comma, della

legge 4 maggio 1983, n. 184, che disciplina l'adozione di minori in

casi particolari, nella parte in cui questa disposizione non consente

al giudice di derogare, nell'ipotesi del minore figlio anche adottivo

dell'altro coniuge, alla prescrizione relativa al divario di età di

diciotto anni tra adottante e adottando, quando sussistano validi

motivi per la realizzazione dell'unità familiare (sentenza n. 44 del

1990). La Corte d'appello considera irragionevole la disciplina

dettata per l'adozione ordinaria dall'art. 291 del codice civile, che

prevede come inderogabile il limite del divario di età anche quando

l'adottando sia di fatto stabilmente inserito nel nucleo familiare

dell'adottante.

L'adozione di persone maggiori di età ha la finalità di

trasmettere il nome di chi non ha discendenti legittimi o legittimati

e di dare all'adottante un erede; ma lo scopo dell'istituto, ad

avviso del giudice rimettente, non è necessariamente limitato ai

risvolti patrimoniali, ben potendo comprendere anche quello di inserire a pieno titolo l'adottando nella famiglia alla quale di fatto

partecipa.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura sostiene che non è pertinente il richiamo alla

sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 1990, essendo diversi i

presupposti e le finalità dell'adozione di minori in casi

particolari, presi in esame da quella sentenza, rispetto ai

presupposti ed alle finalità dell'adozione di persone maggiori di

età, tanto più che nei due istituti assume differente rilievo

l'interesse dei soggetti del rapporto.

Inoltre, secondo l'Avvocatura, l'unità familiare costituisce un

presupposto fondamentale per l'armonico sviluppo della personalità

dei minori ed è pertanto rilevante ai fini della loro adozione,

mentre nell'adozione del maggiore di età è prevalente l'interesse

dell'adottante, in ragione dello scopo di tramandare nel tempo il

nome di chi non ha discendenti e dell'interesse ad avere un erede.

Infine, ad avviso della Avvocatura, sarebbe del tutto inconferente il

richiamo al parametro dell'art. 30, primo e secondo comma, della

Costituzione. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Roma dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui,

disciplinando le condizioni dell'adozione di persone maggiori di

età, stabilisce che l'adottante deve superare di almeno diciotto

anni l'età dell'adottando, senza prevedere che il giudice possa

ridurre la differenza di età richiesta da questa disposizione, nel

caso di adozione del figlio maggiorenne, anche adottivo, dell'altro

coniuge.

La Corte d'appello indica quali parametri di valutazione per il

giudizio di legittimità costituzionale gli artt. 2, 3 e 30, primo e

secondo comma, della Costituzione. Esisterebbe una irragionevole

disparità di trattamento tra maggiorenni e minorenni, giacché solo

per questi ultimi l'adozione sarebbe possibile anche quando manchi la

differenza di età tra adottante ed adottato ordinariamente

richiesta, mentre tra i due istituti (adozione ordinaria e adozione

in casi particolari) non si darebbero differenze. Ad avviso del

giudice rimettente anche l'adozione di persone maggiori di età

potrebbe avere per scopo non tanto l'attribuzione del nome e la

prefigurazione di un erede, quanto l'inserimento a pieno titolo

dell'adottando nella famiglia della quale, di fatto, costituisca uno

dei membri.

La Corte d'appello sollecita, in definitiva, l'applicazione anche

all'adozione ordinaria delle ragioni in base alle quali è stata

ritenuta costituzionalmente illegittima, per l'adozione di minori in

casi particolari, la mancata previsione del potere del giudice di

accordare una ragionevole riduzione della differenza di età di

diciotto anni tra il coniuge adottante ed il minore adottando, quando

quest'ultimo sia figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge (art. 44,

primo comma, lettera b), della legge n. 184 del 1983).

2. - Il giudice rimettente muove dalla premessa della ritenuta

identità di situazioni nelle quali verserebbero gli adottandi - nel

caso di adozione del figlio del coniuge dell'adottante - tanto che si

tratti di adozione ordinaria quanto che si tratti di adozione di

minori.

Ma proprio questa premessa non è esatta, in ragione della

differente disciplina che caratterizza in modo diverso, per

struttura, per funzione e per ampiezza dei poteri attribuiti al

giudice, l'adozione di minori rispetto all'adozione di persone di

maggiore età.

