Codice civile

Art. 265 c.c. — Impugnazione per violenza

[1]Il riconoscimento puo' essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza e' cessata.

[2]Se l'autore del riconoscimento e' minore, l'azione puo' essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'eta' maggiore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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  • L'art. 265 del precedente testo ammetteva la trasmissibilità dell'azione per l'impugnazione del riconoscimento per violenza o per incapacità derivante da interdizione giudiziale soltanto in favore degli eredi. In considerazione degli apprezzabili interessi morali che possono giustificare l'esperimento di quest'azione, il nuovo testo (art. 267) ammette la trasmissibilità, oltre che, agli eredi, anche ai discendenti e agli ascendenti di chi ha fatto il riconoscimento impugnabile.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 145

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art265 · fonte del testo

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