Corte costituzionale

Sentenza n. 158/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1990 dal

Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Pifferi

Luciano e Pifferi Lucio, iscritta al n. 707 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47,

prima serie speciale dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio d'impugnazione per difetto di veridicità

del riconoscimento di figlio naturale, il Tribunale di Bolzano, con

ordinanza emessa il 21 settembre 1990, ha sollevato, in relazione

agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, nella

parte in cui sancisce l'imprescrittibilità dell'azione de qua.

Il giudice rimettente individua un primo profilo d'illegittimità

nella violazione dell'art. 3, ponendo come tertium comparationis la

diversa disciplina dettata dall'art. 244 del codice civile (che, per

l'azione di disconoscimento della paternità da parte del marito,

prevede il termine di decadenza di un anno).

Il confronto evidenzierebbe una disparità non giustificata dalla

"differenza tra i due status di figlio naturale e di figlio

legittimo, che non sembrano differenziarsi per una prevalenza solo

nel primo caso di un preminente interesse alla verità carnale dello

stato di figlio, anzi solo nel primo caso si fa capo costantemente ad

un atto volontario di assunzione delle obbligazioni e dei doveri di

padre, ex art. 261 del codice civile, ove nel secondo caso la

paternità può risultare da dichiarazioni di altre persone, a cui il

padre legittimo soggiace".

In secondo luogo, la norma impugnata, nel consentire "la pratica

retrattazione" di un riconoscimento falso, finirebbe per vulnerare

l'art. 2 della Costituzione rendendo possibile l'"arbitrario svincolo

del recogniscente" dai doveri inderogabili di solidarietà economica

e sociale, richiamati anche dalla Convenzione internazionale dei

diritti dell'uomo (ed in proposito verrebbe in rilievo l'art. 10

della Costituzione).

Infine, parrebbero al giudice a quo anche lesi i parametri di cui

agli artt. 29 e 30 della Costituzione per il pregiudizio che i

diritti inviolabili dei figli riceverebbero dalla possibilità

riconosciuta ai genitori di "svincolarsi dai doveri familiari". Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 21 settembre 1990

(R.O. n. 707 del 1990), solleva, in riferimento agli artt. 2, 10, 29

e 30, nonché 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 263 del codice civile, per disparità di

trattamento rispetto ai termini di proposizione dell'azione di cui

all'art. 244 del codice civile.

2. - Il Tribunale rimettente, dato il caso di specie di

impugnativa per difetto di veridicità da parte dell'autore del

riconoscimento, da sempre consapevole della falsità della

filiazione, imputa alla norma di cui all'art. 263 del codice civile

di consentire la "retrattazione di un volontario e cosciente

riconoscimento falso, con violazione dei diritti fondamentali

inviolabili dell'uomo nella formazione sociale-famiglia, ove si

svolge la sua personalità, ed arbitrario svincolo del recogniscente

dai doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale"

volontariamente assunti, con ciò violandosi l'art. 2 della

Costituzione.

Tali doveri inderogabili sono individuati in corrispondenza con:

a) il diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui

all'art. 8 della Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e per il quale

varrebbe il richiamo in Costituzione tramite l'art. 10; b) i diritti

dei componenti della società familiare nei confronti reciproci, dei

terzi e dello Stato, come risultano nei precetti di cui agli artt. 29

e 30 della Costituzione, con particolare specificazione nel diritto

all'educazione dei figli verso i genitori.

2.1 - La prospettazione della questione non è da condividersi.

Essa muove dalla petizione di principio che il riconoscimento del

figlio naturale debba essere irretrattabile da parte del suo autore.

La storia della norma censurata, al contrario, registra come un

progresso la legittimazione ad agire per difetto di veridicità

estesa allo stesso autore del riconoscimento.

L'art. 339 del Codice Napoleone prevedeva l'impugnativa per il

falso riconoscimento solo da parte dei terzi e il legislatore

italiano del 1865, nell'art. 188 del codice civile, vi aggiungeva il

figlio, volendosi con ciò escludere che il padre o la madre

potessero far valere un proprio interesse alla veridicità della

riconosciuta filiazione in quanto autori dell'atto di agnizione.

