Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/05/1985 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

dichiarata illegittima

applicata al caso

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 244,

comma secondo, del codice civile in relazione all'art. 235, comma

primo, n. 3, stesso codice e dell'art. 263 codice civile, promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 maggio 1980 dal tribunale di Torino nel

procedimento civile vertente tra Condoleo Domenico e Savinelli Filomena

ed altro, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 352 del 1980;

2) ordinanza emessa il 25 febbraio 1983 dal tribunale di Torino nel

procedimento civile vertente tra Norrito Giacomo e Cacioppo Antonia ed

altro, iscritta al n. 1044 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 1984;

3) due ordinanze emesse l'8 novembre 1983 e il 17 gennaio 1984 dal

tribunale di Genova nei procedimenti civili vertenti tra Cabua Saverio

e Cabua Manlio ed altra e tra Pirrozzi Vittorio e Franco Anna Maria ed

altro, iscritte ai nn. 214 e 313 del registro ordinanze 1984 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 162 e 190 del

1984.

Visti gli atti di costituzione di Condoleo Domenico e di Norrito

Giacomo nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1985 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

udito l'avv. Pietro Morganti per Norrito Giacomo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza in data 23 maggio 1980 (n. 765 del 1980), il

tribunale di Torino, anteriormente alla pronuncia della sentenza n. 64

del 1982 di questa Corte, sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 244 c.c. per preteso contrasto con gli artt. 3

e 24 della Costituzione.

Rilevava all'uopo il tribunale che se corrisponde a verità la

maggiore difficoltà del figlio di conoscere i fatti che determinano la

mera apparenza del rapporto di paternità, pure, come nel caso soggetto

al suo giudizio, non possono escludersi ipotesi in cui il presunto

padre possa incolpevolmente ignorare quegli stessi fatti e venirne a

conoscenza solo in seguito; la norma che dispone come il termine per

chiedere il disconoscimento decorre per il padre dalla nascita del

figlio ovvero, in determinati casi, dalla conoscenza di tale nascita

mentre per il figlio decorre dal compimento della maggiore età o dal

momento in cui questi viene a conoscenza dei fatti che renderebbero

ammissibile il disconoscimento, sarebbe pertanto lesiva dell'art. 3

della Costituzione in quanto creerebbe una ingiustificata disparità di

trattamento tra presunto padre e figlio e colliderebbe anche con l'art.

24 della Costituzione, atteso che verrebbe ingiustificatamente limitato

il diritto di difesa.

Il fatto che con la sentenza n. 249 del 1974 la Corte avesse

pronunciato negativamente sulla medesima questione non sarebbe di

ostacolo alla riproposizione della stessa, atteso che nel frattempo è

entrata in vigore la nuova disciplina del diritto di famiglia che ha

dato largo spazio al favor veritatis che in numerosi casi ha costituito

il motivo ispiratore di più disposizioni, soppiantando il criterio

ispiratore del favor legitimitatis, presente nella normativa

previgente.

Si costituiva la parte Domenico Condoleo che, nel chiedere

l'accoglimento della questione, si rifaceva, con memoria presentata

nell'imminenza della trattazione, ad altra ordinanza dello stesso

tribunale, facendone proprie le ragioni ivi contenute.

2. - Lo stesso tribunale infatti, con altra ordinanza emessa in

data 25 febbraio 1983 (n. 1044 del reg. ord. 1983) e pertanto

successiva alla pronuncia della Corte n. 64 del 1982, sollevava più

questioni di costituzionalità relativamente al novellato art. 244 c.c.

nella parte in cui detta norma assegna al padre, per chiedere il

disconoscimento, il termine di un anno dal giorno della nascita o della

conoscenza di essa, ed al figlio lo stesso termine, decorrente però

dalla conoscenza dei fatti che il disconoscimento medesimo rendono

ammissibile.

3. - Il Collegio a quo, prendendo le mosse dalla surrichiamata

sentenza della Corte, aveva sottoposto a critica gli argomenti addotti

a sostegno della pronuncia di infondatezza.

Secondo il tribunale di Torino, sarebbe quanto meno opinabile che i

bisogni di assistenza familiare del figlio minore possano trovare

adeguata soddisfazione nell'ambito di una famiglia in cui la sua

posizione è da considerarsi irrimediabilmente falsa e certamente

anomala.

4. - Partendo da questi presupposti logici, normativi e

giurisprudenziali, il Collegio a quo proponeva nuove questioni e

diversi profili di incostituzionalità della norma impugnata.

