Codice civile

Art. 2521 c.c. — Atto costitutivo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1998 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

[1]((Nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a cinquantamila euro, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.)) ((Il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo' essere inferiore a venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a cinquecento euro.))

[2]Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non e' indicato l'ammontare del capitale, ne' quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate. 113

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213

113

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2002.

Testo in vigore dal 9 luglio 1998 al 1 gennaio 2004

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2521 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24730/2025

    7 settembre 2025

    In tema di società cooperative, atteso che il rapporto societario e il rapporto mutualistico tra socio e cooperativa sussistono contemporaneamente e in autonomia, al fine di individuare il termine di prescrizione dei diritti del socio occorre avere riguardo al tipo di rapporto dedotto in lite, sicché ove sia dedotta una questione riconducibile al rapporto sociale si applica il termine prescrizionale di cui all'art. 2949, comma 1 c.c., mentre ove sia dedotta una questione riconducibile al rapporto mutualistico si applica il termine prescrizionale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.

    Art. 2521 c.c. · Art. 2511 c.c. · Art. 2519 c.c. · Art. 2345 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 1992 al 9 luglio 1998. 6 parole tolte, 6 parole aggiunte in 2 capoversi.

Nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a tolto: lire cinquantamila aggiunto: cinquantamila euro, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo' essere inferiore a tolto: lire cento aggiunto: venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a tolto: lire mille aggiunto: cinquecento euro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213

    Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2002.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2521 · fonte del testo

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