Art. 2521 c.c. — Atto costitutivo
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[1]Nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a lire cinquantamila, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
[2]Il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo' essere inferiore a lire cento. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a lire mille.
[3]((Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non e' indicato l'ammontare del capitale, ne' quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate)).
Testo in vigore dal 22 febbraio 1992 al 9 luglio 1998