L'organica disciplina della adozione dei minori, dettata dalla

legge n. 184 del 1983, ha come essenziale e dominante obiettivo - in

conformità alle convenzioni internazionali volte a disciplinare e

proteggere in modo specifico i minori (si veda in proposito la

Convenzione di Strasburgo sulla loro adozione, ratificata in forza

della legge 22 maggio 1974, n. 357) - l'interesse dei minori stessi

ad un ambiente familiare stabile ed armonioso, nel quale si possa

sviluppare la loro personalità, godendo di un equilibrato contesto

affettivo ed educativo che ha come riferimento idonei genitori

adottivi.

Coessenziali all'adozione dei minori sono l'inserimento nella

famiglia di definitiva accoglienza ed il rapporto con i genitori

adottivi, i quali assumono la responsabilità educativa dei minori

adottati. Ne deriva l'attribuzione ad essi delle potestà e dei

doveri che caratterizzano la posizione dei genitori nei confronti dei

figli, anche quando, come nella adozione in casi particolari (art. 48

della legge n. 184 del 1983), il minore non sempre versi in stato di

abbandono e non cessino del tutto i rapporti con i genitori di

origine. In questo contesto, che implica di necessità il pieno

inserimento del minore nella comunità familiare adottiva, si colloca

l'obbligo dell'adottante di mantenere, istruire ed educare

l'adottato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 147 del

codice civile per i figli nati nel matrimonio (art. 48 della legge n.

184 del 1983).

La specialità di questa disciplina legislativa risponde alla

specificità delle esigenze di protezione del minore. In funzione

dell'interesse di quest'ultimo il provvedimento di adozione è

circondato di particolari cautele ed è pronunciato all'esito di un

procedimento che implica un incisivo controllo del Tribunale per i

minorenni, volto a verificare, al di là della volontà delle parti

interessate, se l'adozione realizza il preminente interesse del

minore. Lo stesso procedimento consente inoltre al giudice di

indagare sull'attitudine dell'adottante ad educare il minore, sui

motivi dell'adozione, sulla personalità del minore, sulla

possibilità di idonea convivenza (art. 57 della legge n. 184 del

1983).

Tutte queste specifiche condizioni hanno consentito di valutare

come l'adozione di un minore figlio del coniuge dell'adottante sia

necessaria per assicurare all'adottando, con l'inserimento a pieno

titolo nella famiglia e con l'attribuzione del cognome dei fratelli

uterini generati in costanza di matrimonio, il superamento "del

disagio sociale della manifesta diversità di origine con possibile

disarmonia nella formazione psicologica e morale del minore stesso".

Si è così ritenuto che questo interesse prevalga sul limite del

divario di età tra adottante e adottato, limite che può essere

eccezionalmente superato quando sia indispensabile, secondo il

rigoroso apprezzamento del giudice, per salvaguardare i valori di

protezione del minore, assicurando allo stesso una famiglia (sentenza

n. 44 del 1990).

L'esigenza di evitare gravi danni allo sviluppo della personalità

del minore, causati dal venir meno dell'unità di vita e di

educazione tra fratelli minori, uno dei quali già adottato, ha

consentito inoltre, in casi altrettanto rigorosamente circoscritti ed

eccezionali, il superamento dello stesso limite del divario di età

massimo tra adottante ed adottato (sentenza n. 148 del 1992).

3. - L'adozione di persone maggiori di età si caratterizza in

modo ben diverso da come in precedenza delineato. Essa non implica

necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza

familiare, non determina la soggezione alla potestà dei genitori

adottivi, né impone all'adottante l'obbligo di mantenere, istruire

ed educare l'adottato. Inoltre l'adozione di persone maggiori di età

è essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e

dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui

requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il

ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando

(art. 312 del codice civile).

Nell'adozione di persone maggiori di età al giudice non è

attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della

persona dell'adottando; né possono essere effettuati quegli incisivi

controlli previsti per l'adozione di minori, che

significativamenterispecchiano la diversità di presupposti e di

finalità dei due istituti.

Risulta quindi razionalmente giustificata una diversità di

disciplina anche nel superamento - consentito solo per l'adozione di

minori, in casi eccezionali che esigono una specifica indagine e la

rigorosa valutazione del giudice - del limite posto dal divario di

età ordinariamente richiesto tra adottante ed adottando, superamento

che si giustifica in ragione del raccordo tra l'unità familiare ed

il momento ineliminabilmente formativo ed educativo, che caratterizza

lo sviluppo del minore in una famiglia ed esige una particolare

protezione che solo quella famiglia può assicurare.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte

d'appello di Roma non è dunque fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 291 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt.

2, 3, e 30, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Corte

d'appello di Roma con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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