Osservava il tribunale che l'art. 244, comma secondo del codice

civile (in relazione all'art. 235, comma primo, n. 3, stesso codice),

laddove impedisce al marito, in forme irragionevoli, di far valere in

giudizio l'adulterio della moglie, anche successivamente al decorso

dell'anno dalla nascita del figlio legittimo e, conseguentemente, di

proporre l'azione entro un anno dal momento in cui viene a conoscenza

del fatto adulterio, onde disconoscere la propria paternità del figlio

medesimo, violerebbe il disposto degli artt. 24, comma primo, e 3,

comma primo, della Costituzione.

A sostegno di tale asserzione, il Collegio rileva che l'aver

riconosciuto (art. 235 c.c.) all'adulterio della moglie la dignità di

fatto atto a fondare la richiesta di disconoscimento senza nel contempo

prevedere che lo stesso fatto possa essere giudizialmente addotto come

causa di disconoscimento, se non nel termine di un anno (art. 244 c.c.)

dalla nascita (o dalla conoscenza di essa) lederebbe ad un tempo e

l'art. 24, comma primo, della Costituzione, in quanto sarebbe denegata

la possibilità di agire giudizialmente a tutela del diritto al

disconoscimento, e l'art. 3, comma primo, della Costituzione, in

ragione di una irrazionalità intrinseca della normativa.

Sotto quest'ultimo profilo il Collegio osserva che se l'adulterio

è, dallo stesso art. 244 c.c., considerato fatto di difficile

conoscibilità per il figlio (donde la previsione normativa di

decadenza solo dopo un anno dalla conoscenza di esso), non è

ragionevole considerarlo di facile agnizione neppure per il padre; e

che, se la prova della conoscenza di esso è difficile da darsi, del

pari è difficile se riferita alla nascita; eppure quest'ultima è

consentita dallo stesso art. 244 c.c..

Discende direttamente dalla nuova formulazione dell'art. 235 c.c.,

d'altro canto, che l'evoluzione giurisprudenziale concernente le prove

ematologiche e genetiche della paternità in tanto ha un senso in

quanto queste possono servire concretamente all'accertamento della

verità biologica; tale dato risulterebbe vanificato dalla prefissione

di un termine di decadenza legato ad un fatto di per sé neutro, quale

la nascita, insensibile ai successivi apprendimenti di realtà

effettuali da parte di uno dei titolari dell'azione di disconoscimento.

5. - Altra censura, sempre concernente l'art. 244, comma secondo,

c.c., (in relazione all'art. 235, comma primo, n. 3, stesso codice), è

prospettata relativamente alla pretesa violazione degli artt. 2 e 3,

comma primo, della Costituzione, in relazione agli artt. 24, primo

comma, 29, comma primo e 30, commi primo, terzo e quarto, della

Costituzione; la detta norma, laddove impedirebbe, in forme

irragionevoli, al marito di far valere in giudizio l'adulterio della

moglie, contrasterebbe infatti con il diritto inviolabile del padre a

far giudizialmente accertare il rapporto biologico di paternità nei

confronti del figlio.

Tenuto conto del fatto che la giurisprudenza ordinaria è ormai

consolidata nel riconoscere valore di prova certa agli esami

ematologici ed alle prove genetiche escludenti la paternità, si

afferma che il rapporto biologico di paternità-filiazione deve essere

considerato diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 della

Costituzione, atteso che l'art. 29 della Costituzione (che tutela la

famiglia come società naturale) consente di ritenere che il suddetto

rapporto abbia dignità costituzionalmente riconosciuta; a tale

conclusione si potrebbe pervenire argomentando a contrario dalla norma

di cui all'art. 30 della Costituzione, secondo cui se è consentito al

legislatore ordinario di porre limiti alla prova del riconoscimento di

paternità, tale facoltà non è invece prevista per il disconoscimento

che da quello è cosa diversa.

Né potrebbe essere revocato in dubbio che, nella confluenza tra i

diritti del padre all'accertamento dello status biologico e quello del

figlio alla tutela ed alla conservazione del rapporto familiare, debba

essere il primo a prevalere: ciò in quanto il rapporto biologico

paternità-filiazione deve essere considerato una situazione soggettiva

preliminare, perché attinente ad una insopprimibile dimensione umana,

tale da costituire presupposto per l'esercizio di diritti inviolabili e

di doveri inderogabili spettanti ai soggetti interessati.

