Codice civile

Art. 2354 c.c. — Titoli azionari

[1]I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente.

[2]Finche' le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.

[3]I titoli azionari devono indicare:

  • 1)la denominazione e la sede della societa';
  • 2)la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la societa' e' iscritta;
  • 3)il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonche' l'ammontare del capitale sociale;
  • 4)l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
  • 5)i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.

[4]I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma.

[5]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.

[6]Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione ((nelle sedi di negoziazione)).

[7]Lo statuto puo' assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 24 settembre 2016

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per quanto riguarda il contenuto dei titoli azionari si è riprodotta (art. 2354) con qualche maggiore precisazione la norma del codice di commercio, integrandola, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, nel senso che la relativa disposizione si applica anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi. Il codice ammette la duplice forma delle azioni, nominative e al portatore (art. 2355), considerando che le disposizioni limitative in questa materia possono più opportunamente essere poste dalla legislazione speciale (attualmente il R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96), in relazione alle circostanze. Quanto poi alla disciplina del titolo, in dipendenza della sua forma, essa è data dal libro delle obbligazioni (articoli 1992 e seguenti).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 960

Che cosa è cambiato dal 24 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2004 al 24 settembre 2016. 3 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione tolto: nei mercati regolamentati aggiunto: nelle sedi di negoziazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2354 · fonte del testo

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