Corte costituzionale

Sentenza n. 625/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice

civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 giugno 1984 dal Tribunale di Lucca nel

procedimento civile vertente tra Marsili Luigi e Pendibene Roberto ed

altre, iscritta al n. 1139 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59- bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 21 ottobre 1986 dal Tribunale di Ravenna

nel procedimento civile vertente tra Bisulli Colombo e Benini

Jonathan ed altri, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 5 giugno 1984 il Tribunale di Lucca, nel

procedimento civile vertente tra Marsili Luigi e Pendibene Roberto e

altre, sollevava questione di legittimità costituzionale, in

relazione all'art. 29 della Costituzione, dell'art. 263, secondo

comma, del codice civile, nella parte in cui ammette l'impugnativa

del riconoscimento, anche dopo l'avvenuta legittimazione, da parte di

chiunque vi abbia interesse, senza limiti di tempo.

Tale impugnativa, osserva il giudice a quo, una volta accolta,

porrebbe nel nulla sia la legittimazione che il riconoscimento, col

risultato che il minore verrebbe a perdere non solo lo status di

figlio legittimo, ma anche quello di figlio naturale riconosciuto. Un

riconoscimento in contrasto con lo status di figlio legittimato è

oggi precluso dallo art. 253 del codice civile (nel testo modificato

dalla legge 19 maggio 1975, n. 151): con tale norma, secondo il

giudice a quo, il legislatore ha inteso tutelare la famiglia

legittima "privilegiando i vincoli di affetto rispetto a quelli di

sangue che non hanno dato buona prova". Viceversa l'art. 263 del

codice civile, ammettendo l'impugnativa del riconoscimento, anche

dopo la legittimazione, da parte di chiunque vi abbia interesse,

consente di sottrarre il minore alla famiglia legittima "per

ricondurlo, nella migliore delle ipotesi, in una situazione deteriore

di figlio naturale di genitori che hanno vincoli matrimoniali con

persone diverse".

Pertanto l'incompatibilità tra le due norme (artt. 253 e 263,

secondo comma, cod. civ.), concretandosi in un pregiudizio gravissimo

per il minore che ha acquistato lo status di figlio legittimo, si

risolve, secondo il giudice a quo, nella violazione dell'art. 29

della Costituzione, che garantisce e tutela i diritti della famiglia

legittima fondata sul matrimonio e quindi anche la condizione dei

minori che da quel matrimonio hanno tratto la fonte della loro

legittimazione. Insomma il favor legitimitatis deve, ad avviso del

giudice a quo, prevalere sul favor veritatis quando ad impugnare il

riconoscimento sia un terzo estraneo al nucleo familiare.

L'ordinanza si richiama in proposito alla sentenza di questa Corte

n. 70 del 23 giugno 1965, ove, in sede di esame del rapporto tra i

diritti del preteso padre naturale e i diritti costituzionali del

figlio che ha ormai acquistato lo status di figlio legittimo, si è

stabilito che l'incertezza sullo status ha di per sé effetti

negativi sulla formazione della personalità del minore ed è causa

di grave turbamento in seno alla famiglia legittima nella quale il

minore stesso è inserito.

2. - Con ordinanza del 21 ottobre 1986 il Tribunale di Ravenna,

nel procedimento civile vertente tra Bisulli Colombo e Benini

Jonathan ed altri, sollevava, in termini sostanzialmente analoghi,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo

comma, del codice civile, in riferimento, oltre che all'art. 29,

anche all'art. 30 della Costituzione, che riconosce e garantisce pari

tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori dal matrimonio ed ai

figli legittimi. Osserva in proposito il giudice a quo, richiamando

anche l'art. 261 del codice civile, che la riforma del diritto di

famiglia è stata improntata alla equiparazione dei diritti dei figli

naturali riconosciuti rispetto a quelli dei figli legittimi. Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze in epigrafe pongono identiche questioni, che

vanno decise con unica sentenza.

2. - Il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 5 giugno 1984 (R.O.

n. 1139/1984), e il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 21

ottobre 1986 (R.O. n. 828/1986), sollevano questione di legittimità

costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice civile, nella

parte in cui ammette l'impugnativa del riconoscimento per difetto di

veridicità, anche dopo la legittimazione, da parte di chiunque vi

abbia interesse, per il dubbio ch'esso contrasti a) con l'art. 29

della Costituzione, che garantisce e tutela i diritti della famiglia

legittima fondata sul matrimonio e quindi anche la condizione dei

minori, che da quel matrimonio hanno tratto la fonte della loro

legittimazione e b) con l'art. 30 della Costituzione, che riconosce e

garantisce pari tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori del

matrimonio e a quelli legittimi.

3. - La questione non è fondata.

I giudici a quibus istituiscono un confronto tra l'art. 263 e

l'art. 253 del codice civile. Il primo consente l'impugnazione del

riconoscimento, per difetto di veridicità, all'autore del

riconoscimento, a colui che è stato riconosciuto e a chiunque vi

abbia interesse anche dopo la legittimazione e senza limite di tempo.

Il secondo vieta il riconoscimento in contrasto con lo stato di

figlio legittimo o legittimato.

Le due norme sarebbero ispirate da opposte e confligenti

finalità.

