Corte costituzionale

Sentenza n. 112/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1997 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263, del codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1996 dal tribunale

di Napoli nel procedimento civile vertente tra Dama Rosanna (n.q.) e

Caterino Aldo, iscritta al n. 1141 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Dama Rosanna (n.q.) e di Caterino

Aldo;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1997 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Udito l'avvocato Erminia Delcogliano per Caterino Aldo.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento di impugnazione del

riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità, il

tribunale di Napoli, con ordinanza in data 21 giugno 1996, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 263

del codice civile, nella parte in cui non prevede che l'impugnazione

in esame possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice

rispondente all'interesse del minore.

Il giudice rimettente, dopo aver premesso che una declaratoria di

non veridicità del riconoscimento, cui conseguirebbe

l'allontanamento del minore dal contesto familiare, potrebbe

risultare gravemente pregiudizievole all'interesse del medesimo

minore, osserva che una decisione, la quale non consideri il

preminente interesse del minore alla conservazione dell'attuale

status, si risolverebbe nella mera certificazione della

corrispondenza tra il dato naturale e la situazione giuridica, senza

alcuna valutazione dell'esigenza di tutela del minore, che trova

invece un solido fondamento nei principi stabiliti dagli artt. 2, 3,

30 e 31 della Costituzione.

Ad avviso del rimettente, l'evidente lacuna normativa dell'art.

263 del codice civile può essere superata unicamente attraverso un

intervento della Corte costituzionale, che attribuisca al tribunale

il potere di valutare, nel merito, la rispondenza dell'azione

all'interesse del minore, consentendo di rigettare o di dichiarare

inammissibile la stessa nell'ipotesi in cui, pur sussistendo tutti i

presupposti normativi, gli effetti dell'accoglimento possano

rivelarsi pregiudizievoli per il minore.

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituito il

curatore speciale del minore, nominato dal tribunale per i minorenni

per l'impugnazione del riconoscimento, ai sensi dell'art. 74 della

legge 4 maggio 1983, n. 184, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile e infondata.

Sostiene il curatore che l'interesse pubblico alla certezza degli

status familiari, intesa quale rispondenza tra la realtà formalmente

accertata e la realtà sostanziale, è privilegiato rispetto

all'interesse privato e che comunque non vi è alcuna divergenza tra

il detto interesse pubblico e quello del minore, poiché a

quest'ultimo deve essere garantita un'identità reale, conforme a

quella effettiva.

La norma censurata soddisfa quindi il diritto primario del minore

alla certezza della propria identità e persegue il suo stesso

interesse.

3. - Si è costituito anche il convenuto nel giudizio a quo,

rilevando a sua volta come la necessità di privilegiare l'interesse

del minore sia stata affermata dal legislatore nelle diverse azioni

in materia di riconoscimento di figli naturali, quali quelle previste

dagli artt. 250, 251 e 252 del codice civile, e ricordando come la

stessa Corte costituzionale in diverse pronunce abbia attribuito

preminente rilievo all'interesse del minore (sentenze nn. 303 del

1996, 429 del 1991 e 341 del 1990).

La detta parte, pur ritenendo che una corretta interpretazione

degli artt. 263 e 264 del codice civile e dell'art. 74 della legge n.

184 del 1983 consenta al giudice di valutare l'interesse del minore,

ha comunque chiesto l'accoglimento della questione. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli

artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 263 del codice civile, nella parte in cui

non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio

minorenne per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando

sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore stesso.

2. - Ad avviso del tribunale rimettente, la norma censurata, che

non considera in alcun modo il preminente interesse del minore alla

conservazione dell'ambiente familiare nel quale è inserito, si

porrebbe in contrasto con gli indicati parametri costituzionali,

espressione delle esigenze di tutela dei minori.

3. - La questione non è fondata.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (sentenza n. 158

del 1991), l'impugnazione del riconoscimento per difetto di

veridicità è ispirata al "principio di ordine superiore che ogni

falsa apparenza di stato deve cadere", in quanto nella verità del

rapporto di filiazione è stato individuato un valore necessariamente

da tutelare. L'attribuzione della legittimazione ad agire anche

all'autore in mala fede del falso riconoscimento e la

imprescrittibilità dell'azione dimostrano infatti come il

legislatore, nel conformare l'istituto in esame, abbia voluto

privilegiare il favor veritatis, in funzione di un'imprescindibile

esigenza di certezza dei rapporti di filiazione.

La tutela della verità deve porsi in relazione anche alla

necessità di impedire che attraverso fraudolenti atti di

riconoscimento siano eluse le norme in materia di adozione, poste ad

esclusiva tutela dei minori. Il legislatore, infatti, per contrastare

il diffondersi di prassi illecite, ha ritenuto di dover istituire un

sistema di controllo degli atti di riconoscimento, effettuati da

parte di persona coniugata, di figli naturali non riconosciuti

dall'altro genitore, attribuendo al Tribunale per i minorenni, ai

sensi dell'art. 74 della legge n. 184 del 1983, il potere di disporre

opportune indagini al fine di accertare la veridicità del

riconoscimento e, conseguentemente, il potere di nominare al minore

un curatore speciale per l'impugnazione del riconoscimento, in

presenza di fondati motivi per ritenere che questo non sia veritiero.

La finalità così perseguita dal legislatore deve individuarsi

proprio nell'attuazione del diritto del minore all'acquisizione di

uno stato corrispondente alla realtà biologica, ovvero, qualora ciò

non sia possibile, all'acquisizione di uno stato corrispondente a

quello dei figli legittimi, ma solo attraverso le garanzie offerte

dalle norme sull'adozione.

Non si può contrapporre al favor veritatis il favor minoris, dal

momento che la falsità del riconoscimento lede il diritto del minore

alla propria identità.

4. - Non ignora questa Corte che il perseguimento della verità del

rapporto di filiazione può costituire causa di grave pregiudizio per

il minore, che può essere costretto, talvolta anche dopo molti anni,

ad un repentino allontanamento dall'ambiente familiare nel quale è

stato inserito, eventualmente anche con frode. Tale effetto tuttavia

non deriva dalla pretesa incostituzionalità della norma censurata,

la quale, si è detto, intende tutelare il diritto alla verità del

rapporto di filiazione, ma è per lo più connessa ai tempi di durata

delle varie fasi e dei gradi del giudizio di impugnazione, durante i

quali si possono consolidare legami affettivi, difficilmente

rimovibili.

A tali situazioni ben può porsi rimedio con il ricorso ad altri

strumenti, tipici di tutela del minore, quali l'adozione in casi

particolari, di cui all'art. 44 lettera c) della legge n. 184 del

1983, molto spesso applicati dai Tribunali per i minorenni. In tal

modo si rispetta l'esigenza di verità del rapporto di filiazione,

riconosciuta dal nostro ordinamento, e nel contempo si tutelano i

legami affettivi instaurati dal minore, che potrebbe restare nella

famiglia nella quale si è formata e si è sviluppata la sua

personalità, acquisendo lo stato di figlio adottivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 263 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt.

2, 3, 30 e 31 della Costituzione, dal tribunale di Napoli con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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