Gli interpreti giustificavano tale esclusione in due modi: a) o

costruendo il riconoscimento come confessione e derivando da questa

la irrevocabilità (argom. ex art. 1360 codice civile 1865 = art.

2732 codice civile vigente); b) o deducendo dal principio nemo

auditur turpitudinem suam allegans il divieto per l'autore del

riconoscimento di provare il proprio mendacio.

Dopo che la dottrina aveva superato la identità tra

riconoscimento e confessione e considerato il mendacio non più un

ostacolo all'impugnativa da parte del falso genitore, il legislatore

del 1942 dava luogo al tenore del vigente art. 263 del codice civile

che legittima all'azione anche l'autore del riconoscimento.

Come si legge nella Relazione del Guardasigilli, il legislatore

civile adottò "il principio di ordine superiore che ogni falsa

apparenza di stato deve cadere".

In forza di questo principio superiore, il legislatore civile

consapevolmente rifiutò di limitare la legittimazione alla

impugnativa al solo autore del riconoscimento in buona fede,

escludendone quello in male fede, e scegliendo di non sanzionare per

costui con la irretrattabilità il disvalore del comportamento

subbiettivo.

Ciò significa che l'autore del falso riconoscimento,

indipendentemente dalla sua buona o mala fede, è oggettivamente

utilizzabile come strumento di caducazione di uno status costituito

contro verità. Anzi, mentre a fondamento della legittimazione

all'impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità del

riconosciuto o del terzo sono individuabili posizioni di interesse

personale, sia morale sia patrimoniale, nella legittimazione

dell'autore del mendacio può residuare soltanto l'interesse

disinteressato alla verità, mero pentimento per la falsità

dichiarata.

2.2 - Data la irrilevanza della condizione subbiettiva dell'autore

del falso riconoscimento perché si realizzi l'interesse oggettivo

dell'ordinamento alla verità dello status personale di filiazione,

non può farsi valere lo scioglimento dai vincoli assunti dal pseudo-genitore verso il preteso figlio ( ex art. 261 del codice civile)

come causa del contrasto con l'art. 2 della Costituzione.

L'inderogabilità dei doveri di solidarietà ivi richiamati, nella

specifica formazione sociale costituita dalla famiglia, di cui agli

artt. 29 e 30 della Costituzione, non è invocabile quando il legame

familiare venga meno perché privato del fondamento della verità

della filiazione.

Né quel legame è automaticamente surrogabile in equivalenza con

l'altro della c.d. famiglia degli affetti, dato che quello è

radicato legalmente in una dichiarazione di scienza rivelativa della

procreazione, e questo invece in un atto di volontà, che ha per

presupposto l'assenza di un vincolo di sangue.

I parametri costituzionali invocati non hanno forza per

subordinare e modificare il principio dell'ordinamento che modella la

norma, di cui all'art. 263 del codice civile.

3. - Il profilo di disparità di trattamento tra il figlio

naturale riconosciuto, permanentemente esposto alla perdita del

proprio status, data la imprescrittibilità dell'azione ex art. 263

del codice civile, e il figlio legittimo, per il cui disconoscimento

il padre dispone di azione sottoposta a termine di decadenza annale

ex art. 244 del codice civile, non sussiste.

Le due situazioni non sono comparabili, dato che per la prima, come

s'è detto, vale il principio superiore che ogni falsa apparenza di

status deve cadere, da cui la imprescrittibilità dell'azione; per la

seconda vale la presunzione pater est is quem iustae nuptiae

demonstrant superabile solo - per il favor legitimitatis - con la

decadenza nel breve termine di un anno dell'azione di

disconoscimento.

Non può ignorarsi che alla coscienza collettiva, mutando il

rapporto di valore tra appartenenza familiare e isolata identità

individuale, potrebbe apparire eccessivamente rigorosa la

imprescrittibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento non

veridico qualora si volesse bilanciare la incertezza della durata

dello status del riconosciuto con l'interesse sociale alla sua

verità. Su analoga questione questa Corte ha già statuito che non

il giudice delle leggi, ma "solo il legislatore potrebbe stabilire la

durata del termine da sostituire all'imprescrittibilità disposta

dall'art. 263 del codice civile" (sentenza n. 134 del 1985).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 263 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt.

2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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