6. - Ad avviso del Collegio rimettente, l'art. 244, comma secondo,

c.c. (in relazione sempre all'art. 235, comma primo, n. 3, stesso

codice), rispetto al successivo terzo comma dello stesso articolo,

nella parte in cui non determinando anche per il marito, così come per

il figlio, la decorrenza del termine per proporre l'azione di

disconoscimento della paternità dal momento della conoscenza dei fatti

che rendono ammissibile il disconoscimento, stabilirebbe una

irrazionale discriminazione fra gli uguali diritti inviolabili del

padre e del figlio all'accertamento del rapporto biologico di

paternità-filiazione, e violerebbe altresì gli artt. 2 e 3, comma

primo, della Costituzione, in relazione agli artt. 29, cornma primo,

30, commi primo, terzo e quarto della Costituzione.

Osserva all'uopo il tribunale di Torino che il limite al

disconoscimento di paternità, nelle forme stabilite dal legislatore

del 1975, appare attualmente irragionevole nel fine perseguito in

quanto non fondato su di una corretta e completa analisi

dell'esperienza sociale assunta a fondamento della disciplina stessa.

Per vero, se non v'ha dubbio che la tutela del minore sia valore che ha

tutela costituzionale, parrebbe incongruo affidarla alla permanenza in

una famiglia in cui il minore stesso verrebbe a trovarsi in una

situazione falsa e psicologicamente difficile; tanto varrebbe a

dimostrare che la prevalenza accordata in questo caso al favor

legitimitatis non sarebbe il mezzo più idoneo a salvaguardare quei

valori che si ritengono in ipotesi maggiormente meritevoli di tutela.

Consapevole che una siffatta prospettazione potrebbe apparire

parzialmente irrilevante, in quanto la norma denunciata copre anche

l'ipotesi dell'impotenza del marito, il Collegio rimette al giudizio

della Corte, nel caso di accoglimento di siffatto profilo, qualunque

determinazione al riguardo, anche in applicazione dell'art. 27 della

legge n. 87 del 1953.

7. - Il Collegio inoltre, nel rilevare che numerose pronunce di

inammissibilità sono state pronunciate in base all'attuale

formulazione dell'art. 244 c.c. (e alla sentenza n. 64 del 1982),

demanda alla Corte, ove dovesse pervenire ad una decisione di

accoglimento, di precisare se la soluzione del problema relativo alla

intangibilità di tali pronunce rientri nelle attribuzioni proprie

dell'organo legislativo, ovvero se spetti alla Corte stessa determinare

"in relazione alla particolarità della fattispecie, l'eventuale

dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione

denunciata".

8. - In punto di rilevanza, nell'ordinanza si pone in risalto che

nel giudizio a quo era stata proposta azione di disconoscimento di

paternità in epoca successiva alla decorrenza del termine di un anno

dalla nascita (e dalla conoscenza di essa) sicché la domanda, alla

stregua della normativa vigente, avrebbe dovuto essere dichiarata

inammissibile. Peraltro il Collegio, alla stregua delle prove raccolte,

si dichiara certo non solo del fatto che il minore non può essere

figlio del padre legittimo, ma anche della circostanza che quest'ultimo

era venuto a conoscenza dell'adulterio della propria moglie e della

conseguente possibilità di non essere padre biologico del figlio solo

in epoca largamente successiva alla nascita e comunque tale da

comportare che, qualora la norma fosse ritenuta incostituzionale nei

termini sovraesposti, la domanda dovrebbe considerarsi tempestiva.

Rileva ancora il Collegio che nelle conclusioni definitive il

curatore del minore "chiede accogliersi la domanda proposta

dall'attore" sicché potrebbe ritenersi che lo stesso curatore abbia

inteso proporre in nome e per conto del minore una autonoma domanda di

disconoscimento. Ma, sul punto, il Collegio stesso rileva che il

curatore del figlio minore infrasedicenne, convenuto quale

litisconsorte necessario nel giudizio di disconoscimento "non ha il

potere di proporre una autonoma domanda di disconoscimento" atteso che

il relativo diritto di azione attribuito al figlio dalla legge non è

stato ancora acquistato da quest'ultimo (al momento della nomina del

curatore, il minore non aveva ancora due anni).

