Sulle Opere Pie

Art. 52-ter

[1]Al Sottoprefetto e' commessa la protezione dell'infanzia abbandonata nel Circondario.

[2]A questo scopo:

  • a)vigila percio' le Congregazioni di carita' adempiano agli obblighi loro imposti dalle vigenti leggi, per la rappresentanza legale dei poveri e la tutela degli orfani o minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri e per la ricerca dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti;
  • b)cura che gli stabilimenti indicati nell'art. 262 del Codice civile diano avviso della dimissione dei ricoverati, per iscritto, alla competente Congregazione di carita' ed al Procuratore del Re.

[3]Una copia di tale avviso deve essere trasmessa al Sottoprefetto, al quale devono altresi' comunicarsi, da tutti gli istituti che hanno per iscopo di ricoverare fanciulli o fanciulle, le dimissioni dei medesimi;

  • c)invigila che, avvenuta la dimissione di un fanciullo, siano adottati, i necessari provvedimenti perche' il medesimo non rimanga privo di legale rappresentanza, e perche' si provveda nel miglior modo per il suo collocamento.

[4]A tal fine, deve favorire la costituzione, nei singoli Comuni, di Societa' di patronato, specialmente per le fanciulle moralmente e materialmente abbandonate.

  • d)invigila sui fanciulli, ai termini delle leggi vigenti, denunziando, ove occorra, all'autorita' giudiziaria, i fatti che vengano a sua conoscenza, i quali possano importare la perdita della patria potesta', della tutela legale, della qualita' di tutore, e cura che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni. A tale effetto, il procuratore del Re dovra' comunicare al Sottoprefetto copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazioni del diritto di patria potesta', della tutela legale e della qualita' di tutore, in base agli articoli 20, n. 5, 33, 349 e 392 del Codice penale, 233 del Codice civile, 113 e 116 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733 sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;
  • e)denuncia pure i fatti pervenuti a sua notizia, i quali possano costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli ed alle altre disposizioni emanate a tutela di questi. 3 4
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841

3

con decorrenza dal 1 luglio 1924

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

Decreto 11 febbraio 1924

4

con decorrenza dal 1 marzo 1924

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Testo vigente dal 5 marzo 1924

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Che cosa è cambiato dal 5 marzo 1924

Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 11 febbraio 1924

    Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art52ter · fonte del testo

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