Corte costituzionale

Sentenza n. 297/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1996 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice

civile promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1996 dal tribunale

di Salerno sul ricorso proposto da Libero Luciana iscritta al n. 287

del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Renato Granata.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza del 15 gennaio 1996 il tribunale di Salerno - adito

con ricorso diretto ad ottenere l'accertamento del diritto di un

figlio naturale di anteporre al cognome, derivatogli dall'unico

riconoscimento della madre naturale intervenuto oltre quaranta anni

dopo il parto, il precedente cognome attribuito dall'ufficiale di

stato civile - ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 262 del codice civile in riferimento

all'art. 2 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il

figlio naturale, assumendo il cognome del genitore che per primo lo

abbia riconosciuto, ha diritto di mantenere il cognome

originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi segno

distintivo della sua identità personale.

In particolare il tribunale rimettente osserva che, tra i diritti

che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art.

2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto

all'identità personale, primo e più immediato elemento della quale

è proprio il nome, sicché sussiste un'autonoma esigenza di

protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito

con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella

quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta

nell'ambiente ove vive.

Il tribunale rimettente invoca poi la sentenza n. 13 del 1994 di

questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per

violazione dell'art. 2 della Costituzione, l'art. 165 del r.d. 9

luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nella parte in

cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato

civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si

riferisce, comporti il cambiamento del cognome il soggetto stesso

possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere

il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da

ritenersi segno distintivo della sua identità personale. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento all'art. 2 della Costituzione -

dell'art. 262 del codice civile, nella parte in cui non prevede che

il figlio naturale, assumendo il cognome del genitore che per primo

lo abbia riconosciuto, ha diritto di mantenere il cognome

originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi segno

distintivo della sua identità personale, per sospetta violazione del

diritto fondamentale all'identità personale.

2. - La questione è fondata.

2.1. - La Corte, nella sentenza n. 13 del 1994 ha già riconosciuto

che il cognome "gode di una distinta tutela anche nella sua funzione

di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale,

costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità";

tutela che è di rilievo costituzionale perché il nome, che

costituisce "il primo e più immediato elemento che caratterizza

l'identità personale", è riconosciuto "come bene oggetto di

autonomo diritto" dall'art. 2 della Costituzione. D'altra parte il

diritto all'identità personale costituisce tipico diritto

fondamentale, rientrando esso tra "i diritti che formano il

patrimonio irretrattabile della persona umana" sicché la sua lesione

integra la violazione dell'art. 2 citato.

2.2. - Orbene, la disposizione censurata - dopo aver previsto (al

primo comma) che il figlio naturale assume il cognome del genitore

che per primo lo ha riconosciuto (con prevalenza del cognome del

padre in caso di riconoscimento contemporaneo di entrambi i genitori)

- prescrive (al secondo comma) che, se la filiazione nei confronti

del padre è accertata o riconosciuta successivamente al

riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale possa

assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello

della madre. In tal modo la norma appronta una specifica e peculiare

tutela del diritto all'identità personale, che comprende - come già

sottolineato - il diritto al nome come principale segno

identificativo della persona. Infatti è possibile che

nell'intervallo di tempo tra il riconoscimento della madre e quello

successivo del padre il figlio naturale abbia maturato una precisa

identità personale per il fatto di essere riconosciuto, nella

comunità dove è vissuto, con il cognome derivatogli dalla madre.

Essendosi così radicata una corrispondenza tra soggetto e nome,

riferibile al contenuto tipico deldiritto all'identità personale,

l'ordinamento appronta un'idonea garanzia contemplando - come

rilevato - la facoltà del figlio naturale di aggiungere (invece che

sostituire) il cognome del padre a quello della madre. Una medesima

ratio è sottesa all'art. 5, terzo comma, della legge 1 dicembre

1970, n. 898 che, in caso di scioglimento del matrimonio, riconosce

la facoltà della donna di conservare il cognome del marito quando

sussiste un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

Per contro, analoga tutela la norma censurata non prevede nel caso,

sostanzialmente similare, in cui il primo riconoscimento di uno dei

due genitori avvenga (come nel caso di specie) in epoca ampiamente

successiva alla attribuzione del nome e del cognome da parte

dell'ufficiale di stato civile. Anche in questo caso il figlio

naturale ha visto intanto radicarsi la sua identità in tale nome, la

cui conservazione però non viene salvaguardata - come invece

nell'ipotesi precedente - con il riconoscimento della facoltà di

aggiungere il cognome del genitore che ha operato il riconoscimento

al cognome originariamente attribuitogli. Né rileva il fatto che,

ove il figlio - come nella specie - abbia compiuto sedici anni, il

riconoscimento non possa avvenire senza il suo consenso, negando il

quale l'interessato eviterebbe la conseguenza di vedere sostituire,

allo stato attuale della normativa, il nuovo cognome a quello che

ormai lo individua nella comunità in cui vive, così preservando il

diritto alla sua identità personale: ciò invero potrebbe avvenire

soltanto con la rinuncia al riconoscimento stesso, e quindi il figlio

ultrasedicenne si troverebbe costretto a scegliere se privilegiare la

sua identità personale o il suo stato di filiazione. Alternativa

questa del tutto incongrua ed irragionevole, ove si consideri che

nessuna situazione di conflitto insorge tra tali diritti, entrambi di

rilievo costituzionale, ben potendo la tutela dell'uno conciliarsi

con la tutela dell'altro, senza necessità di sacrificare alcuno dei

due, con l'attribuzione al figlio naturale, che assume il cognome del

genitore che lo ha riconosciuto, del diritto di conservare -

aggiungendolo o anteponendolo, a sua scelta, a questo - il cognome

precedentemente conferitogli con atto formalmente legittimo, quando

tale cognome - secondo il prudente apprezzamento del giudice - sia da

ritenersi divenuto autonomo segno distintivo della sua identità

personale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 262 del codice

civile, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale,

nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa

ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere,

anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome

precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove

tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua

identità personale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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