9. - Si è costituito in giudizio l'attore nel procedimento a quo

Giacomo Norrito; ricordato come la tendenza legislativa in materia di

diritto di famiglia dal 1970 in poi abbia tendenzialmente seguito la

via di privilegiare in maniera decisiva il favor veritatis,

raggiungendo il suo punto d'arrivo nella riforma del 1975, peraltro

confermato anche con disposizioni successive quali la legge 4 maggio

1983, n. 184, che ha abolito l'affiliazione ed ha altresì previsto la

possibilità per il figlio minore di agire in ogni tempo per il

disconoscimento della paternità, si sottolinea come la permanenza nel

nostro ordinamento positivo dell'art. 244 c.c. sia anacronistica e

comunque contraria alla Costituzione; quanto alle argomentazioni

specifiche vengono motivatamente recepite quelle contenute

nell'ordinanza di rimessione.

In nessuno dei due giudizi si è avuto intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri.

10. - Con due ordinanze emesse rispettivamente in data 8 novembre

1983 e 17 gennaio 1984 (nn. 214 e 313 del reg. ord. 1984), il

tribunale di Genova solleva identica questione di illegittimità

costituzionale dell'art. 263 c.c., nella parte in cui non prescrive

termini brevi di decadenza per l'esercizio dell'azione di

disconoscimento del figlio naturale riconosciuto e nella parte in cui

sancisce l'imprescrittibilità dell'azione medesima, per preteso

contrasto con l'art. 30, secondo capoverso, della Costituzione.

Osserva al riguardo il Collegio che la norma denunciata, a

differenza di quanto prevede l'art. 244 c.c. per il disconoscimento del

figlio legittimo, non solo non prevede termini brevi di decadenza, ma

anzi sancisce l'imprescrittibilità dell'azione: da ciò discende che

il figlio naturale riconosciuto soffre un trattamento deteriore

rispetto al figlio legittimo, atteso che il primo può vedersi privato

"ad libitum", in qualsiasi momento della sua vita, del proprio status

da parte dell'autore del riconoscimento.

Ad avviso del Collegio, tale normativa contrasta in maniera palese

con l'art. 30 della Costituzione, laddove tale norma sancisce che la

legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica

e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia

legittima.

Da quanto si evince dai fatti di causa, contenuti nell'ordinanza di

rimessione, e da esplicita motivazione al riguardo, contenuta solo

nella seconda ordinanza, emerge chiaramente la rilevanza della

questione.

Neanche in questi ultimi giudizi si è avuto intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Con le quattro ordinanze di cui in epigrafe, il tribunale di

Torino e quello di Genova rispettivamente investono l'art. 244 c.c. e

l'art. 263 c.c. in rapporto all'art. 244.

Stante la connessione delle questioni, appare dunque opportuna la

riunione dei giudizi e la loro decisione con unica sentenza.

2. - Le due ordinanze del tribunale di Torino (n. 765 del reg. ord.

1980 e n. 1044 del reg. ord. 1983) chiamano la Corte a decidere se sia

costituzionalmente legittimo l'art. 244 c.c., testo novellato dalla

legge n. 151 del 1975, nella parte in cui (secondo comma) fa decorrere

per il padre il termine di un anno per proporre l'azione di

disconoscimento dalla nascita, o dalla conoscenza della nascita del

figlio, e non dal giorno in cui il padre venga, anche successivamente,

a conoscenza dell'adulterio della moglie nel periodo del concepimento.

La prima delle dette ordinanze, essendo stata pronunciata

anteriormente alla sentenza n. 64 del 1982 della Corte costituzionale,

propone la questione negli stessi termini nei quali era stata

sottoposta alla Corte con riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, sul rilievo che "mentre il detto termine decorre per il

padre dalla nascita del figlio oppure, in determinati casi, dal giorno

della conoscenza di tale nascita, per il figlio, invece, decorre dal

compimento della maggiore età o dal momento in cui viene a conoscenza

dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento", differenza che

al giudice rimettente non pare del tutto giustificata (anche se è vero

"che normalmente il figlio ha maggiore difficoltà di conoscere tali

fatti rispetto al padre"); sicché "non si comprende come tali

eventualità ", cioè la conoscenza tardiva dei fatti, "siano state

pretermesse dal legislatore, nella disciplina della decorrenza del

termine dell'azione, per quanto riguarda il padre e ciò quando le

stesse eventualità sono state tenute ben presenti per il figlio".

