Corte costituzionale

Sentenza n. 287/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/06/1991 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2748, comma

secondo, 2776 e 2777 del codice civile promosso con ordinanza emessa

il 30 settembre 1990 dal Giudice delegato del Tribunale di Pistoia

nella procedura di fallimento nei confronti della S.p.a. FEDI

Fonderie iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10/1 serie speciale

dell'anno 1991.

Visto l'atto di costituzione del Mediocredito Toscano, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi l'avvocato Antonio Ragazzini per il Mediocredito Toscano e

l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In sede di esame del progetto di ripartizione presentato dal

curatore del fallimento della s.p.a. FEDI Fonderie, il Giudice

delegato del Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 30 settembre

1990, ha sollevato "questione di legittimità costituzionale del

combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod.

civ., nella parte in cui non prevedono la preferenza del credito

garantito dal privilegio attribuito dall'art. 2751- bis, nn. 1 e 2,

rispetto al credito assistito da prelazione ipotecaria, per contrasto

con l'art. 36 della Costituzione".

Premesso che nella specie l'attivo immobiliare è interamente

assorbito dal credito dell'Istituto Mediocredito Toscano, insinuato

al passivo con prelazione ipotecaria, onde infruttuosa risulterebbe

la collocazione sussidiaria sugli immobili dei crediti di

retribuzione dei dipendenti dell'impresa fallita e del credito di un

professionista, il giudice remittente ritiene che la collocazione dei

crediti di cui all'art. 2751- bis, n. 1, sul prezzo degli immobili

subordinatamente ai crediti assistiti da privilegio speciale o da

ipoteca sui medesimi contrasti con la funzione alimentare della

retribuzione garantita ai prestatori di lavoro dall'art. 36 Cost., la

quale, essendo destinata ad assicurare un'esistenza libera e

dignitosa, rientra tra i diritti inviolabili dell'uomo tutelati

dall'art. 2.

Né la diversità dell'oggetto potrebbe essere di ostacolo alla

possibilità di graduazione tra cause diverse di prelazione,

considerato che, secondo il giudice a quo, dall'art. 2777 cod. civ.

si argomenterebbe che le spese di giustizia per atti conservativi o

l'espropriazione di beni mobili, nella misura in cui non hanno

trovato capienza sulle somme ricavate dalla vendita di questi beni,

devono essere soddisfatte per prime sul prezzo degli immobili.

Analoghe considerazioni varrebbero per i crediti dei professionisti

e degli altri prestatori d'opera intellettuale di cui all'art. 2751-bis, n. 2, perché pure ad essi "deve essere riconosciuta natura

alimentare desumibile anche dalla limitazione temporale del

privilegio".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il

Mediocredito Toscano concludendo per l'infondatezza della questione.

La parte privata osserva che la questione attiene a valutazioni di

adeguatezza della tutela dei crediti di lavoro che appartengono alla

discrezionalità del legislatore. Il bilanciamento degli interessi

attuato dalla normativa denunciata è razionale, tenuto conto che un

depotenziamento della garanzia ipotecaria delle banche sugli immobili

renderebbe difficile alle imprese l'accesso al credito con

ripercussioni, tra l'altro, sui livelli occupazionali.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Inammissibile, perché mira a una riforma del sistema dei

privilegi comportante l'introduzione di un privilegio generale sugli

immobili, in contrasto col principio dell'art. 2746 (non impugnato),

secondo cui gli immobili possono essere oggetto soltanto di garanzie

specifiche. Infondata, perché la garanzia di realizzazione del

credito retributivo rimane estranea all'art. 36 Cost., il quale

comunque riguarda soltanto le retribuzioni dei lavoratori

subordinati, non anche i corrispettivi dovuti ai lavoratori autonomi. Considerato in diritto

1. - Il giudice delegato in una procedura di fallimento presso il

Tribunale di Pistoia contesta la legittimità costituzionale del

combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod.

civ., nella parte in cui non attribuiscono ai crediti previsti

dall'art. 2751- bis, nn. 1 e 2, una collocazione preferenziale

rispetto ai crediti ipotecari sul prezzo ricavato dalla vendita dei

beni immobili del debitore.

2. - La questione è inammissibile.

In favore dei crediti dei prestatori di lavoro per le indennità

di fine rapporto e, in subordine, degli altri crediti garantiti dal

privilegio generale di cui all'art. 2751- bis cod. civ., l'art. 2776

prevede, in caso di esecuzione infruttuosa sui beni mobili, una

collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili, con preferenza

rispetto ai crediti chirografari. Questa norma non crea un nuovo

privilegio, ma soltanto deroga alla regola della par condicio

creditorum (art. 2741 cod. civ.) in sede di distribuzione di quanto

eventualmente residua del prezzo degli immobili dopo il pagamento dei

creditori privilegiati e ipotecari.

Poiché una collocazione preferenziale rispetto ai crediti

assistiti da ipoteca non può avere titolo se non in un privilegio

(arg. art. 2748, secondo comma), l'ordinanza di rimessione prospetta

una sentenza che ai crediti di cui all'art. 2751- bis, nn. 1 e 2,

muniti di privilegio generale sui mobili, attribuisca anche un

privilegio generale sugli immobili. Una simile innovazione

eccederebbe largamente i poteri di questa Corte, tanto più se si

considera che lascerebbe imprecisati i rapporti - di precedenza o

postergazione o concorrenza - del nuovo privilegio con i privilegi

speciali costituiti su determinati immobili e, d'altro lato, sarebbe

incompatibile col requisito della previa esecuzione infruttuosa sui

mobili previsto dall'art. 2776.

3. - Oltre a tutto l'innovazione contraddirebbe il principio

dell'art. 2746 cod. civ. (non compreso tra le norme impugnate), il

quale esclude la possibilità di privilegi generali sui beni

immobili.

A questo principio non porta eccezione l'art. 2777, primo comma,

non bene interpretato dal giudice a quo, probabilmente a causa di una

confusione tra i crediti ivi considerati e le spese di giustizia

inerenti alla procedura fallimentare in corso. Queste ultime sono sì

soddisfatte per prime sulle somme ricavate dalla liquidazione

dell'attivo, ma non in virtù di un privilegio generale su tutti i

beni del fallito, ma in quanto debiti della massa pagabili in via di

prededuzione (art. 111, primo comma, n. 1 l. fall.). I crediti per

spese di giustizia menzionati dall'art. 2777, primo comma, cod. civ.

si riferiscono a procedimenti conservativi o esecutivi

precedentemente esperiti contro il debitore. Essi sono garantiti da

un privilegio speciale sui beni, mobili o immobili, oggetto di tali

procedimenti, e solo sul prezzo ricavato dalla vendita di questi beni

il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 è collocato dall'art.

2777 con un grado poziore anche rispetto ai crediti pignoratizi o,

rispettivamente, ipotecari.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777

cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,

dal giudice delegato in una procedura fallimentare presso il

Tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 3 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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