Codice civile

Art. 264 c.c. — Impugnazione da parte del figlio minore

L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita' puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di eta' inferiore.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È stata modificata la disposizione del progetto, riguardante la impugnazione del riconoscimento da parte del riconosciuto in stato di minore età o di interdizione. Essa aveva dato luogo a critiche, perchè negava al minore riconosciuto la facoltà di provocare, l'autorizzazione per promuovere l'impugnazione del riconoscimento. Nel modificare la norma non è stata però accolta la formula che era stata proposta, perchè questa, letteralmente intesa, avrebbe senz'altro ammesso l'interdetto e l'infante a impugnare il riconoscimento. Il testo (art. 264) stabilisce che l'autorizzazione a instaurare il giudizio può essere concessa dall'autorità giudiziaria su istanza dello stesso minore che abbia compiuto gli anni sedici o del pubblico ministero; il giudizio è in ogni caso promosso dal curatore speciale nominato dalla stessa autorità giudiziaria. Superflua è sembrata, invece, la previsione dell'istanza da parte dei terzi interessati; perchè, se si tratta di un interesse proprio del terzo, questi potrà in proprio nome impugnare il riconoscimento ai sensi dell'art. 263; se si tratta di un interesse del minore, il terzo potrà eccitare il pubblico ministero per la richiesta dell'autorizzazione. Quanto all'autorità competente a concedere l'autorizzazione, si è creduto opportuno conservare la competenza del tribunale, seguendo il criterio generale di prescrivere l'intervento di questo giudice per gli atti di maggiore importanza.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 144

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. 57 parole tolte, 38 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Colui che e' stato riconosciuto non puo', durante la minore eta' o lo stato d'interdizione per infermita' di mente, impugnare il riconoscimento.

tolto: Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglioaggiunto: L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita' puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del aggiunto: figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o tolto: del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio tolto: o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di eta', puo' dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore specialeaggiunto: , quando si tratti di figlio di eta' inferiore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art264 · fonte del testo

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