Con la seconda ordinanza (n. 1044 del reg. ord. 1983), il tribunale

di Torino (lett. C del dispositivo) propone la questione di

legittimità costituzionale "dell'art. 244, comma secondo, c.c. ...

rispetto al successivo terzo comma dello stesso articolo, nella parte

in cui, non determinando anche per il marito, così come per il figlio,

la decorrenza dei termini per proporre l'azione di disconoscimento,

stabilisce una irrazionale discriminazione tra gli eguali diritti del

padre e del figlio all'accertamento biologico di paternità-

filiazione", cioè sostanzialmente in termini di violazione del

principio di eguaglianza. Ma la propone altresì (lett. A del

dispositivo), "per violazione del congiunto disposto degli artt. 24,

comma primo e 3, comma primo Cost." per la parte in cui l'art. 244,

comma secondo, c.c., "irragionevolmente non predispone per il marito il

diritto di provare l'adulterio della moglie, anche successivamente al

decorso dell'anno dalla nascita del figlio legittimo, e di proporre,

quindi, l'azione entro un anno dal momento in cui viene a conoscenza

dell'adulterio stesso, al fine di disconoscere la paternità del figlio

medesimo"; e ancora la propone (lett. B del dispositivo) con

riferimento agli artt. 2 e 3, comma primo, in relazione agli artt. 24,

comma primo, 29, comma primo, 30, commi primo, terzo e quarto della

Costituzione, per la parte in cui l'art. 244, comma secondo, c.c.,

"impedendo al marito, in forme irragionevoli, di far valere l'adulterio

della moglie, contrasta con il diritto inviolabile del padre a fare

accertare giudizialmente il rapporto biologico di paternità nei

confronti del figlio legittimo".

3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 c.c.

non è nuova per la Corte. Essa fu una prima volta affrontata nella

sentenza n. 249 del 1974, ma con riguardo al testo dell'articolo

precedente alla riforma del diritto di famiglia e per un motivo, posto

a fondamento della domanda di disconoscimento proposta dal padre,

diverso dall'adulterio della moglie (che allora, vigente il vecchio

testo dell'art. 235 c.c., non sarebbe stato rilevante se non

accompagnato dall'occultamento al marito della gravidanza della moglie

e della nascita del figlio), e cioè per l'impotenza generandi del

marito, ma sempre, tuttavia, in relazione alla decorrenza dei termini

per proporre l'azione, allora di tre mesi, dalla nascita o dalla

successiva notizia di essa. In quel caso la Corte, sottolineando la

"ovvia preminenza dei rapporti familiari", in funzione della quale

assume "particolare rilievo" il "favor legitimitatis", ritenendo

"difficilmente controllabile" l'"impotenza a generare", dichiarò non

fondata la questione.

La questione, sollevata in relazione al testo novellato dell'art.

244 (e dell'art. 235) c.c., a seguito di domanda di disconoscimento

fondata sull'adulterio della moglie conosciuto dal marito

successivamente alla scadenza del termine di un anno decorrente dalla

nascita o dalla notizia di essa, fu affrontata nuovamente nella

sentenza n. 64 del 1982. La Corte riconobbe che "nel modificare (con

la riforma del diritto di famiglia) le disposizioni degli artt. 235 e

244 c.c., il legislatore del 1975 ha spostato, per così dire,

l'accento dal favor legitimitatis al favor veritatis, e di ciò si

trova conferma in altre disposizioni del diritto di famiglia"; ma non

ritenne che il legislatore avesse voluto accordare al secondo il valore

di "un principio assoluto" tale da rendere costituzionalmente

illegittimo il diverso trattamento del padre rispetto al figlio (per il

quale il termine decorre dall'apprendimento dell'adulterio della madre,

anche dopo il compimento della maggiore età da parte di lui),

denunciato dal giudice a quo come violatore del principio di

eguaglianza. Pertanto la Corte dichiarò "insussistente" la violazione

dell'art. 3 della Costituzione e conseguentemente del diritto di difesa

proclamato dall'art. 24 della Costituzione, il cui richiamo era

strettamente collegato anche nella prospettazione dei giudici a quibus

all'art. 3 della Costituzione.

4. - L'ulteriore evoluzione della coscienza collettiva con la più

marcata accentuazione della rilevanza del rapporto effettivo di

procreazione, dimostrata anche dal legislatore con l'attribuzione al

P.M. della facoltà di promuovere l'azione di disconoscimento da parte

del minore infrasedicenne (art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184),

evoluzione che la Corte, del resto, può cogliere anche

indipendentemente dai segnali del legislatore (sentenze nn. 49 del

1971 e 126 del 1978); la diversità non solo dei parametri formalmente

indicati (dell'art. 24 Cost., è invocato il primo comma, non il

secondo), ma dei profili in parte diversi sotto i quali la questione è

posta dal tribunale di Torino nella ordinanza n. 1044 del reg. ord.

