Art. 262 c.c.
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[1]Cognome del figlio.
[2]Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento e' stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
[3]Se la filiazione nei confronti del padre e' stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
[4]Nel caso di minore eta' del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre. 105
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
105La Corte Costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, n. 297 (in G.U. 1a s.s. 31/7/1996, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 262 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identita' personale".
Testo in vigore dal 1 agosto 1996 al 7 febbraio 2014
