Corte costituzionale

Ordinanza n. 388/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74 della legge

4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento

dei minori), promosso con ordinanza emessa il 1° giugno 1983 dal

Tribunale per i minorenni di Catania, iscritta al n. 1256 del

registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 91- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 1° giugno 1983 nel

procedimento relativo al minore Agatino Ronsisvalle, riconosciuto

alla nascita dalla madre Elena Ronsisvalle, il Tribunale per i

minorenni di Catania ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983 n. 184, in

riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata - nella

parte in cui non prevede per i minori, il cui riconoscimento da parte

di persona coniugata avvenga dopo il riconoscimento dell'altro

genitore, l'obbligo di segnalazione da parte dell'Ufficiale dello

stato civile al tribunale per i minorenni e il correlativo

potere-dovere di detto tribunale di provvedere ai necessari

accertamenti - violerebbe gli indicati parametri costituzionali in

quanto: a) creerebbe, in contrasto con il principio di uguaglianza,

un'ingiustificata disparità di trattamento tra i minori i quali,

prima che dalla persona coniugata, non siano stati riconosciuti da

alcun genitore, e i minori già riconosciuti dall'altro genitore; b)

anziché proteggere l'infanzia, (art. 31 Cost.), affiderebbe il

destino dei bambini nati fuori del matrimonio all'eventuale

riconoscimento non veridico da parte di soggetti inadatti al ruolo di

genitori adottivi;

che avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, mentre

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri

concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che la norma impugnata è collegata all'intento

legislativo - certamente non irrazionale - di limitare, ai fini di

tutela della vita intima delle persone, il dovere di segnalazione

dell'ufficiale dello stato civile e il potere-dovere di indagine del

tribunale soltanto al caso, previsto dalla stessa norma, del minore

già riconosciuto da un genitore, ossia all'ipotesi in cui il

riconoscimento del minore da parte di persona coniugata avvenga in

circostanze tali da render possibile un dubbio sulla veridicità del

riconoscimento stesso;

che la situazione suddetta del minore non riconosciuto da nessun

genitore è palesemente diversa da quella del minore già

riconosciuto da un genitore, il quale, a norma dell'art. 263 cod.

civ., è legittimato ad impugnare per non veridicità il

riconoscimento successivo, rendendo così inutile l'intervento dei

pubblici poteri, da ridurre sempre al minimo nel diritto di famiglia;

che, d'altra parte, il richiesto ampliamento dei poteri del

giudice minorile non equivarrebbe certo ad una più intensa

protezione dell'infanzia, potendo anzi risolversi in un pregiudizio

per il minore e così anche in una lesione del diritto alla

riservatezza;

che, per le suesposte ragioni, deve evidentemente escludersi

ogni contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 31, comma

secondo, Cost.;

che, in conclusione, la questione si appalesa manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983 n. 184

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 31, comma secondo, Cost.,

dal Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:388 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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