1983, persuadono la Corte che la questione merita di essere

riesaminata.

5. - A tale riesame la Corte ritiene di premettere due

considerazioni che reputa utili per il più esatto dimensionamento

della questione che deve essere decisa:

a) l'art. 244 c.c. correlato all'art. 235, nel regolare i termini

dell'azione di disconoscimento, non attribuisce al marito il diritto a

conseguire il disconoscimento del figlio come conseguenza

dell'accertato adulterio, ma solo quello (art. 235 c.c.) di essere

"ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o

del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o

ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità". Ora è diventata

comune nozione, anche giurisprudenziale, col progresso scientifico, che

la prova negativa della paternità, raggiunta con gli esami genetici e

del gruppo sanguigno, è sicura (anzi la più recente giurisprudenza

della Cassazione ha ammesso anche la prova positiva);

b) la questione della decorrenza del termine per proporre l'azione

di disconoscimento è diversa da quella di congruità del termine, la

cui determinazione va lasciata al legislatore col solo limite della

razionalità; sicché impropriamente a proposito della decorrenza, si

parla di decadenza, che è concetto inerente alla consumazione, del

termine stabilito per l'esercizio dell'azione.

6. - Passando all'esame dei vari profili della questione

sottopostale nelle due ordinanze del tribunale di Torino, la Corte non

crede possibile, né necessario, per risolvere la questione, prendere

in considerazione la doglianza relativa al trattamento differenziale

tra padre e figlio, che si riscontra nell'art. 244 a proposito della

decorrenza del termine per la proposizione dell'azione di

disconoscimento, doglianza sulla quale insistono, in modo esclusivo, la

ordinanza n. 765 del reg. ord. 1980, e, in concorrenza con le altre

doglianze, la ordinanza n. 1044 del reg. ord. 1983 nella lett. C del

suo dispositivo sopra ricordato. Questa censura, infatti (ancorché

nella citata lett. C della ordinanza n. 1044 sia accompagnata dalla

indicazione anche di altri parametri), si risolve essenzialmente nella

denuncia di violazione del principio di eguaglianza, violazione sulla

cui esclusione la Corte fondò la sua decisione di rigetto nella

sentenza n. 64 del 1982.

7. - Ben altra considerazione deve essere invece accordata ad altre

motivazioni alle quali il tribunale di Torino ha affidato la sua

istanza di accoglimento, e che lo stesso tribunale ha riferito, nei due

citati capi del dispositivo della sua ordinanza, agli artt. 24, primo

comma e 3, primo comma, 2, 29, primo comma, e 30, commi primo, terzo e

quarto, della Costituzione.

La Corte ritiene peraltro che, mentre dall'art. 30, comma primo,

della Costituzione si possono prendere le mosse solo per sottolineare

l'importanza, che dal precetto si desume, del rapporto naturale di

filiazione, al fine dei diritti-doveri che ne derivano (avendo la

stessa Corte avuto occasione nella sentenza n. 118 del 1974, di

affermare che per l'applicazione dell'art. 30 della Costituzione

occorre che "siano determinati, cioè individuati" i genitori),

l'attenzione deve essere concentrata sulla irrazionalità della

limitazione, anzi dell'esclusione, nel caso della scoperta

dell'adulterio oltre un anno dopo la nascita del figlio, del diritto

del padre ad avvalersi della facoltà, che l'art. 235 c.c. gli

attribuisce, di provare "che il figlio presenta caratteristiche

genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto

padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità".

In questo caso si può dire che l'azione sia inutiliter data con

patente violazione non tanto del diritto di difesa (art. 24, comma

secondo, della Costituzione), quanto del diritto di agire in giudizio

(art. 24, primo comma).