L'art. 253 del codice civile mirerebbe a tutelare la famiglia

degli affetti, nella quale la persona si trova in qualità di figlio

legittimo o legittimato, anche contro il legame del vero sangue.

L'art. 263 del codice civile, al contrario, minaccerebbe

permanentemente, data l'imprescrittibilità dell'azione, anche ad

opera di un terzo estraneo, l'unità della famiglia, sottraendovi il

figlio legittimato per condurlo nella deterior condicio di figlio

naturale non riconosciuto, dato che l'impugnativa del riconoscimento,

per difetto di veridicità, caduca ad un tempo riconoscimento e

legittimazione.

Delle due norme, l'una, l'art. 253 del codice civile, sarebbe

espressione di valori costituzionali, quali quelli contenuti

nell'art. 29 della Costituzione, che riconosce i diritti della

società familiare fondata sul matrimonio, e nello art. 30 della

Costituzione, che assicura ogni tutela giuridica e sociale ai figli

nati fuori del matrimonio, compatibilmente con i diritti dei membri

della famiglia legittima. L'altra, l'art. 263 del codice civile,

apparirebbe in contrasto con detti precetti costituzionali.

4. - Nella prospettazione dei giudici a quibus, l'art. 253 del

codice civile funziona come tertium comparationis tra l'impugnato

art. 263 del codice civile e i parametri costituzionali invocati.

Ma le due norme non sono tra loro comparabili, perché regolano

oggetti non omogenei: a) il riconoscimento da parte di un genitore

esterno alla famiglia nella quale il figlio vive nello status di

legittimo o legittimato; b) l'impugnazione del riconoscimento per

difetto di veridicità, da parte del genitore che ha già effettuato

il riconoscimento, del figlio riconosciuto e del terzo che vi abbia

interesse.

Non è pertanto causa di contrasto se l'una, l'art. 253 del codice

civile, è ispirata al favor per la stabilità della famiglia

legittima - ed entro di essa dello stato di figlio legittimo o

legittimato - e l'altra, l'art. 263 del codice civile, al favor per

l'accertamento della verità biologica del rapporto di filiazione.

A diversi e indipendenti fini dirette, esse sono secondo ragione

diversamente orientate: se può essere provata la falsità del

riconoscimento proprio o altrui, non può ovviamente essere più

oltre garantita la stabilità di una finzione, quale si riduce nella

specie la filiazione legittimata; se, invece, si volesse procedere ad

un riconoscimento senza la previa dimostrazione del difetto di

veridicità di quello altrui, è giusto che debba prevalere su di

esso - fino ad impedirlo come inammissibile - la conservazione dello

status di figlio legittimato.

5. - Entrambi i giudici a quibus sospettano la incostituzionalità

dell'art. 263 del codice civile nella parte in cui "ammettendo

l'impugnativa del riconoscimento, anche dopo la legittimazione, da

parte di chiunque vi abbia interesse, consente di sottrarre il minore

alla famiglia legittima, per riportarlo, nella più favorevole delle

ipotesi, nella situazione deteriore di figlio naturale di genitori

che hanno vincoli matrimoniali con persone diverse".

Ma il minore è parimenti privato della famiglia legittima quando

sia il genitore ad impugnare la veridicità del suo proprio

riconoscimento o quando sia egli stesso, il minore riconosciuto, a

promuovere l'impugnativa.

Ciascuno dei tre legittimati ad impugnare per difetto di

veridicità il riconoscimento - l'autore medesimo del riconoscimento,

il riconosciuto e il terzo - determina lo stesso effetto dell'uscita

del minore dalla famiglia ove egli si trova in forza del

riconoscimento e susseguente legittimazione. Non si può dunque far

risalire l'effetto, che si presume violare valori costituzionali,

solo all'impugnativa del terzo.

È tutta intera la norma che andrebbe allora indubbiata. Ma si è

visto già sopra che, dei parametri costituzionali invocati, l'art.

29 della Costituzione non può avere forza per sostenere un vincolo

familiare che non sia contemporaneamente naturale e legale.

Quanto al secondo parametro, l'art. 30, terzo comma, della

Costituzione, che garantisce tutela ai figli nati fuori del

matrimonio, anch'esso non ha forza di conservare ai riconosciuti e

legittimati la intangibilità dello status acquisito, se questo venga

privato del fondamento della verità della filiazione.

Questa Corte ha già altra volta osservato che la evoluzione della

coscienza collettiva, che il legislatore del 1975, nel riformare il

diritto familiare, ha inteso interpretare, accorda preminenza al

fatto della procreazione sulla qualificazione giuridica della

filiazione: "questa preminenza non costituisce sopraffazione, né

tanto meno negazione del valore legittimità, posto che di

legittimità in senso sostanziale metagiuridico si può parlare solo

quando l'apparenza del rapporto di filiazione corrisponde alla

realtà della procreazione" (sent. n. 134/1985).

Diritto e natura dunque non possono contrapporsi, quando è in

discussione il vincolo genetico, in base al principio "civilis ratio

iura naturalia corrumpere non potest".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice

civile, sollevata, in riferimento all'art. 29 della Costituzione, dal

Tribunale di Lucca con ordinanza del 5 giugno 1984 (R.O. n.

1139/1984) e, in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione,

dal Giudice istruttore del Tribunale di Ravenna con ordinanza del 21

ottobre 1986 (R.O. n. 828/1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:625 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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