Codice civile

Art. 2527 c.c. — Requisiti dei soci

[1]L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attivita' economica svolta.

[2]((Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.))

[3]L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio e' ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Testo vigente dal 14 gennaio 2005

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 14 gennaio 2005. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese tolto: identiche o affini aggiunto: in concorrenza con quella della cooperativa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2527 · fonte del testo

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