È opportuno, a questo punto, sottolineare che il rilievo

attribuito dal legislatore del 1975, nel nuovo testo dell'art. 235

c.c., all'adulterio della moglie come elemento che facoltizza la prova

dell'esclusione della paternità, sta nel fatto che, mentre nella legge

precedente l'adulterio era rilevante solo se accompagnato

dall'occultamento della gravidanza e della nascita, nel nuovo testo

l'adulterio diventa rilevante da solo. Quindi due ipotesi: adulterio o

occultamento della gravidanza e della nascita. Rispetto alla seconda

ipotesi, il termine accordato al marito per proporre l'azione di

disconoscimento decorre sì dal giorno della nascita o, quando il

marito era lontano, dal giorno del suo ritorno, ma "in ogni caso se

egli prova di non avere avuta notizia della nascita in detti giorni, il

termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia" (art. 244,

secondo comma, c.c.).

Rispetto alla prima ipotesi (adulterio), la data di conoscenza non

conta più, oppure gratuitamente si presume iuris et de iure quella

della nascita o quella della conoscenza di essa. E ciò non soltanto è

palesemente irragionevole, ma non appare conciliabile con

l'insegnamento della Corte (sentenza n. 14 del 1977) che "la garanzia

di cui all'art. 24 della Costituzione deve estendersi alla

conoscibilità del momento di decorrenza del termine stesso al fine di

assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza".

8. - Come osserva il tribunale di Torino, sul piano

dell'esperienza, l'adulterio è fatto la cui conoscenza può essere

preclusa per lungo tempo. Di ciò ha certamente tenuto conto il

legislatore quando ha fatto decorrere il termine per l'azione di

disconoscimento da parte del figlio divenuto maggiorenne dalla

"conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento".

Perché per il padre la data di tale conoscenza diventa del tutto

irrilevante? Si può osservare, come ha fatto la Corte nella sentenza

n. 64 del 1982, che in ciò non si concreti una violazione del

principio di eguaglianza, ma è difficile negare la oggettiva

irrazionalità della disposizione che impedisce al padre di proporre il

disconoscimento dopo essere venuto a conoscenza dell'adulterio, cioè

dopo l'avvenimento da cui nasce il suo diritto di azione.

Né per giustificare questo sostanziale diniego del diritto di

agire appare sufficiente il rilievo secondo cui la conoscenza della

nascita sia un evento di meno aleatoria prova rispetto a quello di

conoscenza dell'adulterio.

Un'ulteriore e più puntuale riflessione sul tema porta a

considerare che la prova della conoscenza della nascita (quando questa

sia stata tenuta celata al marito che era lontano, anche dopo il suo

ritorno) possa, in ipotesi, essere altrettanto difficile di quella

dell'adulterio.

E, del resto, che non si tratti di prova sempre "aleatoria", e

perciò inammissibile, lo riconosce lo stesso legislatore quando

ammette il marito a quella prova, purché entro un anno dalla

conoscenza della nascita del figlio.

9. - Si è già più innanzi sottolineato come una delle ragioni

che inducono la Corte al riesame della questione, sia la ulteriore

evoluzione della coscienza collettiva nel senso della accordata

preminenza del fatto della procreazione sulla qualificazione giuridica

della filiazione. Questa preminenza non costituisce sopraffazione, né

tanto meno negazione del valore legittimità, posto che di legittimità

in senso sostanziale metagiuridico si può parlare solo quando

l'apparenza del rapporto di filiazione corrisponde alla realtà della

procreazione. Il legislatore del 1975 che, anche in relazione alla

sicurezza della prova negativa della paternità assicurata dal

progresso scientifico, ha allargato la possibilità di far valere la

verità sull'apparenza, pur con uno sbarramento - quello appunto

relativo alla decorrenza del termine - estraneo alla logica di

quell'allargamento; il legislatore del 1983 che, come si è già

ricordato, ha ulteriormente operato, accordando l'azione nell'interesse

del minore infrasedicenne al P.M., nel senso di favorire ulteriormente

il perseguimento del valore verità, non hanno fatto che seguire la

evoluzione della coscienza collettiva sempre più sensibile a quel

valore. La Corte ritiene ancora una volta di poter anticipare il

legislatore cogliendo quella evoluzione e armonizzando con i principi

costituzionali l'istituto del disconoscimento della paternità.

