Codice civile

Art. 263 c.c.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 febbraio 2014 al 1 luglio 2021. Leggi il testo vigente →

[1]((Il riconoscimento puo' essere impugnato per difetto di veridicita' dall'autore del riconoscimento, da colui che e' stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

[2]L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.

[3]L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento e' ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non puo' essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.

[4]L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.)) 223

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

223

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha disposto (con l'art. 104, comma 10) che " Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo".

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014 al 1 luglio 2021

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 133/2021

    Ha colpito questo articolo
    25 giugno 2021

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 263, terzo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 154 del 2013, nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità. Non si può sostenere che al legislatore delegato fosse preclusa la possibilità di mantenere distinte azioni demolitorie dello status filiationis , purché l'esito - in conformità con l'art. 30 Cost. - non conducesse ad una discriminazione in pregiudizio al figlio nato fuori dal matrimonio. Al contrario, il legislatore delegato non solo ha introdotto - come espressamente richiesto dalla delega n. 219 del 2012 - l'imprescrittibilità dell'azione a beneficio del solo figlio, nonché un termine impeditivo dell'azione per gli altri legittimati, ma ha anche contemplato - come nel disconoscimento della paternità - un ulteriore termine riferito al padre. Tale norma, d'altro canto, pur non priva di criticità, non comporta in alcun modo una discriminazione in pregiudizio al figlio nato fuori dal matrimonio. In tema di eccesso di delega la previsione di cui all'art. 76 Cost. non osta all'emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. Il sindacato costituzionale sulla delega legislativa deve, così, svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l'oggetto, i princìpi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall'altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i princìpi e i criteri direttivi della delega. Il che, se porta a ritenere del tutto fisiologica quell'attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, circoscrive, d'altra parte, il vizio in discorso ai casi di dilatazione dell'oggetto indicato dalla legge di delega, fino all'estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse. ( Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2018, n. 194 del 2015, n. 182 del 2014 e n. 50 del 2014 ).

    Art. 263 c.c. · Art. 76 cost. · Art. 117 cost. · Art. 2 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 127/2020

    Questione infondata
    25 giugno 2020

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263 cod. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni, in quanto volte a ottenere una pronuncia additiva in sostituzione della discrezionalità del legislatore. Il petitum del rimettente è volto a delimitare l'ambito dei soggetti legittimati a proporre l'azione di disconoscimento del figlio; l'intervento richiesto è, dunque, limitato alla verifica del fondamento costituzionale di questa legittimazione. Nessuna manipolazione creativa deriverebbe, pertanto, dall'eventuale accoglimento delle questioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2019 e n. 113 del 2019 ).

    Art. 263 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 272/2017

    Questione infondata
    18 dicembre 2017

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali spettanti al legislatore - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 cod. civ., nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia rispondente all'interesse dello stesso. Il petitum del rimettente mira a consentire di valutare l'interesse del minore ai fini della decisione sull'impugnazione, evitando un automatismo decisorio, ritenuto irragionevole, che condizionerebbe l'accoglimento della domanda solo all'accertamento della non veridicità del riconoscimento. Il sindacato così devoluto alla Corte costituzionale è dunque limitato alla verifica del fondamento costituzionale di tale automatismo, senza alcuna interferenza sul contenuto di scelte discrezionali rimesse al legislatore.

    Art. 263 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È stato proposto di ammettere l'impugnazione per difetto di veridicità da parte dell'autore del riconoscimento solo nell'ipotesi in cui costui abbia agito in buona fede. Ma una tale limitazione, pur risolvendosi in una specie di sanzione contro il dichiarante di mala fede, avrebbe violato il principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere indipendentemente dal comportamento subbiettivo di chi abbia fatto il riconoscimento. Del resto, sotto l'impero del vecchio codice, la dottrina prevalente ha ritenuto che non sia di ostacolo all'impugnativa da parte dell'autore il mendacio del riconoscimento. In conformità delle proposte pervenute è stata soppressa la norma del progetto, che ammetteva a provare il difetto di veridicità con qualsiasi mezzo, perchè come si è già accennato, nel silenzio della legge, non è dato all'interprete stabilire alcuna limitazione alla prova.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 143

  • È stata modificata la disposizione del progetto, riguardante la impugnazione del riconoscimento da parte del riconosciuto in stato di minore età o di interdizione. Essa aveva dato luogo a critiche, perchè negava al minore riconosciuto la facoltà di provocare, l'autorizzazione per promuovere l'impugnazione del riconoscimento. Nel modificare la norma non è stata però accolta la formula che era stata proposta, perchè questa, letteralmente intesa, avrebbe senz'altro ammesso l'interdetto e l'infante a impugnare il riconoscimento. Il testo (art. 264) stabilisce che l'autorizzazione a instaurare il giudizio può essere concessa dall'autorità giudiziaria su istanza dello stesso minore che abbia compiuto gli anni sedici o del pubblico ministero; il giudizio è in ogni caso promosso dal curatore speciale nominato dalla stessa autorità giudiziaria. Superflua è sembrata, invece, la previsione dell'istanza da parte dei terzi interessati; perchè, se si tratta di un interesse proprio del terzo, questi potrà in proprio nome impugnare il riconoscimento ai sensi dell'art. 263; se si tratta di un interesse del minore, il terzo potrà eccitare il pubblico ministero per la richiesta dell'autorizzazione. Quanto all'autorità competente a concedere l'autorizzazione, si è creduto opportuno conservare la competenza del tribunale, seguendo il criterio generale di prescrivere l'intervento di questo giudice per gli atti di maggiore importanza.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 144

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014. 9 parole tolte, 120 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: L'impugnazione e' ammessa anche dopo la legittimazioneaggiunto: L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.

aggiunto: L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento e' ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non puo' essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.

L'azione tolto: e' imprescrittibile aggiunto: di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

    Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha disposto (con l'art. 104, comma 10) che " Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art263 · fonte del testo

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