10. - Nel quadro di questi valori appartenenti alla odierna

coscienza sociale va considerato anche l'interesse del figlio e della

sua protezione con riferimento non già all'ipotesi di filiazione non

contestata, ma alla ipotesi che, accertato l'adulterio nel tempo del

concepimento, nasca la possibilità di una prova che escluda la

paternità del padre apparente. Da quel momento, o peggio ancora

quando, come nel caso esaminato dal tribunale di Torino, che è

emblematico ma non inconsueto, la prova legale negativa della

paternità stabilita nell'art. 235 sia incontestabilmente raggiunta;

quando non soltanto la madre, la cui sola dichiarazione è irrilevante,

ma il curatore nominato dal tribunale chiede nell'interesse del minore

che la domanda sia accolta (tanto che il tribunale di Torino si è

posto, risolvendolo negativamente, il quesito se quella richiesta non

equivalesse all'istanza posta dal curatore nell'interesse del figlio

minore - art. 244, terzo comma, c.c.), è assai difficile considerare

corrispondente all'interesse materiale e spirituale del figlio la

coatta continuazione di rapporti familiari già distrutti.

Queste considerazioni tranquillizzano la Corte sulle conseguenze di

una dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 244, secondo comma,

c.c., nella parte in cui non prevede che per il marito il termine

dell'azione di disconoscimento di cui al n. 3 dell'art. 235 c.c.

decorre dalla conoscenza dell'adulterio della moglie nel tempo del

concepimento, conclusione che comunque è comandata dalla accertata

irragionevole violazione del diritto di agire.

11. - L'accoglimento delle questioni nei termini suesposti dispensa

la Corte dall'esaminare specificamente altri profili di

incostituzionalità pure indicati dal giudice a quo.

12. - Come si è ricordato in narrativa, il tribunale di Torino ha

rimesso alla Corte, nel caso di accoglimento, la estensione della

pronunzia, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, al caso che il padre

voglia agire in disconoscimento a causa di impotenza "anche se soltanto

di generare". La Corte, data la non totale identità dei casi, ritiene

di mantenere la pronuncia nei limiti della rilevanza, cioè dell'azione

di disconoscimento per adulterio.

Il tribunale di Torino chiede inoltre alla Corte di esaminare,

sempre nel caso di accoglimento, l'ipotesi di un'efficacia della

dichiarazione di incostituzionalità estesa ai giudizi già definiti.

Ma è evidente l'impossibilità, di accogliere una simile istanza.

13. - Nelle due conformi ordinanze nn. 214 e 313 del reg. ord.

1984, il tribunale di Genova dubita della legittimità costituzionale,

per contrasto con l'art. 30, secondo cpv. ("la legge assicura ai figli

nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile

con i diritti dei membri della famiglia legittima"), dell'art. 263 c.c.

"nella parte in cui non prescrive termini brevi di decadenza per

l'esercizio dell'azione e nella parte in cui sancisce

l'imprescrittibilità dell'azione medesima". Da ciò deriva infatti,

secondo il tribunale rimettente, che il figlio naturale "può vedersi

privato, ad libitum, in qualsiasi momento della vita, del proprio stato

da parte dell'autore del riconoscimento", mentre il figlio legittimo

non può essere disconosciuto se non in termini brevi di decadenza per

l'esercizio dell'azione.

Occorre ricordare che l'art. 263 c.c. vige nel testo precedente

alla novella n. 151 del 1975, cioè fu dettato dal legislatore del 1942

quando i casi di riconoscibilità dei figli nati fuori del matrimonio

erano assai più limitati, essendo esclusa la riconoscibilità dei

figli adulterini.

Il tribunale di Genova censura la imprescrittibilità dell'azione

di disconoscimento e chiede in sostanza che la Corte

all'imprescrittibilità sostituisca "termini brevi di decadenza per

l'esercizio dell'azione". E benché richiami, nella sua prospettazione,

la diversa previsione legislativa relativa al disconoscimento dei figli

legittimi, invoca il solo parametro dell'art. 30 della Costituzione.

A prescindere dalla difficoltà di stabilire un razionale dies a

quo per il termine invocato, (infatti il riconoscimento del figlio

naturale è un atto di volontà corrispondente normalmente ma non

sempre alla convinzione di chi lo opera di essere il genitore naturale,

sicché il detto dies a quo potrebbe essere non quello della conoscenza

di fatti che escludono la paternità naturale, bensì quello del

pentimento di chi ha operato il riconoscimento), sta la decisiva

considerazione che non la Corte, ma solo il legislatore, potrebbe

stabilire la durata del termine da sostituire all'imprescrittibilità

disposta dall'art. 263 c.c..

Trattasi, quindi, secondo la costante giurisprudenza della Corte,

di questione inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 244, secondo

comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso

previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine

dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia

venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 263 del codice civile, sollevata dal tribunale

di Genova con le due ordinanze di cui in epigrafe in riferimento

all'art. 30, secondo capoverso, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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